Art. 610 – Codice penale – Violenza privata
Chiunque, con violenza [581] o minaccia , costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26875/2024
I reati di violenza privata e di sequestro di persona possono concorrere tra loro posto che le relative fattispecie incriminatrici, integrate dal medesimo elemento materiale della costrizione, si differenziano per il fatto che, nel primo, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che aveva condannato l'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a consegnargli il telefono cellulare e a rivelargli il codice di sblocco dell'utenza per consentirgli l'accesso ai messaggi inviati dalla stessa all'ex fidanzato).
Cass. civ. n. 19541/2024
In caso di riforma della sentenza in grado di appello per l'avvenuta riqualificazione in termini di delitto tentato del delitto consumato originariamente contestato, la riduzione della pena inflitta per il delitto come derubricato non implica l'obbligo di ridurre anche gli aumenti sanzionatori per le aggravanti riconosciute nel giudizio di primo grado, posto che la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali.
Cass. civ. n. 1061/2024
In tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela. (Fattispecie relativa al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60).
Cass. civ. n. 36407/2023
La scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca rileva solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non anche rispetto a eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna in ordine al delitto di violenza privata di un intervistatore e di un cameramen che, al fine di acquisire notizie in merito al procedimento penale cui la persona offesa era sottoposta, avevano impedito alla stessa di accedere, inizialmente, alla palazzina dove era situata l'abitazione e, successivamente, nell'abitazione medesima, ostacolando la chiusura delle porte dell'ascensore e frapponendosi tra la soglia e la porta del vano ascensore, così costringendo la parte offesa a tollerare una serie insistente di domande alle quali, fin dall'inizio, aveva dichiarato di non voler rispondere).
Cass. civ. n. 27147/2023
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.
Cass. civ. n. 1787/2023
In tema di violenza privata, quando la condotta che realizza il fatto tipico non esaurisce l'offesa, ma determina una permanente compressione del bene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quando si protrae la situazione antigiuridica realizzata, che l'agente ha il potere di rimuovere provocando la riespansione del bene compresso. (Nella fattispecie, relativa a imputato che, apponendo a un cancello catene, lucchetti e filo di ferro, aveva impedito l'esercizio di una servitù di passaggio, la Corte ha affermato che, pur trattandosi di reato istantaneo, i termini di prescrizione non decorrevano dalla data di realizzazione del fatto tipico, ma da quella fino a cui si era protratta la situazione antigiuridica).
Cass. civ. n. 19347/2023
Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti.
Cass. civ. n. 20365/2023
Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del pubblico ministero volta a costringere il soggetto escusso ai sensi dell'art. 362 cod. proc. pen., quale persona informata sui fatti, a rendere dichiarazioni su indagini in corso, confermative dell'assunto accusatorio, prospettando allo stesso, con modalità intimidatorie e violenze verbali, l'arresto immediato quale conseguenza inevitabile e immediata della sua reticenza.
Cass. civ. n. 12460/2022
In tema di violenza privata, integra l'elemento della violenza anche l'energia fisica esercitata su una cosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la prospettazione, al dipendente di un esercizio pubblico, di danni al registratore di cassa avesse una valenza intimidatoria tale da incidere sulla volontà del destinatario).
Cass. civ. n. 2220/2022
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.
Cass. civ. n. 3991/2022
In tema di violenza privata, l'elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione.
Cass. civ. n. 1053/2021
Integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa. (Fattispecie relativa alla sostituzione, da parte degli imputati, contro la volontà del proprietario e dell'affittuario, della serratura di una delle due porte di accesso alle scuderie di un'azienda agricola). (
Cass. civ. n. 9573/2021
È configurabile il delitto di violenza privata nel caso di minaccia indiretta o mediata, rivolta a persona diversa dalla vittima, ad essa legata da vincoli di parentela o di affetto, quando vi sia certezza che l'intimidazione giunga a sua conoscenza. (Fattispecie relativa alla minaccia rivolta dall'imputato alla ex moglie e volta a costringere il compagno di questa a ritirare una denuncia).
