Art. 605 – Codice penale – Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 31531/2025

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base all'intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volto al conseguimento di un profitto ingiusto e, nell'altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile.

Cass. civ. n. 26875/2024

I reati di violenza privata e di sequestro di persona possono concorrere tra loro posto che le relative fattispecie incriminatrici, integrate dal medesimo elemento materiale della costrizione, si differenziano per il fatto che, nel primo, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che aveva condannato l'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a consegnargli il telefono cellulare e a rivelargli il codice di sblocco dell'utenza per consentirgli l'accesso ai messaggi inviati dalla stessa all'ex fidanzato).

Cass. civ. n. 46566/2017

Ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà.

Cass. civ. n. 10788/1990

Il delitto di sequestro di persona concorre con quello di rapina quando la privazione della libertà personale della vittima di quest'ultimo reato si sia protratta anche dopo l'avvenuto impossessamento, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione del delitto di rapina.

Cass. civ. n. 1454/1990

Il reato di sequestro di persona non richiede un dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica intesa come libertà di locomozione.

Cass. civ. n. 3979/1989

Per la realizzazione del reato di sequestro di persona, non occorre che la privazione della libertà sia attuata in modo da rendere assolutamente impossibile il recupero della libertà della vittima mediante autoliberazione: è sufficiente invero, che il soggetto passivo, non possa, anche in considerazione delle sue limitate capacità di reazione, superare con immediatezza, da sé medesimo, l'ostacolo posto alla sua libertà di movimento.

Cass. civ. n. 6677/1988

Tra il reato di ragion fattasi con violenza alle persone e quello di sequestro di persona non corre alcun rapporto di specialità, in quanto la privazione della libertà personale, contemplata sotto l'aspetto costitutivo del delitto previsto dall'art. 605 c.p., è requisito estraneo e comunque non indispensabile alla realizzazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nella previsione di cui all'art. 393 c.p., tant'è che le anzidette ipotesi delittuose possono tra loro concorrere.

Cass. civ. n. 5550/1988

In tema di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, secondo capoverso, n. 2, c.p., il sequestro di persona costituisce una semplice modalità di esecuzione di essa quando la privazione della libertà personale dell'offeso è limitata al tempo strettamente necessario per la sua esecuzione. Qualora invece si protragga per un tempo apprezzabile dopo la consumazione, così da non risultare più necessaria al dinamismo causativo del reato, costituisce reato autonomo di sequestro di persona in concorso materiale con la rapina (nella specie i rapinatori avevano protratto la privazione della libertà della persona trascinandola fino all'uscita del locale onde potersi più agevolmente allontanare).

Cass. civ. n. 1371/1987

Ai fini della sussistenza del delitto di sequestro di persona, di cui all'art. 605 c.p., il mezzo adoperato per privare la vittima della libertà personale può consistere anche in minacce atte a creare una persistente situazione di annullamento della volontà di autodeterminarsi nella scelta del luogo ove restare o andare. Ciò può accadere nell'ipotesi in cui, pur venendo materialmente allentata la diretta vigilanza impiegata per privare taluno della libertà personale, tuttavia la vittima senta la presenza costrittiva dell'agente e l'impossibilità di sottrarvisi senza pericolo alcuno, a causa della manifestata volontà di costui di impedirle, con minaccia o con altri mezzi coercitivi, la libertà di locomozione. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato, l'imputato aveva chiuso in casa la propria moglie, che aveva costretta a lasciare il posto di lavoro, a non attendere alle proprie relazioni sociali, privandola del telefono, picchiandola e minacciandola continuamente di morte, pure allontanandosi l'imputato medesimo sporadicamente durante il periodo di oltre due mesi in cui la vittima era rimasta in tale stato).

