Art. 624 – Codice penale – Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui , sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [625, 626, 649].
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22018/2025
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 15, legge n. 134 del 2021 e 624-bis cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce la procedibilità d'ufficio del delitto di furto in abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che non è irragionevole la scelta del legislatore di assegnare una tutela rafforzata a una condotta aggressiva che non è solo patrimoniale, ma investe anche l'intimità della persona all'interno della sua abitazione, mettendola in pericolo).
Cass. civ. n. 19053/2025
In tema di furto di acqua potabile effettuato mediante allacciamento abusivo alla rete idrica, trattandosi di reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata, la cui consumazione cessa con l'ultimo prelievo, lo stato di flagranza, che consente l'arresto, non presuppone che l'autore del furto sia sorpreso nell'atto di effettuare l'allacciamento abusivo, ma è sufficiente che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, la captazione d'acqua sia ancora in atto.
Cass. civ. n. 19021/2025
Integra il delitto di furto e non quello di frode informatica, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'alterazione dei dati contenuti nel "chip" di misurazione del contatore elettronico, posto che tale condotta non è diretta, di per sé, ad alterare lo strumento elettronico, ma all'impossessamento non consentito dell'energia non contabilizzata.
Cass. civ. n. 18346/2025
In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato, diversamente da quanto avviene nel caso di remissione di querela, il cui effetto estintivo, in quanto collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, non è precluso dalla formazione del giudicato parziale. (Fattispecie di furto tentato aggravato).
Cass. civ. n. 17715/2025
Integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza. (In motivazione la Corte ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un'iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo).
Cass. civ. n. 12290/2025
L'aggravante comune dell'abuso di relazioni domestiche è configurabile anche se lo stato di coabitazione con la persona offesa sia cessato prima del compimento della condotta illecita. (Fattispecie in tema di furto, nella quale la Corte ha ritenuto che la preesistente coabitazione con le persone offese avesse agevolato la commissione del reato, in quanto l'agente era a conoscenza dei luoghi dove erano custoditi il denaro e i gioielli sottratti alle vittime).
Cass. civ. n. 11759/2025
In tema di furto, rientra nella nozione di privata dimora anche l'abitazione di una persona deceduta la cui morte non esclude che, all'interno dell'immobile, possano accedervi altri soggetti - eredi, prossimi congiunti, persone legate da rapporti affettivi o amicali - per svolgere atti di vita privata.
Cass. civ. n. 11744/2025
Integra il delitto di furto in abitazione la condotta dell'agente che, in possesso delle chiavi di un immobile per ragioni di lavoro, si introduca al suo interno non per espletare l'attività per la quale l'accesso era stato consentito, ma al fine di commettere un furto.
Cass. civ. n. 9611/2025
In tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi consentita anche una contestazione "non formale" della citata circostanza, a condizione che l'imputato possa difendersi dall'accusa).
Cass. civ. n. 8346/2025
In tema di furto in abitazione, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata. (Fattispecie di furto consumato in una struttura alberghiera che, sebbene in disuso, era dotata di sistema di videosorveglianza attivo e di elettrodomestici funzionanti).
Cass. civ. n. 8054/2025
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del decreto di citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con richiesta di rinvio a giudizio.
Cass. civ. n. 8043/2025
Integra il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. il furto commesso all'interno di una stanza di un b&b.
Cass. civ. n. 7691/2025
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'udienza predibattimentale, anziché invitare il pubblico ministero, nel contraddittorio tra le parti, ad apportare, ex art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., le necessarie modifiche all'imputazione ritenuta errata, emette sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. e dispone contestualmente la restituzione degli atti alla pubblica accusa per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, determinandosi, in tal modo, un'indebita regressione del procedimento e l'impossibilità di esercitare nuovamente l'azione penale per l'originaria imputazione, stante la vigenza del principio del "ne bis in idem", allorquando la sentenza di proscioglimento sia passata in giudicato. (Fattispecie in cui il giudice, non condividendo l'imputazione di ricettazione formulata dal pubblico ministero, aveva "spezzato il processo in due", emettendo contestualmente sentenza di non luogo a procedere per tale reato e restituendo gli atti affinché si procedesse per lo stesso fatto riqualificato in termini di furto).
