Cass. pen. n. 3232 del 11 aprile 1984

Testo massima n. 1


In tema di delitto di estorsione sussistono gli estremi dell'idoneità della minaccia tutte le volte che, nell'apprezzamento dell'intera fattispecie e con riguardo alla volontà sopraffattrice dell'agente e alle particolari condizioni della vittima (carattere non coraggioso e già intimidito da recenti fatti di violenza), quest'ultima, di fronte alle ingiuste richieste del primo, venga a trovarsi nella condizione di doverne subire la volontà per evitare il paventato verificarsi di un più grave pregiudizio.

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