Cass. civ. n. 1342/1987

Ai fini della configurabilità del reato di sequestro di persona, deve prescindersi dall'esistenza nell'offeso di una capacità volitiva di movimento e istintiva di percezione della privazione della libertà per cui tale delitto è ipotizzabile anche nei confronti di infermi di mente o di paralitici. Se, però, l'azione repressiva della libertà di movimento viene imposta e attuata, nei limiti strettamente indispensabili allo scopo, nell'esercizio di «potestà disciplinari», esplicate principalmente nell'ambito della convivenza familiare, quali, ad esempio, l'attività di custodia di alienati, oggi delegata ai familiari, l'assistenza di interdetti per incapacità di intendere e di volere affidati alla assistenza e sorveglianza dei tutori, vigilanza di anormali, di infermi soggetti ad imprevedibili reazioni o movimenti, ecc... rimane esclusa la punibilità dell'ipotesi delittuosa in esame, o comunque viene a mancare l'intenzionalità del compimento di un attentato all'altrui libertà. Tale punibilità è esclusa anche in presenza di modalità di attuazione del potere-dovere di custodia e sorveglianza, che introducano ingiustificati trattamenti trasmodanti il legittimo esercizio di esso, le quali non possono trasferire, di per sé, il riprovevole comportamento sotto lo schema delittuoso del sequestro di persona, ma, qualora tale comportamento sia integrativo di una ipotesi di reato — nella specie maltrattamenti in famiglia — sarà eventualmente punibile sotto tale diverso titolo.

Cass. civ. n. 6193/1986

Il delitto di sequestro di persona è necessariamente assorbito in quello di dirottamento aereo, nonostante l'innegabile diversa obiettività giuridica dei due reati; ne deriva che non è applicabile, in caso di dirottamento di automobile, la disciplina di cui al primo comma dell'art. 81 c.p.

Cass. civ. n. 5642/1986

L'elemento oggettivo del reato di sequestro di persona, che consiste nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio, non è escluso dal fatto che il sequestro sia stato posto in opera di giorno, ed in luogo ove vi era movimento di persone. Infatti, perché l'elemento oggettivo si realizzi, è sufficiente l'esistenza di un qualsiasi ostacolo o impedimento che il soggetto passivo non sia in grado di vincere per riacquistare la sua piena libertà, a prescindere dalla maggiore o minore durata della privazione.

Cass. civ. n. 4717/1986

Si configura il delitto di sequestro di persona nel comportamento minaccioso dell'imputato, il quale, detenuto, consegua, in virtù di tale comportamento, l'effetto di privare un altro detenuto della libertà personale, intesa come libera scelta del luogo ove restare, al punto che la vittima lo segua rassegnata nella sua cella per essere sottoposto a vessazioni fisiche e morali. Infatti, l'elemento psicologico del delitto in esame consiste nella coscienza e volontà di infliggere alla vittima un'illegittima restrizione della sua libertà di muoversi nello spazio, anche se delimitato, e non viene richiesto alcun dolo specifico, essendo irrilevante il motivo o il fine ultimo dell'agente.

Cass. civ. n. 2350/1986

Il reato di sequestro di persona è configurabile ogniqualvolta dalle modalità con le quali il soggetto passivo è trattenuto nella disponibilità fisica dell'agente possa dedursi un dissenso presunto dello stesso alla limitazione della sfera della sua libertà personale indipendentemente dalla possibilità fisica che egli abbia di esprimere tale dissenso. Ne deriva che il delitto è realizzabile in danno sia dell'individuo sano, cosciente e capace di esprimere il proprio aperto dissenso, come dell'infante e del demente, del comatoso, del delirante, del dormiente e del paralitico, i quali, in quanto persone umane, devono vedere sempre e comunque garantita la libertà da misure coercitive sul corpo, indipendentemente dalla consapevolezza che possono avere di tali misure.

Cass. civ. n. 10985/1985

L'elemento soggettivo del reato di sequestro di persona, di cui all'art. 605 c.p., è costituito dalla coscienza e volontà di privare illegittimamente una persona della propria libertà di locomozione. Pertanto, il motivo che determina tale privazione è irrilevante ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico, a meno che non consista in una causa di giustificazione del reato.

Cass. civ. n. 7455/1985

I delitti di sequestro di persona e di violenza privata o a pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'elemento materiale della costrizione, si differenziano tra loro per la diversa incidenza della violenza o minaccia sulla libertà del soggetto passivo: nella violenza la coazione dell'agente lede soltanto la libertà psichica limitatamente a un singolo atto del processo di autodeterminazione della parte lesa, nel sequestro di persona la coazione si risolve nella restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di movimento o di scelta del luogo in cui stare. Quanto all'elemento psichico, nel sequestro di persona l'agente ha il fine immediato di menomare la libertà cinetica, impedendo alla parte lesa di muoversi, mentre nei reati di violenza privata od a pubblico ufficiale l'elemento soggettivo si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per indurre taluno a fare od omettere qualcosa. Se la violenza o minaccia usata per porre in essere la coercizione determina la privazione della libertà di locomozione ricorre sempre il delitto di sequestro di persona, indipendentemente dal fine ultimo proposto dall'agente che non ha alcuna rilevanza negativa sulla sussistenza del dolo generico.