Cass. civ. n. 4767/2025
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche nel caso in cui l'improcedibilità si sia virtualmente prodotta. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale il giudice di merito aveva escluso che la declaratoria di improcedibilità potesse essere impedita dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in presenza della quale il reato è rimasto procedibile d'ufficio anche a seguito della Riforma Cartabia).
Cass. civ. n. 35873/2024
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").
Cass. civ. n. 34061/2024
In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che ricorre nel caso in cui i beni oggetto di sottrazione siano destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti.
Cass. civ. n. 33657/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 33203/2024
In tema di furto, l'infermità, fisica o psichica, della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non deve essere circoscritta ai soli casi di infermità psichica intesa come stato patologico, ma può essere estesa anche ai casi di carenza o anomalia mentale o cognitiva o di particolare vulnerabilità della persona offesa, tale da influire, anche in modo transeunte od occasionale, sulla pienezza delle facoltà intellettive e tale da inficiare la capacità di autodeterminazione o di opposizione dinanzi all'altrui condotta illecita. (Fattispecie in tema di furto commesso ai danni di persona quasi ottuagenaria nei cui confronti era stata utilizzata anche una sostanza chimica i cui effetti destabilizzanti erano stati percepiti dall'anziana).
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 28110/2024
In tema di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora.
Cass. civ. n. 27181/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica).
Cass. civ. n. 22558/2024
L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen., relativa alla destinazione delle cose a pubblica reverenza, è configurabile in caso di beni aventi una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettati dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che essi si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di una chiesa, di denaro contenuto nella cassetta delle offerte e destinato all'elemosina).
Cass. civ. n. 17455/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).
Cass. civ. n. 17038/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di protezione della sicurezza individuale, che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali, ben ricorrono anche in relazione alle pertinenze di una abitazione o di un luogo di privata dimora, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario).
Cass. civ. n. 17029/2024
In tema di furto, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici di merito che hanno ravvisato l'aggravante nel caso di furto di una bicicletta, parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della vittima ubicata in un condominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato per ciascuno dei condòmini).
Cass. civ. n. 16955/2024
Integra il delitto di furto, e non quello di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in occasione dell'esercizio dell'attività d'ufficio, si impossessi del denaro o della cosa mobile altrui "invito domino" e senza averne previamente conseguito la disponibilità per ragione d'ufficio o di servizio. (Fattispecie relativa alla sottrazione, da parte di un carabiniere, del telefono cellulare dell'arrestato prima che il bene fosse sequestrato o preso altrimenti in consegna per ragioni d'ufficio).
Cass. civ. n. 15098/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., valevole a rendere il delitto procedibile d'ufficio, era incorso in una nullità assoluta di ordine generale, concernente l'esercizio dell'azione penale).
Cass. civ. n. 14890/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. civ. n. 13776/2024
In tema di furto di energia elettrica aggravato dall'uso fraudolento, divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che rende il delitto procedibile d'ufficio, non rileva qualora la stessa sia stata formulata dopo la scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa.
Cass. civ. n. 19949/2023
Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta di asportazione delle porte, degli infissi e di altri complementi architettonici posta in essere dal proprietario di un immobile oggetto di provvedimento definitivo di confisca, non avendo il predetto il potere di fruire e di disporre del bene in modo autonomo, al di fuori dei poteri di vigilanza e controllo dell'ente che vi esercita la signoria.
Cass. civ. n. 41570/2023
Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.
Cass. civ. n. 3716/2023
Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia.
Cass. civ. n. 2236/2022
In tema di furto, sussiste la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui l'agente abbia posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell'azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa.
Cass. civ. n. 9963/2022
In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata.
Cass. civ. n. 15639/2022
In tema di furto in abitazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce come privata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza.
Cass. civ. n. 27678/2022
Ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato.
Cass. civ. n. 35677/2022
In tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato.
Cass. civ. n. 4144/2021
In tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta.
Cass. civ. n. 37795/2021
In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti.
Cass. civ. n. 37419/2021
Integra il delitto di furto - e non quello di appropriazione indebita - la condotta del dipendente di una società di trasporti che si impossessi del carburante eccedente quello necessario per il viaggio prelevandolo dall'automezzo affidatogli, non avendo questi alcun autonomo potere dispositivo o di gestione dei beni in dotazione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Cass. civ. n. 27086/2021
Integra il reato di furto aggravato l'impossessamento di materiale inerte estratto dall'alveo di un fiume, non sussistendo alcun rapporto di specialità con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 97, lett. m), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, che vieta l'estrazione di tali materiali in assenza di speciale autorizzazione, perché diversi le modalità dell'azione e l'oggetto giuridico.
Cass. civ. n. 2147/2021
In tema di furto, è rilevante, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, potendo integrare un errore sul fatto, l'erronea interpretazione di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, di contenuto equivoco e relativo all'autorizzazione all'impossessamento, non potendo tale atto equipararsi ad una legge diversa da quella penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione, l'ordinanza del tribunale per il riesame che aveva confermato la misura cautelare personale applicata all'indagato in relazione al reato di furto, per l'impossessamento, dopo la scadenza del titolo abilitativo, di materiale estratto da una cava, nonostante l'equivocità in ordine all'autorizzazione o meno al prelievo di tale materiale di cui a un'ordinanza del Consiglio di Stato).
Cass. civ. n. 3910/2020
In tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannando gli imputati per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituissero "res derelicta", ovvero cosa abbandonata con l'intenzione di disfarsene, quattro condotti ondulati in acciaio, del valore complessivo di euro cinquantamila, ordinatamente collocati su un terreno privato, non recintato e ben tenuto).
Cass. civ. n. 37818/2020
Non integra il reato di furto la condotta del proprietario di un bene dato in comodato che lo sottragga al comodatario contro la volontà di quest'ultimo, non sussistendo il necessario requisito dell'altruità della cosa.
Cass. civ. n. 11744/2020
Non integra il delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno della segreteria di un circolo sportivo, trattandosi di un luogo destinato ad attività, quali il pagamento delle quote sociali e l'adesione a manifestazioni da parte dei soci iscritti, non riconducibili a comportamenti inerenti alla vita privata.
Cass. civ. n. 25821/2019
In tema di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va interpretato in senso restrittivo, e cioè come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico-patrimoniali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato in un caso nel quale l'imputato aveva asportato due fusibili dalla scatola di derivazione elettrica di una saracinesca del magazzino dell'azienda dove lavorava e svolgeva attività di rappresentante sindacale, al fine di consentire ai colleghi di uscir fuori per porre in essere atti di protesta contro il datore di lavoro).
Cass. civ. n. 40438/2019
In tema di furto, rientrano tra le cose mobili su cui può cadere la condotta appropriativa gli animali da compagnia o d'affezione, trattandosi di beni tutelati dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Convenzione Europea sul randagismo, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, e suscettibili di costituire oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali.
Cass. civ. n. 48880/2018
Integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.
Cass. civ. n. 35788/2018
Integra il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. il furto commesso all'interno di un locale adibito a spogliatoio di uno 'stand' fieristico.
Cass. civ. n. 2726/2017
Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia).
Cass. civ. n. 1710/2017
Integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio.
Cass. civ. n. 31345/2017
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis c. p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis c. p. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura).
Cass. civ. n. 26749/2016
Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, gli aveva impedito di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato).
Cass. civ. n. 21586/2016
L'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne.
Cass. civ. n. 38236/2016
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. il camper costituisce un luogo di privata dimora solo se in concreto venga accertata la sua effettiva destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione.
Cass. civ. n. 2768/2015
La nozione di privata dimora, ex art. 624 bis, cod. pen. è più ampia di quella di abitazione, in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. (Fattispecie di furto commesso all'interno di un cantiere edile allestito nel cortile di un immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione).
Cass. civ. n. 32937/2014
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625 bis c.p., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Fattispecie in cui si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire la individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma).
Cass. civ. n. 52117/2014
In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.
Cass. civ. n. 584/2014
Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza.