Cass. pen. n. 8418 del 30 settembre 1982

Testo massima n. 1


Nel delitto di violenza privata l'elemento della violenza è costituito dall'esplicarsi di una qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione personale. Non rileva, pertanto, né la qualità dei mezzi adoperati, né che essi siano diretti od indiretti, di carattere materiale o psicologico, occorrendo solo l'idoneità di essi al raggiungimento dello scopo che è quello di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. (Nella specie è stato ravvisato il reato per avere l'imputato costretto il conducente di un'auto a fermarsi contro la sua volontà).

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