Cass. pen. n. 5678 del 8 giugno 1982
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di falso giuramento il giudice deve limitarsi ad accertare se il soggetto attivo abbia giurato il falso su uno o più punti della formula deferitagli poichè l'antigiuridicità di tale reato prescinde dal particolare contenuto privatistico del giudizio civile, nè è consentito al giudice penale stabilire la pertinenza o la concludenza, in relazione all'oggetto della controversia, della formula ammessa dal giudice civile.