Art. 610 – Codice penale – Violenza privata
Chiunque, con violenza [581] o minaccia , costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31302/2025
Integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di chi costringe un imprenditore, con violenza o minaccia, ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo tanto il requisito dell'ingiusto profitto per la persona indebitamente assunta, quanto quello del danno per la vittima, implicito nell'essere, la stessa, costretta all'assunzione di una persona, in spregio alla propria autonomia negoziale e in assenza di qualsiasi vantaggio economico.
Cass. civ. n. 26875/2024
I reati di violenza privata e di sequestro di persona possono concorrere tra loro posto che le relative fattispecie incriminatrici, integrate dal medesimo elemento materiale della costrizione, si differenziano per il fatto che, nel primo, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che aveva condannato l'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a consegnargli il telefono cellulare e a rivelargli il codice di sblocco dell'utenza per consentirgli l'accesso ai messaggi inviati dalla stessa all'ex fidanzato).
Cass. civ. n. 19541/2024
In caso di riforma della sentenza in grado di appello per l'avvenuta riqualificazione in termini di delitto tentato del delitto consumato originariamente contestato, la riduzione della pena inflitta per il delitto come derubricato non implica l'obbligo di ridurre anche gli aumenti sanzionatori per le aggravanti riconosciute nel giudizio di primo grado, posto che la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali.
Cass. civ. n. 1061/2024
In tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela. (Fattispecie relativa al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60).
Cass. civ. n. 36407/2023
La scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca rileva solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non anche rispetto a eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna in ordine al delitto di violenza privata di un intervistatore e di un cameramen che, al fine di acquisire notizie in merito al procedimento penale cui la persona offesa era sottoposta, avevano impedito alla stessa di accedere, inizialmente, alla palazzina dove era situata l'abitazione e, successivamente, nell'abitazione medesima, ostacolando la chiusura delle porte dell'ascensore e frapponendosi tra la soglia e la porta del vano ascensore, così costringendo la parte offesa a tollerare una serie insistente di domande alle quali, fin dall'inizio, aveva dichiarato di non voler rispondere).
Cass. civ. n. 27147/2023
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.
Cass. civ. n. 1787/2023
In tema di violenza privata, quando la condotta che realizza il fatto tipico non esaurisce l'offesa, ma determina una permanente compressione del bene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quando si protrae la situazione antigiuridica realizzata, che l'agente ha il potere di rimuovere provocando la riespansione del bene compresso. (Nella fattispecie, relativa a imputato che, apponendo a un cancello catene, lucchetti e filo di ferro, aveva impedito l'esercizio di una servitù di passaggio, la Corte ha affermato che, pur trattandosi di reato istantaneo, i termini di prescrizione non decorrevano dalla data di realizzazione del fatto tipico, ma da quella fino a cui si era protratta la situazione antigiuridica).
Cass. civ. n. 17794/2017
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo "status", impedendone l'accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva abusivamente occupato il parcheggio riservato ad uno specifico disabile dalle 10,40 del mattino alle 2 di notte, ora in cui l'autovettura veniva coattivamente rimossa dalla polizia locale).
Cass. civ. n. 1786/2017
Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed ingiuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cortile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai giovani di riprendere gli stessi giochi).
Cass. civ. n. 48369/2017
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, nell'ambito di manifestazioni di protesta per impedire l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti, frapponendosi all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.
Cass. pen. n. 39541 del 23 settembre 2016
L'espianto di ovociti dall'utero di una donna, realizzato in ambiente ospedaliero contro la sua volontà, da personale medico, configura il delitto di violenza privata e non quello di rapina, in quanto gli ovociti, benché destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione, fanno parte del circuito biologico dell'essere umano e non possono essere considerati "cose mobili" solo temporaneamente detenute dalla donna all'interno del suo corpo.
Cass. civ. n. 7382/1986
Il delitto di estorsione, che è un tipico delitto contro il patrimonio, si distingue dalla violenza privata, che è un reato contro la libertà morale, per il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Nella specie, relativa a ritenuta estorsione, le persone offese, coartate, vessate, maltrattate e suggestionate, erano state costrette, alle dipendenze dell'imputato, a lavori ingrati per conto di questi, senza ricavarne alcuna retribuzione, salvo il minimo di sostentamento per una mera sopravvivenza).
Cass. civ. n. 6641/1986
La differenza tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di violenza privata sta nel fatto che per il primo è richiesto il dolo specifico consistente nel fine particolare ed esclusivo di esercitare un diritto, rimanendo in tal modo assorbite altre fattispecie quali le minacce, la violenza privata, la violazione di domicilio.
Cass. civ. n. 5700/1986
L'art. 610 c.p. (violenza privata) ha carattere sussidiario e generico perché diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerato da altre disposizioni di legge, né come elemento costitutivo, né come circostanza aggravante di diverso reato. Ne deriva che, quando la violenza recata per porre in essere la coazione determina la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo, si ha il più grave e diverso reato di sequestro di persona, costituendo la violenza stessa nient'altro che il mezzo esecutivo del reato di sequestro. (Nella specie, gli imputati non si limitarono a bloccare l'autovettura della vittima e a percuoterla, ma salirono sulla sua autovettura, lo costrinsero con minacce a girovagare per venti minuti e giungere alla periferia di una città per poi «dargli una lezione»).
Cass. civ. n. 5618/1986
Nell'ipotesi di uso di violenza fisica e di privazione della libertà personale esercitate dall'agente nei confronti di persona sospettata di furto, al fine di ottenere la confessione di tale reato, sono ravvisabili le ipotesi delittuose, formalmente concorrenti, del sequestro di persona (art. 605 c.p.) e della violenza privata (art. 610 c.p.) e non il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). Infatti, da un lato la privazione o la restrizione della libertà personale, sotto il particolare profilo della libertà di locomozione, è estranea alla configurazione giuridica del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, dall'altro esula, comunque, il reato di ragion fattasi nel caso in cui il soggetto agisce per l'esercizio non di un preteso diritto, ma di una potestà pubblica (pretesa, questa, arbitraria e illegittima).
Cass. civ. n. 2664/1986
Presupposto del reato di violenza privata è che il fatto di violenza o minaccia non sia specificamente preveduto come reato o aggravante di reato da un'altra disposizione di legge. In tale ipotesi il titolo speciale di violenza privata viene assorbito senza riguardo per la sua maggiore o minore gravità, e prevale il reato-fine.
Cass. civ. n. 275/1986
Il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile un'ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina.
Cass. civ. n. 2539/1985
Ai fini della sussistenza del dolo nel delitto di violenza privata, è irrilevante che l'agente sia mosso da eventuale fine di scherzo. Questo, infatti, può assumere rilievo come fine mediato, ma ad altri effetti, e cioè solo in quanto — inquadrato nella cornice delle circostanze concomitanti — valga a persuadere che l'agente ha agito con la convinzione dell'esistenza in atto di un consenso del soggetto passivo.
Cass. civ. n. 3464/1984
Il reato di violenza privata concorre con quello di lesioni personali volontarie, soltanto quando la violenza superi i limiti della costrizione necessaria a subire l'azione dell'aggressore, la quale si traduce inevitabilmente nell'impedimento dei liberi movimenti della vittima e nell'imposizione a tollerare gli atti lesivi durante la consumazione del delitto punito dall'art. 582 c.p.
Cass. civ. n. 1770/1984
Nel delitto punito dall'art. 610 c.p. la costrizione mediante violenza o minaccia a fare, tollerare od omettere qualcosa deve essere ingiusta, cioè non autorizzata da alcuna norma giuridica.
Cass. civ. n. 10133/1983
L'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà psichica e morale contro le costrizioni a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Cass. civ. n. 4925/1983
Il reato di violenza privata comprende anche l'ipotesi di usurpazione delle pubbliche funzioni; bene può il giudice, pertanto, derubricando la originaria imputazione di cui all'art. 610 c.p., ritenere sussistente il reato di cui all'art. 347 c.p.
Cass. civ. n. 2827/1983
Ai fini del delitto di violenza privata non occorre che la violenza sia usata direttamente sulla persona dell'offeso, ma può essere rivolta anche contro una terza persona o cadere sulle cose, quando sia idonea, seppure per via indiretta, a raggiungere lo scopo di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa. (Nella specie l'imputato aveva impedito al soggetto passivo di telefonare ai carabinieri col tenere premuti i piolini del conta-scatti telefonico).
Cass. civ. n. 1051/1983
Il reato di violenza privata, pur avendo in comune con l'estorsione l'uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, se ne distingue per il suo carattere generico e sussidiario, talché, in base al principio di specialità esso resta escluso qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto, che rende configurabile la più grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 629 c.p.
Cass. civ. n. 11624/1982
Sussiste il reato di violenza privata consumata — e non tentata — allorquando il soggetto passivo, per effetto della violenza o della minaccia, sia privato, anche momentaneamente, della sua autonoma libertà di determinazione e di azione dalla quale derivi una condotta diversa da quella specificamente voluta dall'agente. Invero trattandosi di reato istantaneo, esso si consuma nel momento in cui l'altrui volontà venga coartata a fare, tollerare o omettere qualcosa.
Cass. civ. n. 8577/1982
Costituisce delitto consumato, e non semplicemente tentato, di violenza privata il fatto di impedire, nel corso di un'agitazione sindacale, ai lavoratori dissidenti l'entrata o l'uscita dai cancelli dello stabilimento, non importa se per poco tempo e a nulla rilevando che gli operai siano ugualmente riusciti a superare lo sbarramento.
Cass. civ. n. 8418/1982
Nel delitto di violenza privata l'elemento della violenza è costituito dall'esplicarsi di una qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione personale. Non rileva, pertanto, né la qualità dei mezzi adoperati, né che essi siano diretti od indiretti, di carattere materiale o psicologico, occorrendo solo l'idoneità di essi al raggiungimento dello scopo che è quello di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. (Nella specie è stato ravvisato il reato per avere l'imputato costretto il conducente di un'auto a fermarsi contro la sua volontà).
Cass. civ. n. 4093/1981
Il carattere sussidiario della figura criminosa prevista dall'art. 610 c.p. non implica che sia escluso in ogni caso il concorso della violenza privata con altri reati ma solo che il concorso non opera quando la violenza privata sia assorbita da altro delitto e le relative norme siano in rapporto di concorso apparente, in forza del principio di specialità stabilito dall'art. 15 c.p. o del principio di consunzione che, se pur non enunciato in via generale dal legislatore, è indubbiamente operante nel nostro ordinamento positivo.
Cass. civ. n. 3399/1981
Il reato di violenza privata — che tutela la libertà morale — è un titolo generico e sussidiario rispetto sia al reato di estorsione, che tutela essenzialmente il patrimonio oltre che la libertà personale, sia a quello di ragion fattasi con violenza alle persone, compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia. Per il principio di specialità non è configurabile il reato di violenza privata qualora la violenza — fisica o morale — sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per l'estorsione o per la ragion fattasi.
Cass. civ. n. 70/1981
Per la sussistenza del delitto di violenza privata non è necessario che la condotta dell'agente sia diretta a conseguire un fine illecito. Infatti, per tale reato il dolo consiste nella coscienza e volontà di costringere altri, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che occorra il concorso di un fine particolare.
Cass. civ. n. 10676/1980
Per violenza, ai fini del delitto di cui all'art. 610 c.p., deve intendersi non solo quella fisica (violenza in senso proprio), che si esplica direttamente sulla vittima, ma anche quella impropria che si esplica attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui al fine di costringere l'offeso a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto ben è ravvisabile l'uso della violenza nel fatto degli scioperanti che, per impedire l'entrata e l'uscita degli automezzi dell'azienda, ostruiscano l'ingresso dello stabilimento con due autovetture poste trasversalmente.
Cass. civ. n. 5924/1980
L'uso di una pistola scacciacani vale a configurare l'aggravante dell'arma, di cui al cpv. dell'art. 610 c.p. Si tratta infatti di un arnese che, per l'inteso effetto intimidatorio che produce, deve ritenersi destinato all'offesa delle persone.
Cass. civ. n. 5907/1980
Mentre nel delitto di violenza privata la costrizione viene esercitata sulla libertà di autodeterminazione del soggetto (libertà psichica) in relazione ad un singolo atto, nel delitto di sequestro di persona viene lesa la libertà materiale dell'individuo (libertà di locomozione) in relazione ad una molteplicità di atti. Nei delitti contro la libertà individuale, quest'ultima viene configurata come genus rispetto alla species, rappresentata dalla libertà personale; ne consegue che mentre la prima riguarda l'autonomia della volizione e dell'azione del soggetto, del quale viene tutelata la libertà interiore o psichica, la seconda riguarda la libertà personale dell'individuo intesa come libertà di locomozione, cosicché il soggetto viene tutelato nella sua libertà materiale (o esterna). Il reato di cui all'art. 610 c.p. ha carattere sussidiario o generico perché diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge, né come elemento costitutivo, né come circostanza aggravante di diverso reato. Sicché quando la violenza usata per porre in essere la coazione determina la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo, si ha il diverso e più grave reato di sequestro di persona, e cioè un titolo specifico, che non può rimanere assorbito nel meno grave reato di violenza privata, costituendo la violenza nient'altro che il mezzo esecutivo del reato di sequestro di persona. Quando l'agente non solo priva il soggetto passivo della sua libertà personale ma gli impone di fare, tollerare o omettere qualcosa, il reato di sequestro di persona può concorrere con quello di violenza privata, essendo diversi i beni giuridici offesi e realizzandosi conseguentemente due diversi eventi. (Nella specie la vittima fu costretta a seguire un corteo e al tempo stesso a portare al collo un cartello ed a tenere le mani alzate dietro la nuca).
Cass. civ. n. 3359/1980
È configurabile il concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie, diversi essendo i beni giuridici tutelati e, cioè, la libertà morale nel primo reato e l'integrità fisica nel secondo.
Cass. civ. n. 871/1979
La coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa con la consapevolezza dell'illegittimità di tale costrizione, rappresenta l'elemento differenziale della violenza privata rispetto al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che presuppone invece la coscienza di fare cosa giusta nella sostanza sebbene ingiusta nella forma.
Cass. civ. n. 8408/1978
Mentre deve escludersi la possibilità del concorso formale di reati tra il sequestro di persona e la violenza privata allorché la violenza, che è elemento comune ai due reati, sia stata usata per ottenere la privazione della libertà personale, è invece configurabile il concorso materiale di azioni delittuose. (Nel caso di specie si è ritenuto che l'imputato, costringendo il pilota sotto la minaccia di far saltare l'aereo, a tollerare che egli sedesse sul sedile riservato al secondo pilota e a mettersi in comunicazione via radio con la torre di controllo per ottenere il permesso di atterrare, aveva commesso il delitto di violenza privata, mentre da quel momento in poi, col trattenere a bordo sempre sotto la minaccia del disastro, equipaggio e passeggeri, i quali venivano in tal modo privati della libertà personale, intesa nel caso specifico come libertà di dirigersi col veicolo verso la destinazione prescelta, iniziava a realizzarsi il delitto di sequestro di persona).
Cass. civ. n. 396/1973
Il delitto di violenza privata è un reato sussidiario che in tanto può sussistere in quanto l'agente non sia animato da un dolo specifico che porti alla configurazione di altro reato.