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Art. 367 — Simulazione di reato

Art. 367 — Simulazione di reato

Chiunque, con denuncia [ c.p.p. 333 ], querela [ c.p.p. 336 ], richiesta [ c.p.p. 342 ] o istanza [ c.p.p. 341 ], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni [ 370 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 40021/2016

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.

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Cass. pen. n. 16277/2015

La falsa denuncia che integra l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, anche in assenza di una iniziativa spontanea del denunciante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva condannato l’imputato per aver falsamente dichiarato alla P.G., che lo escuteva nel corso di un’indagine già avviata, di aver smarrito una carta “post-pay”, per la quale era stata presentata denuncia di smarrimento, così simulando tracce del reato di furto e di indebito utilizzo della carta).

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Cass. pen. n. 45067/2014

Il delitto di simulazione di reato può essere scriminato dalla ritrattazione solo se questa si verifica nel medesimo contesto (inteso in termini di continuità e di durata) della denuncia, in quanto solo la resipiscenza realizzata in un “continuum”rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell’azione ex art. 49 cod. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la rilevanza di una ritrattazione posta in essere oltre due ore dopo la denuncia di furto).

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Cass. pen. n. 19077/2011

La simulazione di reato ha natura di reato istantaneo e di pericolo, e si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni e accertamento della polizia giudiziaria. (La Corte ha precisato che, nonostante tale natura giuridica, è configurabile il concorso nel reato del soggetto il quale rafforzi ed agevoli l’agente nel suo proposito criminoso, fornendo una conferma al falso narrato).

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Cass. pen. n. 4983/2010

Il delitto di simulazione di reato non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessità di svolgere delle indagini sul reato denunciato e suggerisca invece di avviarle proprio sulla falsità delle denuncia. (Fattispecie in cui un militare, dopo aver informato i Carabinieri di non aver più rinvenuto il tesserino di riconoscimento nel proprio armadietto, del quale escludeva l’effrazione, si presentava il giorno successivo alla medesima autorità per effettuare formale denuncia del furto dello stesso tesserino, affermando che quest’ultimo era stato sottratto, previa effrazione, dal suo armadietto).

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Cass. pen. n. 13109/2009

Non è configurabile il delitto di simulazione di reato quando la perseguibilità d’ufficio del reato oggetto della denuncia simulata sia stata esclusa e la querela non sia stata presentata. (Fattispecie in cui è stato escluso il carattere di gravità delle minacce oggetto di denuncia).

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Cass. pen. n. 35808/2007

Non si ha simulazione di reato nella ipotesi in cui il fatto non venga alterato così da costituire un titolo di reato assolutamente diverso, a nulla valendo che l’entità di esso o altre modalità della sua verificazione siano state esposte in modo difforme, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 367 c.p., il raffronto tra il reato consumato e il reato denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione. (Nella specie la Corte non ha ritenuto costituire simulazione di reato il fatto che il denunciante non avesse rivelato di conoscere più in dettaglio le modalità del furto, anche con riferimento alla provenienza «etnica» del ladro).

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Cass. pen. n. 45291/2005

In tema di simulazione di reato (art. 367 c.p.), la denuncia all’Autorità nella quale si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento; ne consegue che le affermazioni ivi contenute debbono essere valutate nel loro complesso e sono interamente utilizzabili ai fini della prova degli elementi costitutivi del delitto in questione; mentre del tutto inconferente, al riguardo, è il richiamo al disposto di cui all’art. 63 c.p.p. che sanziona con l’inutilizzabilità le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge.

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Cass. pen. n. 13971/2005

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 367 c.p. la condotta dell’agente deve essere idonea a determinare l’apertura di un procedimento penale. Ciò non si verifica quando la denuncia riguardi un reato commesso all’estero, per il quale difettino le necessarie condizioni di procedibilità.

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Cass. pen. n. 39241/2004

Il delitto di simulazione di reato è integrato, sul piano dell’elemento materiale, anche quando venga falsamente descritta la quantità e la qualità delle cose costituenti l’oggetto di un illecito effettivamente avvenuto. (Fattispecie nella quale l’agente, avendo subito il furto di un’automobile poi recuperata, aveva indicato nell’elenco dei pezzi sottratti anche componenti in realtà non asportate dalla vettura).

