Cass. pen. n. 10056 del 29 ottobre 1985
Testo massima n. 1
La ritrattazione della denuncia, non contestuale alla presentazione di quest'ultima, vale ad escludere la configurabilità del delitto di simulazione, purché sia posta in essere dal denunziante spontaneamente e prima che siano state iniziate le indagini rivolte all'accertamento del reato denunciato e alla scoperta dei responsabili. (Fattispecie in tema di denuncia di furto, ad opera di ignoti, di beni in parte diversi da quelli realmente rubati, e parzialmente ritrattata circa un'ora dopo la presentazione della denuncia medesima davanti alla stessa autorità).