Cass. pen. n. 4072 del 2 maggio 1983
Testo massima n. 1
Il delitto di cui all'art. 371 c.p. si realizza integralmente nel momento in cui il soggetto ha giurato il falso, a nulla rilevando i vizi inerenti al contenuto privatistico del processo civile. Cosicché, se il giuramento è stato prestato ed è emersa la sua falsità, l'indagine sulla conformità a legge della prova disposta in sede civile è del tutto ininfluente ai fini della configurabilità del reato.