Cass. civ. n. 21019/2021
In tema di concussione, il termine "utilità" include tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, pur se di natura non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, e dunque anche l'accrescimento del proprio prestigio professionale ovvero della propria considerazione nella comunità lavorativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di concussione, e non invece quello di violenza privata, in relazione alle condotte costrittive poste in essere da un carabiniere nei confronti di un cittadino straniero per indurlo ad acquistare una partita di eroina e consentirgli di effettuare un arresto in flagranza, così da acquisire benemerenze utili ai fini della progressione in carriera, l'assegnazione ad altri reparti e l'affidamento di incarichi fiduciari).
Cass. civ. n. 6208/2020
L'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicchè il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di violenza privata nella condotta di un gruppo di manifestanti che, dopo aver fatto irruzione nella sala di un convegno, avevano minacciato il relatore, così da costringere questi ed i partecipanti a subire, per un apprezzabile lasso temporale, l'interruzione dell'attività scientifica in atto).
Cass. civ. n. 5211/2020
Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi, alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata. (Nella specie l'imputato, al fine di compiere atti di esibizionismo sessuale, aveva affiancato con il proprio veicolo quello della vittima, costringendola a modificare la traiettoria di guida per evitare collisioni).
Cass. civ. n. 1174/2020
Il delitto di violenza privata è reato istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l'offeso possa successivamente eliminarli.
Cass. civ. n. 19545/2020
Il reato di violenza privata può concorrere materialmente con il reato di maltrattamenti in famiglia quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con l'intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere. (Nella specie, l'imputato, oltre a sottoporre la moglie a condotte integranti maltrattamenti, con ulteriori minacce l'aveva costretta ad omettere di presentare denuncia per quanto subito, così realizzando una condotta autonoma, anche sotto il profilo della volizione criminale, rispetto alla serialità delle vessazioni riconducibili al delitto di cui all'art. 572 cod. pen.).
Cass. civ. n. 13709/2020
In tema di rapporti tra il reato di maltrattamenti e violenza privata, è configurabile il concorso materiale nel caso in cui i maltrattamenti non abbiano cagionato una compressione della libertà morale della vittima, sicchè il concomitante compimento di singole condotte di violenza privata produce un'offesa autonoma ed ulteriore, mentre sussiste assorbimento del reato di violenza privata nel caso in cui la condotta di cui all'art.572 cod.pen. sia tale da aver determinato di per sé una lesione alla libertà morale della persona offesa, con la conseguenza che le singole condotte lesive della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo costituiscono una mera forma di estrinsecazione del più grave delitto di cui all'art. 572 cod. pen.
Cass. civ. n. 27556/2019
Si configura il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, nel caso in cui la minaccia posta in essere dall'agente abbia ad oggetto la richiesta di riassunzione presso un cantiere di lavoro dal quale era stato precedentemente licenziato atteso che tale minaccia, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno ingiusto alla vittima, che dovrebbe retribuire l'attività lavorativa che si intende effettivamente prestare, ma si limita a comprimerne l'autonomia contrattuale con l'imposizione di una posizione lavorativa regolare. (In motivazione la Corte ha precisato che la c.d. "domanda di lavoro", anche se posta in essere con modalità intimidatorie, volta allo svolgimento di regolare attività lavorativa si distingue dalla "guardianie" imposte dal crimine organizzato per attuare un concreto controllo del territorio).
Cass. civ. n. 43563/2019
Commette il delitto di violenza privata colui che sottrae momentaneamente al possessore le chiavi di avviamento di un ciclomotore, per imporgli di attendere all'esterno di un locale e di consentire che l'agente ne assuma la guida, poiché tale condotta è preordinata a costringere la vittima a perdere, sia pure temporaneamente, il potere di utilizzo del mezzo e a subire una limitazione della propria libertà psichica.
Cass. civ. n. 40488/2018
In tema di violenza privata, la condotta commessa "ioci causa" (nella specie, la sottrazione, mediante minaccia con un coltello, di un portafogli poi spontaneamente restituito alla vittima) è idonea ad escludere il dolo del reato solo qualora non venga posta in essere con la volontà, o l'accettazione del rischio, di determinare la lesione tipica, configurandosi, altrimenti, come mero movente dell'agire, di per sè ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto. (La Corte ha precisato che, nella specie, erano da ritenersi irrilevanti sia i comportamenti successivi al momento consumativo del reato attuati dall'autore - trattandosi di reato istantaneo -, sia la valutazione retrospettiva della vittima circa il fatto che la condotta potesse essere stata posta in essere per scherzo).
