Cass. pen. n. 3269 del 11 aprile 1984
Testo massima n. 1
Quando l'accordo sulla compravendita degli oggetti da trafugare sia avvenuto prima della sottrazione degli stessi non sussiste il delitto di ricettazione, ma quello di furto, in quanto con l'offerta di acquistare la refurtiva, quanto meno si rafforza l'altrui proposito delittuoso.
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