Art. 624 – Codice penale – Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui , sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [625, 626, 649].
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35873/2024
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").
Cass. civ. n. 34061/2024
In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che ricorre nel caso in cui i beni oggetto di sottrazione siano destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti.
Cass. civ. n. 33657/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 33203/2024
In tema di furto, l'infermità, fisica o psichica, della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non deve essere circoscritta ai soli casi di infermità psichica intesa come stato patologico, ma può essere estesa anche ai casi di carenza o anomalia mentale o cognitiva o di particolare vulnerabilità della persona offesa, tale da influire, anche in modo transeunte od occasionale, sulla pienezza delle facoltà intellettive e tale da inficiare la capacità di autodeterminazione o di opposizione dinanzi all'altrui condotta illecita. (Fattispecie in tema di furto commesso ai danni di persona quasi ottuagenaria nei cui confronti era stata utilizzata anche una sostanza chimica i cui effetti destabilizzanti erano stati percepiti dall'anziana).
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 28519/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 28110/2024
In tema di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora.
Cass. civ. n. 27181/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica).
Cass. civ. n. 24326/2024
In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 22612/2024
In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione, la pena inflitta in relazione ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione pur se il dispositivo della sentenza di legittimità non ne indichi la misura, ben potendo la pena "certa" essere determinata mediante il raffronto tra lo stesso dispositivo e gli esiti dei giudizi di merito.
Cass. civ. n. 22558/2024
L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen., relativa alla destinazione delle cose a pubblica reverenza, è configurabile in caso di beni aventi una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettati dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che essi si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di una chiesa, di denaro contenuto nella cassetta delle offerte e destinato all'elemosina).
Cass. civ. n. 17455/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).
Cass. civ. n. 17038/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di protezione della sicurezza individuale, che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali, ben ricorrono anche in relazione alle pertinenze di una abitazione o di un luogo di privata dimora, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario).
Cass. civ. n. 17029/2024
In tema di furto, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici di merito che hanno ravvisato l'aggravante nel caso di furto di una bicicletta, parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della vittima ubicata in un condominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato per ciascuno dei condòmini).
Cass. civ. n. 16955/2024
Integra il delitto di furto, e non quello di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in occasione dell'esercizio dell'attività d'ufficio, si impossessi del denaro o della cosa mobile altrui "invito domino" e senza averne previamente conseguito la disponibilità per ragione d'ufficio o di servizio. (Fattispecie relativa alla sottrazione, da parte di un carabiniere, del telefono cellulare dell'arrestato prima che il bene fosse sequestrato o preso altrimenti in consegna per ragioni d'ufficio).
Cass. civ. n. 16440/2024
Nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di presentare motivi aggiunti, posto che l'oggetto del giudizio è limitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e, quindi, alla trattazione dei motivi di gravame già proposti ad essa afferenti, che non possono essere in alcun modo integrati.
Cass. civ. n. 15098/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., valevole a rendere il delitto procedibile d'ufficio, era incorso in una nullità assoluta di ordine generale, concernente l'esercizio dell'azione penale).
Cass. civ. n. 14890/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. civ. n. 14058/2024
In caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non si era verificato siffatto effetto preclusivo essendo possibile, attraverso l'interpretazione congiunta del dispositivo e della motivazione, comprendere la portata della decisione in termini univoci e coerenti con l'accoglimento delle restanti doglianze del ricorrente).
Cass. civ. n. 13776/2024
In tema di furto di energia elettrica aggravato dall'uso fraudolento, divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che rende il delitto procedibile d'ufficio, non rileva qualora la stessa sia stata formulata dopo la scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa.
Cass. civ. n. 13775/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 10202/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa per la quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, una volta disposta la trasmissione degli atti, il pubblico ministero diviene nuovamente "dominus" dell'azione penale con la conseguente facoltà di contestare ulteriori aggravanti, essendogli precluso il solo esercizio dell'azione penale per il reato come originariamente qualificato).
Cass. civ. n. 9207/2024
In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.
Cass. civ. n. 9199/2024
All'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione non consegue, in via automatica, la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che tale cessazione deve essere ordinata solo con riguardo alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi in cui l'annullamento della sentenza di appello sia disposto senza rinvio, purché, in tale eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento e una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 3741/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto con violenza sulle cose era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 2776/2024
Sopravvenuta procedibilità a querela del reato per effetto della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto - Possibilità - Limiti - Indicazione. In tema di furto, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto energia elettrica e l'azione penale risulti esercitata antecedentemente al 30/03/2023, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte, con riguardo alla procedibilità, dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentita al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto, entro la prima udienza dibattimentale.
Cass. civ. n. 2364/2024
In tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto. (Conf.: n. 10192 del 1977,
Cass. civ. n. 2362/2024
È inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna definitiva con riferimento all'"an" della responsabilità, ma annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante, posto che per "sentenza irrevocabile" ai fini del giudizio di revisione deve intendersi la sentenza passata in giudicato in ogni suo aspetto.
Cass. civ. n. 757/2024
La formazione progressiva del giudicato conseguente ad annullamento con rinvio consente di dare al fatto, nel giudizio rescissorio, una diversa e più grave qualificazione giuridica anche in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, nel caso in cui la questione attinente alla riqualificazione costituisca un punto della decisione oggetto dell'annullamento o sia col punto caducato in rapporto di connessione essenziale, posto che la questione "de qua" non può ritenersi un capo della sentenza, difettando della completezza che rende il capo suscettibile di definitività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione, assunta in sede di rinvio, che aveva attribuito al fatto l'originaria qualificazione giuridica di "induzione indebita a dare o promettere utilità", benché la decisione annullata l'avesse riqualificato in termini di "traffico di influenze illecito" e non vi fosse stata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 51592/2023
La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di soggetto diverso dal proponente, pur se privo di delega scritta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida la querela del legale rappresentante di una società cooperativa, con firma autenticata dal difensore, presentata presso l'ufficio della Procura della Repubblica da soggetto non identificato).
Cass. civ. n. 50258/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).
Cass. civ. n. 50105/2023
In tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale).
Cass. civ. n. 50102/2023
In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell'imminenza dell'orario concordato per l'esecuzione del reato).
Cass. civ. n. 49513/2023
È inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità.
Cass. civ. n. 49499/2023
Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 49283/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.
Cass. civ. n. 48529/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
Cass. civ. n. 47769/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, laddove sia decorso il termine per la presentazione della condizione di procedibilità ex art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante che rende il reato procedibile di ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento oggetto d'impugnativa sul rilievo che il tribunale non avesse consentito al pubblico ministero di contestare in via suppletiva la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nel capo di imputazione, che avrebbe reso il delitto procedibile di ufficio).
Cass. civ. n. 43849/2023
E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).
Cass. civ. n. 43255/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo lo stesso investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato. (Fattispecie di furto, in relazione alla quale, per effetto della contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., il delitto era divenuto procedibile di ufficio).
Cass. civ. n. 40438/2023
In tema di misure di prevenzione, nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento, da parte della Corte di cassazione, del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale, è preclusa la deduzione di questioni diverse da quelle cui si riferisce la pronunzia rescindente e che non presentino con essa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica. (Nella specie, la Corte ha precisato che, essendo stata annullata la sola statuizione relativa all'obbligo di soggiorno, gli elementi sopravvenuti, seppure idonei ad elidere il giudizio di pericolosità sociale, avrebbero potuto essere dedotti con autonoma istanza di revoca ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).
Cass. civ. n. 36928/2023
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 106 FURTO - IN GENERE REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Tentativo di asportazione di beni culturali da sito archeologico - Furto tentato - Sussistenza - Reato di ricerca archeologica senza concessione - Esclusione - Ragioni. Integra il delitto di furto tentato, e non la contravvenzione di cui all'art. 175 d.lgs. 22 novembre 2004, n. 42, la condotta di chi si introduca all'interno di un parco archeologico in assenza di concessione amministrativa, allo scopo di impossessarsi di beni culturali oggetto di ritrovamento nel sito. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sottrazione, tentata o consumata, dei beni culturali reperiti a seguito dell'attività di esplorazione archeologica abusiva non ricade nel perimetro applicativo dell'art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004, che sanziona la mera ricerca non autorizzata, in quanto svolta in assenza di concessione ovvero avvenuta in violazione delle prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione).
