Cass. pen. n. 11624 del 6 dicembre 1982

Testo massima n. 1


Sussiste il reato di violenza privata consumata — e non tentata — allorquando il soggetto passivo, per effetto della violenza o della minaccia, sia privato, anche momentaneamente, della sua autonoma libertà di determinazione e di azione dalla quale derivi una condotta diversa da quella specificamente voluta dall'agente. Invero trattandosi di reato istantaneo, esso si consuma nel momento in cui l'altrui volontà venga coartata a fare, tollerare o omettere qualcosa.

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