Cass. pen. n. 10985 del 22 novembre 1985
Testo massima n. 1
L'elemento soggettivo del reato di sequestro di persona, di cui all'art. 605 c.p., è costituito dalla coscienza e volontà di privare illegittimamente una persona della propria libertà di locomozione. Pertanto, il motivo che determina tale privazione è irrilevante ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico, a meno che non consista in una causa di giustificazione del reato.