Cass. civ. n. 35630/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini, la sentenza con cui il giudice, anziché riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assolve l'imputato dal delitto ascrittogli e dispone contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, considerato, altresì, che la nuova imputazione eventualmente formulata sarebbe destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto.
Cass. civ. n. 33813/2023
L'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni. (Fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale).
Cass. civ. n. 22977/2023
A seguito di annullamento parziale di un provvedimento di confisca facoltativa, non è consentito al giudice del rinvio attribuire alla statuizione ablatoria una diversa qualificazione giuridica. (Fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento parziale della confisca facoltativa per vizio di motivazione sul nesso di pertinenzialità, il giudice del rinvio aveva riqualificato la statuizione ablatoria come confisca "di sproporzione", senza argomentare in ordine al nesso di pertinenzialità).
Cass. civ. n. 22658/2023
In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata. (In fattispecie in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all'art.85, comma 1 del citato d.lgs., la Corte ha evidenziato che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l'onere di allegazione di atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale, in assenza di un puntuale percorso normativo, i modelli organizzativi predisposti dalla Corte di cassazione al fine di evitare ritardi nella trasmissione delle querele da parte delle procure della Repubblica rappresentano esclusivamente uno scrupolo istituzionale volto all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela).
Cass. civ. n. 22641/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile).
Cass. civ. n. 22365/2023
In caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza.
Cass. civ. n. 22010/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.
Cass. civ. n. 20884/2023
Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Cass. civ. n. 17965/2023
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Cass. civ. n. 16676/2023
In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di "reformatio in peius", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata.
Cass. civ. n. 14700/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie suscettibili di avvalorare la legittimità di tale contestazione suppletiva).
Cass. civ. n. 13530/2023
In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l'atto conclusivo della fase endoesecutiva di un'opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (la quale resta pendente in attesa dell'esito dell'instaurando giudizio di merito), oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 10867/2023
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 8799/2023
La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..
Cass. civ. n. 7193/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno.
Cass. civ. n. 6421/2023
In tema di arresto, ricorre lo stato di quasi flagranza nel caso in cui l'individuazione del responsabile avvenga, poco dopo la commissione di un furto, attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto sul bene oggetto di sottrazione, in quanto l'arresto è stato eseguito a seguito di un inseguimento "virtuale", non integrante un atto di indagine della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 4748/2023
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Cass. civ. n. 2505/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).
Cass. pen. n. 41570/2023
Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.
Cass. pen. n. 19949/2023
Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta di asportazione delle porte, degli infissi e di altri complementi architettonici posta in essere dal proprietario di un immobile oggetto di provvedimento definitivo di confisca, non avendo il predetto il potere di fruire e di disporre del bene in modo autonomo, al di fuori dei poteri di vigilanza e controllo dell'ente che vi esercita la signoria.
Cass. pen. n. 9963/2022
In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata.
Cass. pen. n. 2236/2022
In tema di furto, sussiste la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui l'agente abbia posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell'azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa.
Cass. pen. n. 4144/2021
In tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta.
Cass. pen. n. 37795/2021
In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti.
Cass. pen. n. 37419/2021
Integra il delitto di furto - e non quello di appropriazione indebita - la condotta del dipendente di una società di trasporti che si impossessi del carburante eccedente quello necessario per il viaggio prelevandolo dall'automezzo affidatogli, non avendo questi alcun autonomo potere dispositivo o di gestione dei beni in dotazione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Cass. pen. n. 27086/2021
Integra il reato di furto aggravato l'impossessamento di materiale inerte estratto dall'alveo di un fiume, non sussistendo alcun rapporto di specialità con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 97, lett. m), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, che vieta l'estrazione di tali materiali in assenza di speciale autorizzazione, perché diversi le modalità dell'azione e l'oggetto giuridico.
Cass. pen. n. 2147/2021
In tema di furto, è rilevante, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, potendo integrare un errore sul fatto, l'erronea interpretazione di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, di contenuto equivoco e relativo all'autorizzazione all'impossessamento, non potendo tale atto equipararsi ad una legge diversa da quella penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione, l'ordinanza del tribunale per il riesame che aveva confermato la misura cautelare personale applicata all'indagato in relazione al reato di furto, per l'impossessamento, dopo la scadenza del titolo abilitativo, di materiale estratto da una cava, nonostante l'equivocità in ordine all'autorizzazione o meno al prelievo di tale materiale di cui a un'ordinanza del Consiglio di Stato).
Cass. pen. n. 3910/2020
In tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannando gli imputati per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituissero "res derelicta", ovvero cosa abbandonata con l'intenzione di disfarsene, quattro condotti ondulati in acciaio, del valore complessivo di euro cinquantamila, ordinatamente collocati su un terreno privato, non recintato e ben tenuto).
Cass. pen. n. 37818/2020
Non integra il reato di furto la condotta del proprietario di un bene dato in comodato che lo sottragga al comodatario contro la volontà di quest'ultimo, non sussistendo il necessario requisito dell'altruità della cosa.
Cass. pen. n. 40438/2019
In tema di furto, rientrano tra le cose mobili su cui può cadere la condotta appropriativa gli animali da compagnia o d'affezione, trattandosi di beni tutelati dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Convenzione Europea sul randagismo, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, e suscettibili di costituire oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali.
Cass. pen. n. 25821/2019
In tema di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va interpretato in senso restrittivo, e cioè come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico-patrimoniali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato in un caso nel quale l'imputato aveva asportato due fusibili dalla scatola di derivazione elettrica di una saracinesca del magazzino dell'azienda dove lavorava e svolgeva attività di rappresentante sindacale, al fine di consentire ai colleghi di uscir fuori per porre in essere atti di protesta contro il datore di lavoro).
Cass. pen. n. 48880/2018
Integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.
Cass. pen. n. 2726/2017
Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia).
Cass. pen. n. 1710/2017
Integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio.
Cass. pen. n. 26749/2016
Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, gli aveva impedito di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato).
Cass. pen. n. 21586/2016
L'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne.
Cass. pen. n. 52117/2014
In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.
Cass. pen. n. 32937/2014
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625 bis c.p., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Fattispecie in cui si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire la individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma).
Cass. pen. n. 584/2014
Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza.
Cass. pen. n. 40354/2013
Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela).
Cass. pen. n. 13451/2011
Integra il reato di furto la condotta del dipendente che usi indebitamente l'utenza telefonica della società, presso cui presti la propria attività, per chiamare utenze mobili altrui al fine di consentirne la ricarica.
Cass. pen. n. 38534/2010
Integra un tentativo di furto la condotta di prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema "self service" e di allontanamento, con la merce occultata, senza pagare, allorché l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli l'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso.
Cass. pen. n. 31660/2010
È configurabile il delitto di furto in caso di appropriazione di molluschi messi a dimora da un privato sul fondale di un'area lagunare, appartenente al demanio dello Stato e già oggetto di concessione d'uso per acquacoltura scaduta, in quanto la scadenza del termine determina solo la reviviscenza dell'uso civico di pesca dei cittadini, con esclusione di qualsiasi condotta appropriativa dei beni altrui. (In motivazione la Corte ha precisato che in tal caso, ad esempio, è lecito per il cittadino pescare con lenza ed amo).
Cass. pen. n. 27631/2010
Si ha furto consumato, e non tentato, se con la merce prelevata dai banchi di un supermercato e sottratta al pagamento si supera la barriera delle casse, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza.
Cass. pen. n. 12478/2010
L'esercizio di violenza sulla cosa, che integra la circostanza aggravante speciale del delitto di furto e connota specificamente le modalità dell'azione sottrattiva, non è indice che il delitto sia stato consumato, dal momento che afferisce alla condotta di sottrazione e resta estranea all'evento dell'impossessamento.
Cass. pen. n. 1537/2010
Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il delitto è flagrante se all'atto dell'intervento della P.G. la captazione di energia elettrica è ancora in atto).