Cass. civ. n. 3718/1985

La distinzione tra il reato di sequestro di persona e quello di violenza privata consiste nel fatto che, mentre nella violenza privata la lesione della libertà concerne il costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa limitatamente ad un singolo e generico atto di autodeterminazione, nel sequestro di persona la limitazione alla libertà di agire si concreta nella privazione della libertà di locomozione o di movimento nello spazio o di libera scelta del luogo dove trattenersi.

Cass. civ. n. 8440/1984

Il bene giuridico tutelato dall'art. 605 c.p. è la libertà personale ed in particolare la libertà di agire. Tale bene viene leso da qualsiasi limitazione della libertà fisica, intesa come possibilità di movimento, senza che la durata eventualmente minima, ma pur sempre apprezzabile, della privazione della libertà di locomozione possa escludere la configurabilità del reato. Parimenti irrilevante è lo scopo per il quale detta limitazione sia stata operata, qualora essa non sia fine a sé stessa, ma sia rivolta al conseguimento di altro risultato. (Nella specie taluni detenuti avevano sequestrato un agente di custodia per impedirgli di aprire un cancello ed evitare così che potessero sopraggiungere rinforzi in soccorso del medesimo).

Cass. civ. n. 4228/1984

Il sequestro di persona è reato permanente a consumazione anticipata, e quindi si deve ritenere commesso non già quando è cessata la permanenza, ma quando siano stati realizzati gli elementi costitutivi del reato stesso, cioè nel momento in cui la vittima viene privata della sua libertà di locomozione, attenendo la fase successiva all'esecuzione del reato. Pertanto, è ipotizzabile il favoreggiamento personale anche se l'attività favoreggiatrice viene posta in essere durante la fase esecutiva del delitto di sequestro di persona.

Cass. civ. n. 9437/1983

Mentre nel delitto di violenza privata la costrizione viene esercitata sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo in relazione ad un singolo atto, nel delitto di sequestro di persona viene lesa la libertà di locomozione dell'individuo, che è considerata come species rispetto al genus della libertà individuale interiore o psichica. Con la conseguenza che, avendo il primo reato carattere sussidiario o generico rispetto al secondo, quando la violenza viene usata per privare taluno della libertà di locomozione, il fatto rientra nella previsione specifica di cui all'art. 605 c.p.

Cass. civ. n. 9075/1983

In tema di sequestro di persona, qualora la violenza fisica esercitata dall'agente sulla persona offesa rappresenti un elemento strumentalmente diretto ad attuare il fine che egli si sia prefisso (la privazione della libertà personale della vittima), il reato di violenza privata costituisce un elemento del delitto punito dall'art. 605 c.p., che rimane l'unico giuridicamente operante.

Cass. civ. n. 6573/1983

La privazione della libertà personale della vittima, attuata da rapinatori dopo l'impossessamento violento non al fine dello stesso, ma per potersi allontanare più agevolmente dal luogo del delitto, integra gli estremi di un autonomo reato di sequestro di persona aggravato dal nesso teleologico.

Cass. civ. n. 4133/1983

Il delitto di sequestro di persona è punibile a titolo di dolo, il quale, pur essendo generico, richiede pur sempre la coscienza e volontà di privare illegittimamente taluno della libertà personale; se la privazione dell'altrui libertà personale è colposa il fatto non è punibile.

Cass. civ. n. 10625/1982

Il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza privata quando l'agente non solo privi il soggetto passivo della sua libertà personale, ma gli imponga di fare, tollerare od omettere qualcosa. Diversi infatti sono i beni giuridici offesi e si realizzano, conseguentemente, due diversi eventi.

Cass. civ. n. 8341/1982

Si configura l'ipotesi di cui agli artt. 56 e 605 c.p. e non già una di quella prevista dagli artt. 610 e 393 c.p. nell'attività posta in essere da colui, che, con la forza, cerca di far entrare in un'auto la vittima, la quale non oppone una forte resistenza e grida aiuto. (Nella specie, i ricorrenti avevano dedotto il vizio dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti che, secondo il loro assunto avrebbero dovuto integrare o il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone o il reato di violenza privata).

