Cass. pen. n. 8125 del 6 ottobre 1984

Testo massima n. 1


Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di furto non è richiesta l'intenzione dell'agente diretta ad un'appropriazione definitiva della cosa altrui. Tale delitto, invero, consiste nell'impossessamento della cosa altrui a scopo di profitto, a nulla rilevando che la sottrazione avvenga per farne un'utilizzazione temporanea o al fine di un'appropriazione definitiva.

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