Cass. pen. n. 49670/2009
Integra il delitto di tentato furto la condotta dei due soggetti che, precludendo la vista dei movimenti delle proprie mani attraverso la particolare giubba indossata, si siano avvicinati alla spalle della vittima, iniziando a spingerla con movimenti veloci e leggeri delle mani e a muovere freneticamente le due braccia e le due mani poste tra loro, con il chiaro intento di frugare nelle tasche posteriori della vittima stessa (In motivazione, la S.C. ha affermato che il codice vigente non pone, ai fini della configurabilità del tentativo punibile, la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi e che, comunque, la condotta degli imputati aveva oltrepassato la soglia della preparazione del delitto).
Cass. pen. n. 18485/2009
Lo stato di flagranza nella commissione del delitto di furto di energia elettrica si protrae sino al momento in cui l'utenza, su cui sono operate le plurime captazioni, è attiva. (La Corte ha chiarito che il delitto è a condotta frazionata, o a consumazione prolungata, sicché le captazioni successive alla prima non costituiscono "post factum" penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, ma atti di un'unica azione furtiva).
Cass. pen. n. 17036/2009
Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata.
Cass. pen. n. 36919/2008
L'integrazione della desistenza volontaria, ex art. 56, comma terzo, c.p. richiede che il soggetto attivo arresti, per volontaria iniziativa, la propria condotta delittuosa prima del completamento dell'azione esecutiva, impedendo l'evento. Sussiste pertanto il tentativo di furto - e non l'ipotesi della desistenza volontaria - nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell'agente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice d'appello ha ritenuto integrato il delitto di cui agli art. 56 e 624 c.p. nella condotta dell'imputato che, salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via, aveva rovistato all'interno di esso ed era, quindi, ridisceso senza asportare alcunché, per non avere trovato beni d'interesse ).
Cass. pen. n. 23020/2008
Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con della merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza.
Cass. pen. n. 46308/2007
Difetta il requisito dell'altruità della cosa, richiesto per la configurabilità del reato di furto, qualora l'agente, proprietario di prodotti semilavorati consegnati per l'ulteriore lavorazione ad altro soggetto, li sottragga a quest'ultimo dopo che la detta lavorazione sia stata effettuata.
Cass. pen. n. 25548/2007
L'art. 23 del D.L.vo 152/1999, che vieta di derivare o utilizzare acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o di concessione dell'autorità competente, costituisce norma speciale rispetto all'art. 624 c.p. e come tale prevale su di essa. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 23754/2007
Risponde del reato di furto, e non di quello previsto dall'art. 388, comma terzo c.p., colui che, estraneo ad una procedura di espropriazione, asporti dall'immobile sottoposto a pignoramento beni mobili di sua proprietà, costituenti, ai sensi dell'art. 2912 c.c., parte integrante dell'unità pignorata.
Cass. pen. n. 15791/2007
Nel delitto di furto è ravvisabile il dolo eventuale quando sia rimasta accertata la accettazione, da parte dell'agente, del rischio che la cosa di cui si impossessa possa legittimamente appartenere ad altri. (Fattispecie nella quale il ricorrente, accusato del furto di ottone e rame, aveva sostenuto di avere agito in buona fede, nell'adempimento dell'incarico, conferitogli dal datore di lavoro, di trasportare il materiale. La Corte ha ritenuto che l'accertamento, compiuto dal giudice di merito, sulle modalità di confezionamento e custodia del materiale, diverse da quelle indicate nelle presunte direttive impartite, giustificasse la configurazione di una consapevole accettazione del rischio che la cosa appresa appartenesse legittimamente a soggetto diverso dal datore di lavoro).
Cass. pen. n. 34339/2005
In tema di reati contro il patrimonio, deve ritenersi integrato il reato di furto nel caso di sottrazione da parte del convivente di beni che per loro natura, come gli oggetti preziosi, non possono essere oggetto di detenzione comune, in quanto la convivenza more uxorio non fa venir meno il loro carattere personale e il connotato di disponibilità autonoma da parte dell'originario detentore.
Cass. pen. n. 24330/2005
In tema di reati contro il patrimonio, integra il delitto di furto (art. 624 c.p.) la sottrazione di beni già rubati dal terzo, in quanto la cosa rubata e successivamente abbandonata dal ladro non costituisce res derelicta appropriabile, in quanto tale, da chiunque, posto che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto e tale non può essere considerato il ladro; ne deriva che la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario.
Cass. pen. n. 15431/2005
I corsi d'acqua, per legge beni immobili, per poter essere oggetto di furto devono essere smobilizzati, cioè distolti, almeno in parte, dal loro normale corso a beneficio di un soggetto che in tal modo si impossessa del bene divenuto mobile.
Cass. pen. n. 12618/2005
Il possesso di oggetti di interesse artistico storico o archeologico si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Tali oggetti, invero, sono di proprietà dello stato sin dalla loro scoperta e il loro impossessamento, sia che provenga da scavo sia da rinvenimento fortuito è previsto dalla legge n. 1089 del 1939 come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto.
Cass. pen. n. 2349/2005
La sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allacciamento con alcuni morsetti della base del «cordless» al «box» di ripartizione della linea telefonica gestita dalla Telecom, integra il reato di furto e non quello di truffa; attraverso l'utilizzazione di questo sistema fraudolento infatti si è alterato il sistema di misurazione dei consumi, che ha la funzione di individuare l'esatto numero degli scatti corrispondenti all'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti; da ciò deriva che la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario.
Cass. pen. n. 26877/2004
Il prelievo abusivo di acque dal sottosuolo — in virtù dell'art. 23 del D.L.vo n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933, disponendo che la derivazione o l'utilizzazione dell'acqua pubblica per uso industriale, senza provvedimento autorizzativo o concessivo dell'autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni — integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 c.p.; tra le norme in considerazione (artt. 23 D.L.vo n. 152 del 1999 e 624 c.p. citati) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente — nel quale, a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica — disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.
Cass. pen. n. 21757/2004
Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente. Ne consegue che risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve tempo, non rilevando che l'agente venga intercettato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri occasionalmente incrociata.
Cass. pen. n. 19119/2004
In tema di furto di energia elettrica, ai fini della sussistenza dello stato di flagranza, non si richiede che l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore dei consumi, assumendo invece rilievo l'effettivo utilizzo dell'energia, integrante il fatto della sottrazione.
Cass. pen. n. 7235/2004
Costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un supermercato ove si pratichi il sistema del cosiddetto self service evitando il pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile nel momento dell'apprensione della merce, che si realizza certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma anche prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta in tasca o nella borsa, sì da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare; salvo che, in quest'ultima evenienza, l'avente diritto o persona da lui incaricata abbia sorvegliato tutte le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata.
Cass. pen. n. 3449/2004
È da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di «files» contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della res da parte del legittimo detentore.
Cass. pen. n. 22860/2003
Il direttore ed il commesso di un centro commerciale sono legittimati in proprio a proporre querela per il furto, in quanto persone offese dal reato, poiché, in tale ipotesi delittuosa, detta qualità spetta non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita.
Cass. pen. n. 4824/2003
In tema di furto, il reato può dirsi consumato anche se oggetto della sottrazione è un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli. (La Corte ha escluso la configurabilità del tentativo in considerazione del fatto che il sistema satellitare non assicura una costante vigilanza durante l'intera fase dell'azione illecita, ma la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti dell'autovettura è collegata ad una richiesta dell'interessato al centro operativo, cosicché il successivo rilevamento ha soltanto una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore).
Cass. pen. n. 4266/2003
Il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, che deve ritenersi illegittimo in quanto tali beni appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dalla loro scoperta, integra il reato di cui all'art. 67 della legge n. 1089 del 1939 in relazione all'art. 624 c.p.
Cass. pen. n. 30176/2002
La sussistenza del delitto di furto di acque sotterranee da parte del proprietario del fondo, che sia privo dell'autorizzazione prevista dall'art. 73 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, può escludersi solo se l'utilizzo dell'acqua è funzionale ad un uso domestico, quale l'innaffiamento del giardino o dell'orto oppure l'abbeveraggio del bestiame (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di furto, in quanto il prelievo dell'acqua serviva per impastare il calcestruzzo per la costruzione di una abitazione sul fondo del proprietario).
Cass. pen. n. 21580/2001
In tema di impossessamento di beni archeologici o artistici, il reato previsto dall'art. 67 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 è fattispecie autonoma e distinta dal reato di furto, richiamato solo per la determinazione della pena; pertanto, non si applica la norma sulla perseguibilità a querela di parte aggiunta all'art. 624 c.p. dalla legge 25 giugno 1999, n. 205. Tale principio resta valido anche dopo l'emanazione del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, abrogativo della legge n. 1089 del 1939, il cui art. 125 tuttora sanziona il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.
Cass. pen. n. 17045/2001
Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva, essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in conseguenza dell'altrui pronto intervento.
Cass. pen. n. 5414/2000
In tema di furto, la perdita di disponibilità della cosa sottratta non è esclusa dalla conoscenza del luogo in cui essa è stata collocata dagli autori del furto e dal fatto di poterla seguire con lo sguardo, allorché in tale luogo il derubato non possa liberamente accedere in quanto appartenente agli autori del furto o a terzi.
Cass. pen. n. 14705/1999
È configurabile il reato di furto, sussistendo anche il requisito dell'altruità della cosa, qualora un soggetto al quale sia stato fiduciariamente intestato un libretto di deposito bancario, rimasto però in possesso dell'effettivo titolare del diritto a disporre delle somme depositate, lo sottragga a quest'ultimo.
Integra il delitto di furto il comportamento di colui che, essendo solo formale intestatario di un libretto di risparmio bancario, se ne impossessi, sottraendolo al reale proprietario, che lo custodiva presso di sé. Invero, la semplice intestazione del titolo non ha natura costitutiva del diritto in esso rappresentato, ma ha, viceversa, mera funzione strumentale in ordine all'espletamento delle operazioni bancarie che con esso possono essere compiute, sulla base di un negozio fiduciario, intercorso tra il predetto intestatario ed il reale proprietario del libretto; tale negozio, del quale può essere fornita prova, tra le parti, con qualsiasi mezzo, non produce, per sua stessa natura e per le finalità che lo hanno determinato, l'effetto di trasferire la proprietà o il possesso del deposito bancario, né del documento rappresentativo dello stesso.
Cass. pen. n. 2877/1999
Chi si sia impossessato, mediante furto, di una carta di credito o analogo documento, non può rispondere, per il solo fatto dell'acquisito possesso, anche del reato di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modif. in legge 5 luglio 1991, n. 197, fermo restando che il furto può invece concorrere con il detto reato qualora questo venga realizzato nelle diverse forme dell'utilizzazione o dell'alterazione.
Cass. pen. n. 1985/1997
In tema di furto, qualora la condotta dell'agente riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso possessore e il ladro operi in un medesimo contesto temporale e spaziale, impossessandosi di una parte di esse e non riuscendo, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altre esistenti nello stesso luogo, l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante già posta in essere assorbe quella in itinere. Essa realizza quindi un solo reato consumato delle cose sottratte, non vertendosi né nell'ipotesi di tentativo di furto né in quella di furto consumato in concorso con il tentativo. (Nella specie, l'agente si era impossessato di alcune cose all'interno di una autovettura nella quale era penetrato, ed era stato colto sul fatto mentre tentava di impossessarsi di altri oggetti ivi esistenti).
Cass. pen. n. 84/1997
In tema di reato impossibile il giudizio sull'insussistenza dell'oggetto idoneo ad escludere la punibilità ai sensi dell'art. 49 cpv. c.p. deve essere effettuato con valutazione ex ante. Costituisce pertanto tentativo punibile e non reato impossibile il comportamento di chi si introduce in una vettura per commettere furto di cose nella stessa contenute posto che, con valutazione ex ante, nella vettura sono normalmente contenute cose che possono essere oggetto di furto.
Cass. pen. n. 1798/1996
Il cassiere di un'agenzia bancaria non ha la disponibilità neanche provvisoria della provvista dei conti correnti dei clienti dell'istituto. Egli, nel momento in cui effettua il pagamento degli assegni, non esercita un libero atto di disponibilità ma si limita a compiere una mera attività di esecuzione di precise disposizioni del correntista, il quale rimane, in ogni momento, possessore e dominus della gestione del conto. Pertanto, risponde del reato di furto e non del delitto di appropriazione indebita, il cassiere che, con movimentazioni fittizie, effettui spostamenti o prelievi dai conti correnti dei clienti, sottraendo denaro alla disponibilità di costoro, nonché quello che, dopo avere richiesto alla sede centrale fondi maggiori di quelli necessari, gonfiando il fabbisogno giornaliero, s'impossessi del denaro contante che transiti nella cassa per fare fronte alle esigenze correnti, posto che egli di tali somme ha la mera, momentanea detenzione senza alcun autonomo potere di disposizione.
Cass. pen. n. 4320/1996
Il danno patrimoniale derivante da furto, rapina o ricettazione di carte di credito in considerazione del valore strumentale di queste, che consentono al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito, non deve essere rapportato al semplice valore venale del documento e non può, pertanto, essere ritenuto modesto.
Cass. pen. n. 1855/1996
Sussiste il reato di furto consumato di benzina, e non già tentato, nell'ipotesi di sorpresa di un soggetto all'interno di un garage il quale abbia già raccolto in un secchio il carburante asportato da alcuni veicoli custoditi nell'autorimessa.
Cass. pen. n. 12680/1995
L'ipotesi contravvenzionale p. e p. dagli artt. 11, comma 3, lettere a), f), e 30, comma 1, della L. 6 dicembre 1991, n. 394, che vieta la cattura nei parchi delle specie animali, senza distinzione alcuna, è da ritenersi speciale rispetto a quella delittuosa di cui all'art. 624 c.p. Gli elementi tipici, specializzati, sono rappresentati dalla particolarità del luogo (aree protette) in cui si deve attuare il comportamento volto alla realizzazione di atti diretti alla cattura e dalla natura della res che deve oggetto di questa (specie animale). (Nella specie, trattavasi di pesca di trote all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso).
Cass. pen. n. 5901/1995
Quando, per le caratteristiche della situazione concreta, le forze dell'ordine non siano libere di intervenire in ogni momento dell'azione criminosa ma debbano attendere il compimento di questa, è da escludere che le stesse abbiano continuativamente mantenuto il controllo e la vigilanza sulla refurtiva che, sia pure temporaneamente, deve considerarsi nella piena disponibilità degli autori del furto i quali, a causa delle condizioni sfavorevoli alle forze dell'ordine, ben potrebbero allontanarsi impunemente con essa. In tal caso, il furto deve ritenersi consumato, e non già tentato, a nulla rilevando che per l'intervento delle forze dell'ordine i colpevoli non abbiano conseguito il profitto in via definitiva, in quanto hanno avuto, sia pure per breve tempo, l'autonoma ed esclusiva disponibilità della cosa. (Nella fattispecie i carabinieri erano stati costretti ad intervenire all'ultimo momento per le particolari circostanze di tempo e luogo, di notte ed in aperta campagna).
Cass. pen. n. 4743/1995
Poiché il momento consumativo del furto è costituito dalla sottrazione della cosa, passata, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stata sottratta, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sono irrilevanti, ai fini della consumazione del delitto, sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un pronto recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile, sia le modalità di custodia e di trasporto della refurtiva. (Nella fattispecie l'imputato ha dedotto che i giudici avrebbero dovuto ritenere l'ipotesi di furto tentato, e non già consumato, in quanto non vi era stata autonoma disponibilità della refurtiva, in difetto di un lasso di tempo apprezzabile del possesso).
Cass. pen. n. 229/1995
Il requisito dell'altruità di cui all'art. 624 c.p. è ravvisabile ogni volta che vi sia almeno un soggetto, diverso dall'agente, il quale, al momento del fatto, sia legato alla cosa stessa da un'effettiva relazione di interesse. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso provvedimento di conferma di convalida del sequestro probatorio di un furgone consegnato a un creditore, in garanzia del pagamento di pregressi debiti e, quindi, a titolo di pegno, secondo la qualificazione giuridica data al rapporto dai giudici di merito. Il conferente ha successivamente sottratto il veicolo e, procedutosi nei suoi confronti per il reato di furto, ha sostenuto sia con la richiesta di riesame avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio sia con il ricorso per cassazione che non era ravvisabile il delitto di furto perché non poteva ritenersi l'altruità della cosa di cui era rimasto proprietario).