Cass. civ. n. 21530/2018
Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di violenza privata in quello di lesioni, precisando che le lesioni - una testata in faccia ad un cronista al fine di farlo allontanare dal luogo in cui si trovava il ricorrente - erano state inflitte per realizzare la violenza privata).
Cass. civ. n. 17794/2017
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo "status", impedendone l'accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva abusivamente occupato il parcheggio riservato ad uno specifico disabile dalle 10,40 del mattino alle 2 di notte, ora in cui l'autovettura veniva coattivamente rimossa dalla polizia locale).
Cass. civ. n. 1786/2017
Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed ingiuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cortile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai giovani di riprendere gli stessi giochi).
Cass. civ. n. 48369/2017
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, nell'ambito di manifestazioni di protesta per impedire l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti, frapponendosi all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.
Cass. pen. n. 39541 del 23 settembre 2016
L'espianto di ovociti dall'utero di una donna, realizzato in ambiente ospedaliero contro la sua volontà, da personale medico, configura il delitto di violenza privata e non quello di rapina, in quanto gli ovociti, benché destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione, fanno parte del circuito biologico dell'essere umano e non possono essere considerati "cose mobili" solo temporaneamente detenute dalla donna all'interno del suo corpo.
Cass. civ. n. 1215/2015
L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata. Pertanto, il delitto di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di violenza privata - dell'imputato che aveva fisicamente aggredito la vittima tenendola 'schiacciata contro la portiera dell'auto; la S.C. ha affermato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un 'aliquid' diverso dal fatto concretante la violenza).
Cass. civ. n. 33253/2015
Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata. (Nella specie, l'imputato, con il proprio veicolo, aveva superato quello della persona offesa, per poi sbarrarle la strada ed impedirle di andare nella direzione desiderata; la S.C., affermando il principio di cui in massima, ha ritenuto sussistente il reato) .
Cass. civ. n. 3562/2015
Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali inidonei a limitarne la libertà di movimento o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità, in ordine al delitto di violenza privata, del sindaco di un Comune -che aveva 'invitato a dimettersi il revisore contabile del medesimo Comune, 'minacciando la revoca dall'incarico - senza tener conto del conflitto di opinioni tra sindaco e maggioranza, da un lato, e revisore contabile, dall'altro, su molteplici aspetti amministrativi nonché della circostanza che l'esperto revisore sapeva perfettamente che l'Amministrazione aveva solo il potere di proposta di revoca nei confronti del Consiglio comunale e, comunque, senza motivare sulle ragioni per le quali la 'pressione sul detto revisore era idonea, nel caso concreto a condizionarne la volontà fino a provocarne le forzate dimissioni dall'incarico).
Cass. civ. n. 49610/2014
Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice cautelare che ha ritenuto configurabile nei confronti dell'indagato il concorso nel delitto di sequestro di persona per avere costretto la vittima a salire, dopo una colluttazione, a bordo di un'autovettura).
Cass. civ. n. 53429/2014
Integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto.
Cass. civ. n. 29742/2013
È configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata allorché, pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifichi. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il tentativo in presenza di una condotta violenta finalizzata a far fermare un'automobile, ma l'arresto non era avvenuto in quanto l'autista aveva cambiato direzione, imboccando una diversa strada).
Cass. civ. n. 15716/2011
Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno altrui. (In applicazione del principio, si è ritenuto che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, con minacce, pretenda il recesso di una persona da una società, di cui, tuttavia, sia solo un prestanome, senza alcun interesse economico patrimoniale).
Cass. civ. n. 4526/2011
Ai fini della configurazione del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare: il dolo è, pertanto, generico.
Cass. civ. n. 2013/2010
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata è necessaria l'estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo. Ne consegue che esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che rientri nel delitto di violenza privata la mancata consegna delle chiavi dell'abitazione alla moglie).