Cass. pen. n. 7291 del 27 luglio 1982

Testo massima n. 1


La scalata rientra tra i mezzi fraudolenti previsti dall'art. 625 n. 2 c.p., poiché essa costituisce un modo insidioso e clandestino, col quale viene agevolato e reso più pericoloso il furto e rivela maggiore audacia nel commetterlo.

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