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Cass. pen. n. 38814/2002

Il privato che presenti una falsa denuncia di smarrimento di un assegno firmato in bianco e negoziato a favore di una ben individuata persona non risponde del delitto di simulazione di reato, ma bensì del delitto di calunnia in danno del soggetto negoziatore del titolo di credito.

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Cass. pen. n. 5786/2000

Ai fini della configurabilità della simulazione di reato, di cui all’art. 367 c.p., che, essendo un reato di pericolo, risulta integrato allorché la falsa denuncia di reato determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta al suo accertamento, non è necessario che l’autorità sia stata in concreto ingannata né che un procedimento penale sia stato realmente iniziato, bastando che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini. Ne consegue che la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la non verosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell’inizio di un procedimento penale.
In tema di simulazione di reato, ai fini della rilevanza della ritrattazione, occorre che questa avvenga continenter, e cioè subito dopo la falsa denuncia, dato che, se le indagini sono state già avviate, la resipiscenza del simulatore del reato interviene comunque tardivamente, in quanto il turbamento all’amministrazione della giustizia si è già realizzato. Tale comportamento può comunque integrare la circostanza attenuante del pentimento operoso di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, c.p., che può riguardare anche le conseguenze penalistiche del reato, nel senso che il comportamento dell’agente, successivamente al fatto, può incidere in senso attenuativo sulla gravità della lesione del bene giuridico considerato dalla norma, che può essere più o meno accentuata in relazione alla dimensione, anche temporale, dell’attività di indagine conseguente alla falsa denuncia.

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Cass. pen. n. 716/2000

In tema di simulazione di reato, la ritrattazione della falsa denuncia può escludere il delitto solo allorché con essa si impedisca il venire a esistenza dell’evento lesivo della condotta, che consiste nel pericolo dell’inizio di un procedimento penale. È necessario, inoltre, che tale ritrattazione sia piena, spontanea (cioé non indotta dalle contestazioni degli inquirenti) nonché immediata (vale a dire posta in essere prima dell’inizio delle indagini), ovvero, «a fortiori», contestuale alla denuncia simulatoria.

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Cass. pen. n. 6156/1996

Deve ritenersi integrato il presupposto oggettivo del reato di simulazione di reato quando la differenza tra il reato denunciato e quello realmente avvenuto investe non un certo numero di cose indiscriminatamente considerate, bensì cose la cui singola identità assume un’entità e una funzione separatamente e significativamente rilevabile. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto configurabile la falsa denuncia di cui all’art. 367 c.p. con riguardo a fattispecie nella quale era stato denunciato il furto, oltre che della ruota di scorta, effettivamente rubata, anche della ruota anteriore destra, della batteria e del crik dell’autovettura).

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Cass. pen. n. 7548/1990

Il reato di cui all’art. 367 c.p. è reato istantaneo e di pericolo e si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni ed accertamenti della P.G.

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Cass. pen. n. 2273/1987

Colui, il quale denunzi di aver subito un furto, anziché una rapina, realmente effettuata in suo danno e attribuisca il fatto ad ignoti invece che alla persona da lui ben conosciuta, venendo in tal modo ad alterare il reato non solo nella sua struttura obiettiva ma anche per quanto riguarda il soggetto attivo, in modo da rendere concreto il pericolo di deviazione nelle indagini dirette all’individuazione dell’effettivo responsabile, commette il delitto di simulazione di reato.
È configurabile il delitto di simulazione non soltanto allorché venga denunciato come avvenuto un reato assolutamente inesistente, ma anche quando si denunzi un fatto diverso, nei suoi elementi essenziali, da quello effettivamente verificatosi, poiché anche in quest’ultima ipotesi si realizza quel pericolo di gravi deviazioni nelle indagini di polizia giudiziaria dirette alla scoperta del colpevole che l’art. 367 c.p. mira ad evitare.

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Cass. pen. n. 12565/1985

Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, il raffronto fra realtà ed apparenza non va condotto con esclusivo riguardo all’astratta definizione giuridica del fatto denunziato, dovendosi, invece, valutare anche quelle alterazioni del vero che, senza immutare il titolo di reato, ne modifichino gli aspetti sostanziali, così da incidere sulla sua identificazione. In questa prospettiva si è da ritenere che la simulazione sussiste non solo quando la denunzia riguardi un fatto inesistente ovvero un reato diverso, per nomen juris, da quello consumato, ma anche nelle ipotesi in cui la divergenza fra il delitto commesso e quello denunziato incida, oltre un apparente diversità soltanto quantitativa, sull’aspetto qualitativo dell’oggetto materiale.

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Cass. pen. n. 11134/1985

In tema di simulazione di reato, qualsiasi modifica delle circostanze di un fatto realmente avvenuto integra l’ipotesi criminosa, ove si voglia far apparire che il fatto inerente al reato presupposto sia diverso o più grave di quello reale.

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Cass. pen. n. 9056/1985

È configurabile la simulazione di reato, ai sensi dell’art. 367 c.p., in caso di denuncia di un furto il quale sia stato realmente consumato, ma in ordine a beni in tutto o in parte diversi, sotto il profilo qualitativo, dagli oggetti di cui è stata denunciata la sottrazione. (Nella fattispecie è stato ritenuto sussistente il reato in un caso in cui l’imputato aveva dichiarato ai carabinieri di aver subito il furto, oltre che della ruota di scorta della sua autovettura — realmente rubata — anche della batteria elettrica che non gli era stata invece sottratta).

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Cass. pen. n. 8437/1985

Sussiste il delitto di simulazione, anche nell’ipotesi in cui si faccia apparire come consumato da ignoti un reato commesso dallo stesso autore della denuncia.

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Cass. pen. n. 5364/1985

Ai fini della sussistenza del delitto di simulazione di reato, di cui all’art. 367 c.p., non si richiede che sia stato concretamente instaurato un procedimento penale, ovvero siano state iniziate indagini di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il reato denunziato e la scoperta del colpevole, essendo sufficiente che la condotta del soggetto attivo determini la sola probabilità di una lesione dell’interesse giuridico, tutelato dalla norma, al regolare funzionamento degli organi deputati all’accertamento ed alla repressione dei reati. Tuttavia, è necessario che la notitia criminis possegga la capacità propulsiva di provocare atti diretti all’accertamento del reato, sicché tale capacità deve ritenersi insussistente nel caso in cui il fatto denunziato appaia sin da principio inverosimile e, quindi, del tutto inidoneo a determinare la semplice possibilità dell’inizio del procedimento penale o delle indagini preliminari di polizia. In tal caso, infatti, si tratta non di simulazione, bensì di un’ipotesi di reato impossibile, ai sensi dell’art. 49 c.p. per l’inidoneità della condotta posta concretamente in essere.

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Cass. pen. n. 2050/1984

Si ha reato strutturalmente diverso, come tale idoneo ad integrare il presupposto oggettivo del delitto di cui all’art. 367 c.p., quando la differenza fra il fatto denunciato e quello realmente avvenuto è solo apparentemente quantitativa, nel senso che investe non un certo numero di cose indiscriminatamente considerate, bensì cose la cui singola identità assume un’entità o una funzione separatamente e significativamente rilevabile. (Nella specie, un automobilista, avendo subito il furto dell’autoradio, non coperta da assicurazione, aveva falsamente denunciato la sottrazione di altri accessori dell’auto: ruota di scorta, sedili, ecc.).

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Cass. pen. n. 4081/1982

L’inverosimiglianza del fatto denunciato fa venir meno la sussistenza del delitto di simulazione di reato solo quando la denuncia appaia fin dal principio assolutamente inidonea a determinare la semplice possibilità dell’inizio di un procedimento penale.

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Cass. pen. n. 8264/1980

Il reato di cui all’art. 367 c.p. è reato istantaneo che si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni e accertamenti della polizia giudiziaria, né l’omissione della firma del verbale di denuncia può avere alcuna influenza sulla commissione dello stesso una volta che la denuncia orale sia stata proposta. L’omissione della firma infatti — non accompagnata da una chiara ed esplicita dichiarazione di insussistenza del reato denunciato — non può aver valore di ritrattazione.

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Cass. pen. n. 4130/1975

Per la integrazione della fattispecie di simulazione di reato a mezzo denunzia non è necessario che questa rivesta tutti i requisiti formali previsti dalla legge, avendo ad essa il legislatore fatto riferimento per indicare qualunque informazione concernente fatti delittuosi, diretta all’autorità giudiziaria od altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

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