Cass. pen. n. 2827 del 2 aprile 1983

Testo massima n. 1


Ai fini del delitto di violenza privata non occorre che la violenza sia usata direttamente sulla persona dell'offeso, ma può essere rivolta anche contro una terza persona o cadere sulle cose, quando sia idonea, seppure per via indiretta, a raggiungere lo scopo di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa. (Nella specie l'imputato aveva impedito al soggetto passivo di telefonare ai carabinieri col tenere premuti i piolini del conta-scatti telefonico).

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