Cass. pen. n. 90 del 16 gennaio 1974

Testo massima n. 1


La liceità del porto di un'arma, se esclude la contravvenzione, non esclude, invece, in tema di furto, la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 3 c.p., perché l'agente ha pur sempre a sua disposizione immediata uno strumento oggettivamente atto ad offendere che determina una situazione di maggiore temibilità e pericolo.

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