Cass. civ. n. 6151/1982

I reati di violenza privata e sequestro di persona, pur avendo in comune l'evento materiale della costrizione, si differenziano tra loro per la diversa incidenza della violenza o minaccia sulla libertà del soggetto passivo. Nella violenza privata l'agente, sia pure mediante l'esplicazione di un'energia fisica o di una violenza morale, esercita una coazione tale da limitare esclusivamente la libertà psichica dell'offeso. Per contro, nel sequestro di persona la coazione si rivolve nella retribuzione della libertà fisica di azione o di locomozione della vittima, in una misura e per un tempo apprezzabili. (La Corte ha ritenuto la sussistenza del sequestro di persona nel fatto del soggetto passivo costretto, sotto la minaccia di una pistola, a salire su un'autovettura e a restarvi per un lungo percorso autostradale sino all'intervento liberatorio dei carabinieri).

Cass. civ. n. 2019/1981

L'azione di violenza o minaccia, tendente a realizzare il sequestro di persona che non raggiunga il risultato per difetto di apprezzabilità di durata temporale della privazione della libertà fisica del soggetto passivo, può far ravvisare il delitto di violenza privata di natura istantanea e con effetti solo eventualmente permanenti. Ovvero, la libertà personale, bene che l'art. 605 c.p., intende proteggere, è comprensiva della libertà morale, oggetto di tutela dell'art. 610 c.p., onde il tentativo di ledere la prima, se non coronato da pieno successo, può conseguire il risultato di ledere la seconda. (Nella specie l'imputato, nell'intento di conseguire una riconciliazione amorosa, aveva posto in essere atti di violenza diretti a spingere la donna nell'autovettura).

Cass. civ. n. 10506/1980

Non esiste rapporto di specialità fra la norma di cui all'art. 393 c.p. e quella di cui all'art. 605, stesso codice, poiché la privazione della libertà personale, sotto il particolare profilo della libertà di locomozione, elemento costitutivo del delitto di sequestro di persona, è estranea alla configurazione giuridica del delitto di ragion fattasi. Pertanto i due reati possono eventualmente concorrere. (Nella specie, la parte offesa era stata fatta salire su un'autovettura con la forza, perché confessasse quanto sapeva del furto di un camion, patito dal sequestratore).

Cass. civ. n. 2465/1980

Il bene giuridico della libertà personale, tutelato in via esclusiva dalla norma concernente il sequestro di persona, è leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà fisica intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno. E non ha nessun rilievo la circostanza che la vittima riesca successivamente a liberarsi o non faccia alcun tentativo per recuperare la propria libertà di movimento, quando a tal fine deve porre in essere mezzi straordinari e non prontamente attuabili. La nozione del reato non esige, infatti, che il soggetto passivo sia stato posto nell'impossibilità assoluta di recuperare la libertà di movimento, essendo sufficiente che tale impossibilità sia anche soltanto relativa. (Nella specie i soggetti passivi, tra cui tre vecchi ed una bambina di tre anni, erano stati, per circa dieci minuti, rinchiusi in un vano munito di finestra distante dal suolo circa tre metri ed è stata ritenuta la sussistenza del reato).

Cass. civ. n. 12231/1978

Il delitto di sequestro di persona e quello di rapina aggravata concorrono quando una persona sia stata sequestrata esclusivamente per conseguire una somma di denaro come prezzo di liberazione e, in occasione del sequestro, siano state sottratte alla vittima, con violenza o minaccia, cose mobili da essa possedute. (Nella specie era stata sottratta con violenza l'autovettura ed il sequestrato era stato trasportato con la stessa propria auto fino al luogo della prima prigionia. È stato ritenuto il concorso di rapina aggravata e sequestro di persona).

Cass. civ. n. 6408/1978

Il delitto di violenza privata è rispetto a quello di sequestro di persona generico e sussidiario, cosicché pur avendo, o potendo avere, i due reati in comune l'uso della violenza, quando però la violenza è usata come mezzo per ottenere la privazione della libertà di locomozione di un soggetto, deve ritenersi la sussistenza del secondo e non del primo delitto.

Cass. civ. n. 157/1974

Per il delitto di sequestro di persona non si richiede uno specifico dolo, ma è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima illegittime restrizioni della sua libertà fisica, intesa come possibilità di attuare liberamente ogni determinazione circa il modo di vivere nel cosiddetto «spazio vitale» di ognuno: libertà di movimento soprattutto, per la soddisfazione delle normali esigenze della vita quotidiana, per prendere aria, luce, contatto col mondo esterno e con le persone che possono interessare anche per semplice bisogno di comunicazione sociale.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale