Cass. pen. n. 9802 del 8 novembre 1984
Testo massima n. 1
Ai fini del reato di furto la «cosa mobile» va intesa in senso realistico, dovendosi considerare tali non solo tutte le cose di per sé mobili, cioè quelle che hanno l'attitudine a muoversi da sé medesime o ad essere trasportate da luogo a luogo, ma anche le cose che possono essere mobilizzate ad opera dello stesso ladro mediante la loro avulsione od enucleazione, o ricorrendo ad analoghe attività materiali. (Nella fattispecie la Suprema Corte di cassazione ha ravvisato la sussistenza del reato di furto in un caso di sottrazione di protesi dentaria a un cadavere).
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