Cass. pen. n. 377/1995
Per la ravvisabilità del delitto di tentato furto non è necessaria l'esistenza della res furtiva, dovendosi avere riguardo alla situazione che l'agente si era prospettato al momento dell'azione criminosa. Pertanto, non ricorre l'ipotesi del reato impossibile quando la mancanza dell'oggetto cui tende l'agente sia soltanto temporanea ed accidentale.
Cass. pen. n. 4853/1994
Ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione nomine proprio e non in nomine alieno, come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto: deve pertanto escludersi possesso in senso penalistico in capo ad un dipendente di una Cassa di risparmio con riferimento a titoli di clienti di cui il medesimo abbia la detenzione materiale e meramente precaria al limitato fine di determinate operazioni, non potendo portarli all'esterno se non per le esigenze connesse a dette operazioni. (In relazione all'impossessamento di siffatti titoli i giudici di merito avevano ritenuto il dipendente in questione responsabile di furto e la Corte di cassazione nell'affermare il principio di cui sopra ha respinto il ricorso dell'imputato secondo cui il fatto ascrittogli avrebbe dovuto essere qualificato come appropriazione indebita).
Cass. pen. n. 10132/1993
Nei procedimenti per il reato di furto è ammissibile la costituzione di parte civile di chi del bene sottratto ha soltanto la locazione e, comunque, il possesso e la disponibilità di esso, in virtù di contratto di leasing mobiliare, in cui la proprietà della cosa locata rimane all'impresa di leasing mentre il possesso e il godimento sono dell'utilizzatore.
Cass. pen. n. 9381/1993
In materia di acque demaniali destinate a pubblica utilità, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 103 del T.U. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 riguarda il rinvenimento e la denuncia di rinvenimento di acque sotterranee, mentre l'attingimento senza titolo delle acque sotterranee realizza la diversa condotta della sottrazione al legittimo proprietario (nel caso il demanio regionale) dell'acqua sotterranea. E poiché l'acqua ha natura di bene economico suscettibile di scambi e di diritti patrimoniali, essa può ben formare oggetto del delitto di furto.
Cass. pen. n. 7704/1993
Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia.
Cass. pen. n. 7171/1993
Venuta meno — a seguito dell'entrata in vigore della L. 11 febbraio 1992, n. 157 — la punibilità a titolo di furto della condotta di cattura di animali di specie non protetta, nell'esercizio della caccia in tempo in cui la stessa era vietata, l'agente, che abbia commesso il fatto prima della vigenza della suddetta normativa, è assoggettabile soltanto alla sanzione amministrativa prima stabilita dall'art. 31, lettera c), L. 27 dicembre 1977, n. 968. (Nella specie trattavasi di imputazione di furto di tre conigli).
Cass. pen. n. 1745/1993
L'art. 33 cpv., R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, secondo il quale incorre nel delitto di furto ai sensi degli art. 624 c.p. chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento, non trova applicazione nel caso in cui le acque stesse comunichino liberamente col mare senza sbarramenti e non ospitino alcun allevamento, che giustifica la particolare protezione accordata dalla legge. La concessione di pesca conferisce solo il diritto esclusivo di catturare gli organismi acquatici, che restano pertanto una res nullius, fuori della proprietà e del possesso del titolare. Il predetto diritto non è tutelato dalle norme sul furto, bensì da quelle contravvenzionali, come quella (depenalizzata) di cui al primo comma dell'art. 33, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, contenente il testo unico delle leggi sulla pesca, o quella di cui all'art. 15, lett. e) e 24, terzo comma della L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di imbarcazione con la quale si esercitava la pesca nella «sacca» di Scardovari).
Cass. pen. n. 5119/1993
Integra il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2, c.p., il ripristino dell'allacciamento dell'utenza distaccata per morosità, attuato mediante la rimozione dei sigilli a suo tempo apposti alla fornitura elettrica, pur senza manomettere i meccanismi del contatore. Il profitto ingiusto, in siffatta ipotesi, consiste nell'illegittima utilizzazione dell'utenza, malgrado la persistenza della morosità, che ne aveva determinato il distacco.
Cass. pen. n. 5087/1993
Presupposto per l'applicazione dell'art. 48, L. 1 giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, che dà facoltà allo scopritore di rimuovere e conservare fino all'arrivo dell'autorità competente le cose mobili, è che il rinvenimento sia fortuito. (Fattispecie di furto di reperti archeologici, trovati nell'auto degli imputati, sorpresi ad effettuare scavi in zona archeologica).
Cass. pen. n. 3707/1993
L'art. 67 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, recante disposizioni a tutela delle cose d'interesse artistico e storico, prevede una figura criminosa specifica e distinta dal reato di furto, per cui il richiamo ivi contenuto all'art. 624 c.p. deve intendersi ai soli fini dell'applicazione della pena, con conseguente esclusione del sistema di aggravanti previsto dall'art. 625 c.p.
Cass. pen. n. 2622/1993
In tema di furto sono irrilevanti sia il criterio spaziale e quello temporale, sia la durata del possesso dell'agente. Ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del reato è sufficiente, infatti, che l'agente consegua la disponibilità materiale della cosa. (Fattispecie nella quale è stata ravvisata la consumazione poiché l'agente è stato colto all'interno dell'abitazione con alcuni oggetti riposti in tasca).
Cass. pen. n. 1592/1993
In tema di caccia, a seguito dell'entrata in vigore della L. 11 febbraio 1992, n. 157, è stata abolita (art. 30) l'ipotesi di furto di selvaggina e sono state introdotti taluni reati, prima costituenti semplici illeciti amministrativi. Nel caso di imputato, tratto a giudizio per rispondere di furto (nella specie di volatili protetti), va pronunziata sentenza di assoluzione, poiché non è possibile derubricare detto delitto in una delle fattispecie penali nuove, previste nell'ultima normativa, ma non esistenti all'epoca del fatto.
Cass. pen. n. 398/1993
Ai fini della distinzione tra furto consumato e furto tentato, non hanno rilevanza né il criterio spaziale, né il criterio temporale. Perché il reato possa dirsi consumato, dunque, è sufficiente la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore ed il correlativo impossessamento (conseguimento della fisica ed autonoma disponibilità) di essa da parte dell'agente, anche per breve lasso di tempo. Né la consumazione è esclusa dalla circostanza che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione, a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica. Solo ove vi sia stata la vigilanza di costoro, all'insaputa dell'agente e nel corso dell'azione delittuosa, sicché questa avrebbe potuto essere bloccata, il furto non può considerarsi consumato. Ciò perché in tali condizioni, anche se l'agente si fosse impossessato della cosa, non si sarebbe potuto realizzare l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, rimasta sempre nella sfera di diretto controllo e vigilanza dell'offeso. (Fattispecie di furto in abitazione).
Cass. pen. n. 11947/1992
In tema di furto, quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso. (Fattispecie di furto in supermercato: il ladro si è impossessato d'una pelliccia prelevata dal banco di vendita, staccando il rilevatore metallico. La S.C. ha escluso la consumazione, considerando che condotta dell'agente era stata sorvegliata, a sua insaputa, ancor prima della sottrazione).
Cass. pen. n. 9930/1992
La L. 11 febbraio 1992, n. 157, che detta norme per la protezione della fauna, nello stabilire, all'art. 30, le sanzioni penali, ha anche disposto al comma terzo che nei casi di cui al comma primo non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 c.p. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, per tentato furto — per avere gli imputati compiuto, predisponendo le reti, atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di uccelli sottraendoli all'Amministrazione dello Stato —, la S.C. ha osservato inoltre che, trattandosi di fatto contestato come tentativo, non sono neppure applicabili le ipotesi contravvenzionali configurate dalla nuova legge).
Cass. pen. n. 7855/1992
L'abbattimento e l'impossessamento di un fringuello non integra il reato di furto in base a quanto disposto dall'art. 30, comma primo, lett. b), e comma terzo, L. 11 febbraio 1992, n. 157, il quale punisce con l'ammenda solo chi abbatte o cattura, tra l'altro, fringillidi in numero superiore a cinque, dal che si deduce che l'abbattimento di un solo fringuello non costituisce più reato.
Cass. pen. n. 7251/1992
Il furto d'uso, come quello comune, consiste nell'ingiusto impossessamento di una cosa, con la correlativa lesione dell'interesse del precedente possessore. Ne consegue che quando l'azione del soggetto sia rivolta all'uso temporaneo di una cosa, è necessario che l'impossessamento incida sul preesistente rapporto di detenzione, nel senso di interromperne la continuità e che, quindi, la cosa venga rimossa per un certo tempo e per un'apprezzabile distanza dal luogo in cui si trovava. Pertanto il reato non è ravvisabile nel fatto di chi apprenda temporaneamente la cosa altrui all'unico scopo di usarla, sia pure arbitrariamente, nel luogo in cui si trova.
Cass. pen. n. 6231/1992
In tema di caccia, l'esclusione, prevista in base ad insindacabili scelte di politica legislativa dall'art. 30, terzo comma, L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'applicabilità delle norme relative al furto a condotte (soggettivamente ed oggettivamente), tali da comportare, prima dell'entrata in vigore della citata legge, l'applicazione di dette norme, non esercita effetto alcuno su diverse norme penali, con speciale riferimento all'art. 628 c.p., non potendo dubitarsi dell'intenzione del legislatore di escludere l'inapplicabilità delle norme penali configuranti ipotesi di particolare gravità, quali, appunto, la rapina. Tale ipotesi appare configurabile non soltanto allorché la minaccia e o la violenza siano esercitate subito dopo la cattura (sottrazione) del capo protetto, bensì anche (rapina propria) allorché siano esercitate per catturare il capo protetto.
Cass. pen. n. 5548/1992
L'impossessamento della fauna selvatica — parte integrante del patrimonio dello Stato — pur quando sia stato realizzato in violazione alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività venatoria, ovvero quando abbia avuto a oggetto esemplari sottratti, in via definitiva o provvisoria, alla caccia, non può essere più punito a titolo di furto, in base a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, ma può solo integrare una delle ipotesi contravvenzionali espressamente previste dall'art. 30 della stessa legge. Viceversa, il tentativo di impossessamento della fauna selvatica, pur se compiuto in violazione delle medesime prescrizioni, non solo non può configurare il delitto di tentato furto, essendo, ex lege, interdetta l'applicazione degli artt. 624, 625 e 626 c.p., ma neppure può essere sussumibile in alcuna delle ipotesi contravvenzionali indicate nell'art. 30 della citata legge, prevedendo queste soltanto l'effettivo abbattimento ovvero l'avvenuta cattura di alcuni esemplari protetti in mancanza di un'espressa deroga all'art. 56 c.p., la disciplina normativa del tentativo non è estensibile alle contravvenzioni, ancorché queste siano realizzabili con condotte complesse e frazionabili.
Cass. pen. n. 2002/1992
Il corpus del possesso della fauna selvatica — di proprietà dello Stato giusto il disposto dell'art. 1 della legge quadro sulla caccia — è costituito dalla presenza della stessa sul territorio nazionale (art. 2 della predetta legge), mentre l'animus possidendi, invece, è individuabile nel complesso di attività legislative ed amministrative che lo Stato esercita, anche tramite enti ausiliari, in materia di tutela e protezione della selvaggina tutta e di disciplinamento della caccia. Ne consegue che l'impossessamento illegittimo della selvaggina da parte del cacciatore o, comunque, di privati, può dare luogo alla sottrazione della stessa al detentore ed integrare l'ipotesi del furto ovvero, ricorrendone gli estremi, la fattispecie della ricettazione. (La Cassazione ha altresì sostenuto che la detenzione non esige l'immediata presenza di un soggetto nella cui sfera materiale di disponibilità la cosa si trova ed ha osservato che le cose che non sono né nullius né abbandonate, continuano ad essere possedute anche da colui che non le detiene materialmente, potendo il possessore detenere pure simbolicamente le cose custodite senza la presenza di alcun soggetto sul posto ove esse si trovano).
Cass. pen. n. 11027/1991
La sottrazione di un oggetto fatta con l'intento puramente scherzoso non può integrare l'ipotesi di furto, in quanto l'intento ioci causa essendo incompatibile con il fine di trarre profitto, esclude il dolo specifico di detto reato. (Nella fattispecie l'imputato, nell'euforia dell'ultima notte dell'anno, impossessatosi di un estintore, prelevato dai locali di un condominio, si era portato davanti ad un bar dove, dopo aver scaricato l'intero carico in direzione di un gruppo di giovani, lo aveva abbandonato).
Cass. pen. n. 10932/1991
Integra il reato di furto aggravato ex artt. 624 e 61, n. 7, c.p., la sottrazione di acque pubbliche derivate da pozzi — escavati nei propri terreni senza preventiva autorizzazione ex art. 95, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 — e distribuite a terzi dietro corrispettivo, in assenza di concessione, tramite i propri impianti acquedottistici, a nulla rilevando il fatto che l'imputato non abbia agito in «clandestinità» evitando, cioè, di occultare le modalità o l'entità dello sfruttamento delle acque alle competenti autorità, in quanto «la clandestinità» della condotta di sottrazione di un bene sfugge alla nozione del dolo del reato di furto.
Cass. pen. n. 7310/1991
In tema di caccia, l'affermazione ex lege della proprietà dello Stato su tutta la fauna selvatica esistente sul territorio nazionale ha determinato l'attribuzione allo stesso di una signoria sui singoli capi di selvaggina, che si esprime in una disponibilità virtuale, sufficiente a rendere concreto il suo possesso, anche se gli animali selvatici vivono allo stato di libertà e in zone non recintate e non sottoposte a specifica vigilanza. Ne consegue che l'uccisione di un capo di selvaggina, fuori dei casi di specifica autorizzazione o di quelli in cui lo Stato, rinunziando temporaneamente ai suoi poteri, consente la caccia, viola due diversi interessi: quello di carattere socio-politico, ricollegato al mantenimento del patrimonio ambientale, appartenente all'intera collettività, e quello di carattere strettamente giuridico, tutelato dalle norme che, nel campo del diritto civile o di quello penale, sono predisposte alla tutela della proprietà e del possesso.
Cass. pen. n. 5519/1991
L'assicurazione a fare vendere le cose che saranno rubate integra una forma di istigazione a commettere il furto, che si differenzia dal favoreggiamento, in cui l'attività del complice è un fatto successivo alla consumazione del furto. (Nella specie è stato ritenuto il concorso nel delitto di furto, sotto il profilo della partecipazione morale per avere l'imputato assicurato l'interessamento nella vendita delle armi rubate, nonché il concorso materiale in quanto il ricorrente, in base allo stesso concorso preventivo, aveva guidato l'automobile su cui le armi erano state trasportate).
Cass. pen. n. 9446/1990
In tema di furto, ai fini dell'impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia passata — anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata — sotto il dominio esclusivo dell'agente. Il reato è quindi consumato anche se in un secondo momento altri abbia impedito al suo autore di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e non hanno rilevanza né il criterio spaziale né il criterio temporale quando sia avvenuta l'asportazione delle cose dal loro sito e la loro introduzione nelle borse.
Cass. pen. n. 7598/1990
Posto che nel delitto di furto titolare del bene giuridico offeso è il detentore della cosa che dalla sua sfera di possesso viene fatta passare nell'altrui signoria, nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza la qualità di parte offesa è assunta dalla banca. Infatti, con il contratto di utenza di cassette di sicurezza questa si obbliga ad eseguire non solo una prestazione assimilabile alla locazione ma anche e principalmente quella di custodia delle cassette mediante applicazione di vigilanza sul forziere e per esso sul suo contenuto, mentre gli affidanti, per essersi serviti di siffatto contratto e quindi di una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa che realizza condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dagli stessi nella propria abitazione, devono necessariamente dismettere il possesso dei rispettivi beni entrati in rapporto di fatto con la banca presso cui vengono depositati; beni dei quali — ai fini della loro custodia — la banca (che ne risponde ex art. 1829 c.c.) dovrà necessariamente avere, nell'ambito della vigilanza ritenuta necessaria, la disponibilità.
Cass. pen. n. 17420/1989
Il momento consumativo del furto coincide con l'acquisita disponibilità, anche se per un breve periodo, dell'oggetto conseguente allo spossessamento del detentore, non essendo concepibile il possesso del bene da parte di un altro soggetto senza il consenso del detentore medesimo. Nessuna influenza esercita sull'avvenuta consumazione del reato il fatto che il derubato abbia potuto seguire l'operato dell'agente nell'iter criminoso e recuperare la refurtiva.
Cass. pen. n. 12158/1989
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile al furto di autovettura regolarmente abilitata alla circolazione ed effettivamente marciante, atteso il non trascurabile valore del bene in relazione alla funzione espletata.
Cass. pen. n. 6923/1989
In tema di furto, rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.
Cass. pen. n. 876/1989
In tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. al tentativo di furto, la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse realizzato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà (ma pur sempre funzionante), non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena.
Cass. pen. n. 55/1989
In tema di tentativo di furto, l'attenuante del valore lieve può essere accordata solo ove sussista la certezza che il danno, che sarebbe derivato dal reato consumato, sarebbe stato di speciale tenuità. (Fattispecie di diniego, condiviso dalla corte di legittimità, dell'attenuante da parte del giudice del merito sul rilievo che nell'ambiente ove la condotta furtiva fu posta in essere si trovavano oggetti di cospicuo valore).
Cass. pen. n. 12242/1988
Commette furto il detenuto che evade indossando indumenti della amministrazione penitenziaria, poiché egli ha la mera detenzione e non il possesso degli indumenti che indossa e di cui gli è consentito l'uso nell'ambito dell'istituto carcerario o anche altrove in caso di ammissione al regime di semilibertà sotto la sorveglianza degli organi all'uopo preposti.
Cass. pen. n. 12215/1988
Non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata ove l'imputato di furto sia ritenuto colpevole invece del delitto di ricettazione in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione deve ritenersi compreso nella più ampia previsione dell'originaria contestazione di furto.
Cass. pen. n. 10991/1988
Quando più soggetti partecipano ad un furto e uno di essi riesce ad impossessarsi di alcune cose soltanto, mentre gli altri compartecipi non riescono ad impossessarsi di altre, alla cui sottrazione era diretta la consumazione criminosa, ricorre l'ipotesi di un unico reato di furto consumato, e non già di furto in parte consumato, in parte tentato, dovendosi in tal caso considerare unica la risoluzione e unico l'evento realizzato, costituito dalle cose già sottratte.
Cass. pen. n. 10989/1988
Il possesso della refurtiva o di una parte di essa, nell'immediatezza del commesso reato, può essere assunto, in difetto di giustificazioni circa la causa di quel possesso, come prova idonea della sottrazione, se gli altri elementi sul piano logico conducono ad escludere che il possesso medesimo tragga origine diversa.
Cass. pen. n. 10473/1988
In tema di furto non hanno alcuna rilevanza, perché il reato possa qualificarsi consumato e non tentato, l'elemento spaziale e quello temporale: se la cosa sottratta è passata nel dominio dell'agente anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore, si è in presenza di un reato consumato. Né l'evento può essere configurato diversamente nell'ipotesi in cui la parte offesa o terze persone per lei, siano intervenute dopo che l'agente abbia conseguito la fisica ed autonoma disponibilità sulla cosa, in quanto l'attività successiva non può più qualificarsi come manifestazione del precedente potere di fatto sulla cosa, ma come il risultato di una nuova ed autonoma determinazione diretta al recupero del possesso ormai perduto.
Cass. pen. n. 10227/1988
Deve considerarsi sufficiente, perché un furto possa qualificarsi consumato e non tentato (non avendo rilevanza alcuna l'elemento spaziale e quello temporale ai fini della distinzione) che la cosa sottratta sia passata nell'esclusivo dominio dell'agente anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore; tale evento non può essere configurato diversamente nell'ipotesi in cui un intervento successivo alla sottrazione, pur nell'immediatezza di essa, abbia impedito al ladro di assicurarsi il profitto.
Cass. pen. n. 3989/1988
Ai fini della configurabilità del delitto di furto non è richiesto dalla legge né l'amotio o abductio de loco ad locum né la protrazione nel tempo della detenzione. Ne consegue che se la refurtiva sia già passata nella piena disponibilità dei ladri allorché sia insorta la necessità di far fronte alla sorpresa di essi con la fuga, attuata non senza aver nascosto la stessa, si versa in tema di furto e non già di tentativo dello stesso.
Cass. pen. n. 11965/1987
Commette furto semplice e non già furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2, c.p. colui il quale si impossessi di gettoni telefonici e monete metalliche da un apparecchio installato in una cabina della Sip adoperando un coltello, con il quale agevoli la caduta degli oggetti sopra indicati attraverso la fessura esistente nell'alloggiamento, senza danneggiare o deteriorare o alterare l'apparecchio telefonico.
Cass. pen. n. 10172/1987
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è giuridicamente irrilevante la circostanza che parte della refurtiva sia stata restituita al derubato, giacché l'attenuante in questione ha riferimento alla entità della diminuzione patrimoniale cagionata direttamente dall'azione del colpevole nel momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento o circostanza successivi al reato medesimo.
Cass. pen. n. 3705/1987
La distinzione tra l'ipotesi delittuosa di deviazione di acque, di cui all'art. 632 c.p. e quella di furto di acqua va individuato nel fatto che forma oggetto della prima ipotesi consistente nella deviazione dell'intero complesso delle acque, mentre si ha furto nel caso in cui il prelievo concerne una sola porzione o quantità dell'acqua mobilizzata mediante il parziale distacco dalla massa complessiva, senza una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico da quello preesistente.
Cass. pen. n. 2439/1987
Non sussiste concorso della contravvenzione prevista dall'art. 707 c.p. con il reato di tentato furto, anche se non viene contestata l'aggravante della violenza sulle cose per mancanza di segni di effrazione.
Cass. pen. n. 283/1987
Colui che asporti materiale inerte dal fondo di un torrente è responsabile del delitto di furto anche se sia intervenuta precedentemente una autorizzazione del sindaco, incompetente a disporre in materia perché si tratta di «cosa» non facente parte del demanio né del patrimonio comunale; in specie quando della illegittimità dell'autorizzazione (per incompetenza) l'agente sia consapevole.
Cass. pen. n. 13324/1986
Il momento consumativo del furto coincide con l'impossessamento della cosa da parte dell'agente e con lo spossessamento del derubato, a nulla rilevando il criterio spaziale, con riferimento al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato, né quello temporale concernente la durata del possesso da parte del ladro. Pertanto, risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve spazio, essendo irrilevante la durata del possesso da parte del ladro.
Cass. pen. n. 13218/1986
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata ove l'imputato di furto sia condannato per ricettazione.
Cass. pen. n. 10230/1986
Il possesso della refurtiva può costituire prova della sottrazione della cosa da parte del possessore quando, oltre al nesso di contiguità cronologica tra sottrazione e possesso altri elementi conducono ad escludere, sul piano logico, che il possesso medesimo tragga origine da altra parte.
Cass. pen. n. 9594/1986
Nell'ipotesi di sottrazione di una cosa già appartenuta a persona uccisa si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora l'idea della sottrazione sorge e si formi prima della attuazione della violenza omicida, sempre che sussista un nesso di causalità apparente tra violenza e ripensamento nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima. Si configura, invece, il delitto di furto qualora l'idea della sottrazione sorga soltanto dopo la consumazione dell'omicidio. (Nella specie, l'impossessamento delle cose mobili altrui era avvenuto contemporaneamente all'omicidio).
Cass. pen. n. 5454/1986
La cosa rubata e poi abbandonata dal ladro non costituisce res derelicta, la cui appropriazione sia consentita a chiunque, poiché non vi è abbandono senza la volontà dell'avente diritto e tale non può certamente ritenersi quella del ladro e poiché la cosa, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario con la necessaria conseguenza che integra furto in danno di quest'ultimo l'ulteriore sottrazione di beni già rubati da terzi. (Fattispecie in tema di furto di autovettura che da parte dell'imputato si assumeva semplicemente abbandonata da terzi).
Cass. pen. n. 6609/1985
Colui che detiene materialmente una cosa per ragioni di custodia, senza poterne disporre in alcun modo, come si verifica nel caso di un impiegato di Istituto di credito, che è semplice detentore dei moduli e dei libretti di assegni, a lui affidati a titolo di semplice custodia, deve considerarsi semplice detentore rispetto al soggetto che ha la disponibilità della cosa stessa e la possiede per mezzo di esso custode, con l'effetto che, ove il detentore si impossessi della cosa a danno dell'altro, tale impossessamento deve configurarsi come furto e non come appropriazione indebita.
Cass. pen. n. 4471/1985
Il reato di furto è reato contro il patrimonio, e non a vantaggio del patrimonio dell'agente, sicché rientrano nella previsione dell'art. 624 c.p. le illegittime aggressioni al patrimonio altrui, anche se, per autonoma decisione del soggetto attivo, non si risolvono in un corrispondente arricchimento del patrimonio dell'agente. (Fattispecie relativa a furto di bustine di eroina per ragioni di studio).
Nel reato di furto il profitto può consistere in una qualsiasi utilità a vantaggio, anche di natura non patrimoniale, ed è sufficiente che il soggetto attivo (a nulla giuridicamente rilevando la destinazione che egli dà alla cosa sottratta) abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico, e quindi anche per ragioni di interesse di studio.
Cass. pen. n. 3635/1985
Ai fini della determinazione dell'impossessamento — che segna il momento consumativo tanto del delitto di rapina che di quello di furto — sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale, sia quello spaziale, sia infine, l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o di altri per lui o della possibilità d'intervento della polizia. È sufficiente, infatti, che della cosa il soggetto agente si sia impossessato anche solo temporaneamente o momentaneamente, poiché anche in tal caso la persona offesa, avendo perduto la signoria sulla cosa, sarebbe costretta alla violenza o ad altra pressione, contrapponendo ex post la propria legittima reazione all'azione delittuosa già esplicata nella sua materialità obiettiva.
Cass. pen. n. 9802/1984
Ai fini del reato di furto la «cosa mobile» va intesa in senso realistico, dovendosi considerare tali non solo tutte le cose di per sé mobili, cioè quelle che hanno l'attitudine a muoversi da sé medesime o ad essere trasportate da luogo a luogo, ma anche le cose che possono essere mobilizzate ad opera dello stesso ladro mediante la loro avulsione od enucleazione, o ricorrendo ad analoghe attività materiali. (Nella fattispecie la Suprema Corte di cassazione ha ravvisato la sussistenza del reato di furto in un caso di sottrazione di protesi dentaria a un cadavere).
Cass. pen. n. 8125/1984
Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di furto non è richiesta l'intenzione dell'agente diretta ad un'appropriazione definitiva della cosa altrui. Tale delitto, invero, consiste nell'impossessamento della cosa altrui a scopo di profitto, a nulla rilevando che la sottrazione avvenga per farne un'utilizzazione temporanea o al fine di un'appropriazione definitiva.
Cass. pen. n. 6063/1984
I dipendenti del vettore, o del proprietario della merce, hanno soltanto la detenzione nomine alieno delle cose trasportate, sulle quali non vengono quindi ad avere una disponibilità autonoma. Qualora se ne impossessino commettono pertanto il reato di furto.
Cass. pen. n. 3269/1984
Quando l'accordo sulla compravendita degli oggetti da trafugare sia avvenuto prima della sottrazione degli stessi non sussiste il delitto di ricettazione, ma quello di furto, in quanto con l'offerta di acquistare la refurtiva, quanto meno si rafforza l'altrui proposito delittuoso.
Cass. pen. n. 1854/1984
Nella configurazione del reato di furto, ciò che contraddistingue il possesso è la disponibilità fisica della cosa e l'autonomia del potere di disporne, indipendentemente dal diritto dominicale sulla cosa stessa. (Nella specie, si è ritenuto l'Ente autonomo del parco nazionale di Abruzzo abilitato a chiedere, quale parte civile, il risarcimento del danno per il furto di un albero abbattuto in un bosco di proprietà comunale, e quindi non appartenente dominicalmente al detto ente, ma sottoposto a vincolo di controllo e di gestione in favore dell'ente stesso).
Cass. pen. n. 10978/1983
Nel delitto di furto il dolo specifico, che si identifica nel fine di trarre profitto dall'impossessamento della cosa rubata, non è necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio economico, ben potendo dirigersi soltanto ad una semplice soddisfazione morale o di qualsiasi altra natura. (Nella specie il ricorrente sosteneva di aver agito non per finalità di lucro ma per rappresaglia).
Cass. pen. n. 10951/1983
Il furto commesso in un edificio è già consumato quando il ladro ne sia uscito portando con sé le cose trafugate; né ha rilevanza il successivo intervento della polizia, che serve solo a consentire l'immediato recupero, ma non incide sulla consumazione del reato. (Nella specie, il ladro era stato sorpreso dalla polizia nel prato antistante l'abitazione del derubato).
Cass. pen. n. 958/1982
Nell'ipotesi in cui all'estrazione di sabbia o di ghiaia da una zona demaniale segua l'asportazione del materiale estratto, concorrono il reato di furto e la contravvenzione, secondo i casi, punita dagli artt. 51 e 1162 del c.n. (per l'asportazione di sabbia da lido marino) ovvero dagli artt. 97 lett. m) R.D. 25 luglio 1904, n. 523, 374 L. 20 marzo 1865, n. 2248, come modificato dall'art. 1 n. 3 R.D. 28 maggio 1931, n. 601.
Cass. pen. n. 5818/1981
Ai fini penalistici, nella nozione di patrimonio sono comprese anche quelle cose che, pur prive di reale valore di scambio, rivestano interesse per il soggetto che le possiede.
Cass. pen. n. 11673/1980
L'asportazione di ghiaia o di sabbia dall'alveo di un fiume configura il reato di furto semplice e non già quello di furto aggravato, secondo l'ipotesi di cui all'art. 625 n. 7 c.p., in quanto l'alveo di un fiume può considerarsi destinato a pubblica utilità solo nel suo complesso e non anche in quelle parti che eventualmente vengano separate ad opera dell'uomo e che contestualmente alla loro mobilità cessano di far parte del bene avente detta destinazione. (Fattispecie in tema di applicazione di amnistia).
Cass. pen. n. 25/1974
Nei supermercati e nei grandi magazzini, dove vige il sistema del cosiddetto self-service (cioè il prelievo diretto degli oggetti esposti sui banchi di vendita), il cliente acquista la disponibilità degli oggetti direttamente prelevati soltanto dopo averli pagati alla cassa. Mentre, prima del pagamento, ne è soltanto un detentore materiale. Pertanto, chi occulta gli oggetti prelevati sulla propria persona, in tal modo realizzandone la signoria autonoma, cioè impossessandosene, commette il delitto di furto, e non già quello di appropriazione indebita o di insolvenza fraudolenta.
Cass. pen. n. 481/1971
Per cosa mobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p., si intende qualsiasi oggetto corporeo, qualsiasi entità materiale, suscettibile di detenzione, sottrazione ed impossessamento, facente parte del patrimonio altrui, inteso in senso ampio e non soltanto sotto il profilo strettamente economico, che rivesta un apprezzabile interesse e la cui appropriazione determini un detrimento patrimoniale (in senso ampio) per il soggetto passivo ed arrechi una qualsiasi utilità o vantaggio (economicamente valutabile o meno) per l'agente. Ai fini del delitto di furto, non sono da considerare come mobili le entità immateriali ed, in particolare, i prodotti immateriali del pensiero, dell'ingegno e dell'attività umana, in quanto tali ed in sé considerati. Ma, quando queste entità o prodotti immateriali vengono trasfusi in una cosa materiale, corporea, quest'ultima perde (in tutto od in parte) la sua rilevanza per il suo valore intrinseco ed acquista quella inerente all'interesse relativo al prodotto intellettuale in essa incorporato, il quale, pertanto, viene in considerazione come oggetto primario della sottrazione e dell'impossessamento, unitamente alla cosa mobile in cui si è materializzato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta cosa mobile il materiale costituito da elaborati tecnici, grafici e disegni inerenti a modelli, progetti e studi, di una impresa, relativi alla modellistica di camiceria ed alla lavorazione successiva).