Art. 605 – Codice penale – Sequestro di persona
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19407/2025
L'incapacità per infermità della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del reato di sequestro di persona, può essere determinata anche dal disturbo ludopatico, nel caso in cui, a cagione di esso, il soggetto passivo presenti una riduzione della sua sfera cognitiva e/o volitiva, anche transitoria e non tale da compromettere radicalmente o far scemare grandemente, nel loro complesso, le sue capacità intellettive.
Cass. civ. n. 26875/2024
I reati di violenza privata e di sequestro di persona possono concorrere tra loro posto che le relative fattispecie incriminatrici, integrate dal medesimo elemento materiale della costrizione, si differenziano per il fatto che, nel primo, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che aveva condannato l'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a consegnargli il telefono cellulare e a rivelargli il codice di sblocco dell'utenza per consentirgli l'accesso ai messaggi inviati dalla stessa all'ex fidanzato).
Cass. civ. n. 33865/2023
L'incapacità per infermità della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del reato di sequestro di persona, delinea tutte quelle situazioni in cui, anche transitoriamente, e non necessariamente a causa di una malattia o disturbo psichiatrico o neurologico, il soggetto passivo presenti una riduzione della sua sfera cognitiva e/o volitiva, pur non risultando radicalmente compromesse o grandemente scemate nel loro complesso le sue capacità intellettive.
Cass. civ. n. 18913/2022
Il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen. solo quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo, anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione.
Cass. civ. n. 20213/2022
In tema di sequestro di persona, ai fini della limitazione della libertà di locomozione della vittima, non è necessario che quest'ultima sia fin dall'inizio contraria ad accompagnarsi con i futuri aggressori, ma è sufficiente che, ad un certo momento, si determini un evidente conflitto tra la sua volontà e il comportamento obiettivo dei suoi accompagnatori che, con qualsiasi forma di violenza, anche passiva, le impediscano di compiere atti di affrancamento dalla loro sfera di arbitrio e che tale conflitto perduri per un certo tempo.
Cass. civ. n. 1729/2021
Il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di tortura, nonostante la diversa oggettività giuridica, nella misura in cui la condotta di privazione della libertà personale della vittima connoti parte della condotta torturante, agevolando la realizzazione del fine ultimo, perseguito dall'agente, di inflizione alla medesima di un supplizio, mentre si configura il concorso tra i due reati nel caso in cui la privazione della libertà personale si protragga oltre il tempo necessario al compimento degli atti di tortura.
Cass. civ. n. 21708/2021
In tema di sequestro di persona, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'essersi adoperato concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà, è necessario che il rilascio dello stesso sia stato determinato non da fattori esterni ma da un comportamento oggettivamente rilevante dell'agente volto a far protrarre il meno possibile la privazione della libertà, non potendo coincidere la liberazione della persona offesa con il mero esaurimento della condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso l'attenuante perché il rilascio dell'ostaggio era stato indotto dal timore del sopraggiungere delle forze dell'ordine).
Cass. civ. n. 21729/2021
In tema di sequestro di persona in danno di minori, può essere concessa la circostanza attenuante dell'essersi adoperato concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà, di cui all'art. 605, comma quarto, n. 1, cod. pen., solo qualora venga accertato che il rilascio della vittima sia stato determinato da un comportamento oggettivamente rilevante e non da fattori esterni al sequestrante, non potendo coincidere la liberazione della persona offesa con il mero esaurimento della condotta criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso l'attenuante in favore dell'imputato che aveva rilasciato i minori sequestrati solo perché intimorito dal sopraggiungere delle forze dell'ordine).
Cass. civ. n. 4634/2020
II delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina, nel caso in cui la privazione della libertà personale si protrae, quanto al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., nel tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e, quanto al delitto di cui all'art. 628 cod. pen., anche dopo l'avvenuto impossessamento della "res", ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina.
Cass. civ. n. 34504/2020
È configurabile il concorso tra i reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona quando la condotta di sopraffazione che privi la vittima della libertà personale non si esaurisce nella abituale coercizione fisica e psicologica, ma ne costituisce un picco esponenziale dotato di autonoma valenza e carico di ulteriore disvalore, idoneo a produrre, per un tempo apprezzabile, un'arbitraria compressione, pur non assoluta, della libertà di movimento della persona offesa. (Fattispecie in cui, in un regime familiare improntato alla costante e continua prevaricazione e violenza del marito nei confronti della moglie, questa veniva bloccata a letto per alcune ore con le manette ai polsi).
Cass. civ. n. 11634/2019
Il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione. (Fattispecie in cui la vittima, dopo aver forzato con una sbarra di ferro, casualmente rinvenuta, la serratura della porta del locale nel quale era stata rinchiusa nel corso di una rapina, si dava alla fuga solo dopo essersi accertata dell'allontanamento dei rapinatori).
Cass. civ. n. 50497/2018
In tema di responsabilità medica, la contenzione del paziente psichiatrico non costituisce una pratica terapeutica o diagnostica legittimata ai sensi dell'art. 32 Cost., ma è un mero presidio cautelare utilizzabile in via eccezionale qualora ricorra lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ossia il pericolo di un danno grave alla persona, che si presenti come attuale ed imminente, non altrimenti evitabile, sulla base di fatti oggettivamente riscontrati che il sanitario è tenuto ad indicare nella cartella clinica. (In motivazione la Corte ha precisato che l'uso della contenzione in assenza dei presupposti di cui all'art. 54 cod. pen. costituisce un'illegittima privazione della libertà personale ed integra gli estremi del delitto di cui all'art. 605 cod. pen.).
Cass. civ. n. 34469/2018
Configura il reato di sequestro di persona la condotta di chi chiude a chiave (o dispone di chiudere a chiave) i propri dipendenti all'interno del locale aziendale ove si svolge l'attività lavorativa, segregandoli per l'intera giornata di lavoro.
Cass. civ. n. 46566/2017
Ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà.
Cass. civ. n. 39197/2015
In tema di sequestro di persona, è ammissibile la rinuncia ad una certa sfera della propria libertà personale per motivi religiosi, nonostante la natura di bene costituzionalmente protetto, solo quando, tra l'altro, il consenso della persona non sia viziato da errore, violenza o minaccia. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la persona offesa - figlia dell'imputato - avesse prestato liberamente il proprio consenso, in quanto la privazione della libertà personale si inseriva in un contesto vessatorio volto ad esercitare sulla vittima una indebita pressione psicologica).
Cass. civ. n. 23937/2013
Integra il delitto di cui all'art. 605 c.p. e non quello di cui all'art. 630 c.p. la condotta di chi prende in ostaggio una persona, cui toglie la libertà per mantenere il profitto già conseguito con la commissione di altro reato. (Fattispecie relativa a sequestro di persona commesso a seguito di una rapina in banca, per agevolare la fuga).
Cass. civ. n. 45931/2013
Il delitto di sequestro di persona presuppone, per la sua configurabilità, un accertamento rigoroso dell'elemento della costrizione che, pur potendosi estrinsecare con mezzi diversi da quelli fisici, deve però essere tale da incidere sulle determinazioni della vittima relative alla sua libertà di locomozione. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva incentrato la dimostrazione della responsabilità per il delitto di sequestro di una donna - vittima altresì di atti persecutori e violenza sessuale - sulla debolezza psicologica della stessa e su atteggiamenti violenti dell'imputato orientati alla privazione della libertà sessuale, senza dar conto della coartazione della libertà di locomozione della donna che aveva raggiunto volontariamente l'imputato in una stanza d'albergo, mai chiusa a chiave, e non era stata privata del telefono).
Cass. civ. n. 4986/2012
Integra il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) la condotta di colui che, conseguito lo scopo della rapina, protrae lo stato di soggezione della persona offesa, impedendole la libertà di movimento, sia pure allo scopo di garantirsi la fuga.
Cass. civ. n. 23215/2011
Non è configurabile, in virtù del principio di specialità (art. 15 c.p.) il delitto di violenza privata, qualora la violenza fisica o morale sia usata direttamente ed esclusivamente per il fine previsto dal reato di sequestro di persona, e cioè per privare la vittima della libertà. (Nella specie la parte offesa fu picchiata, spogliata dei cellulari e "caricata" su un auto in cui ebbe inizio la privazione della sua libertà).
Cass. civ. n. 36823/2011
Il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l'interclusione della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l'esposizione ad un pericolo per l'incolumità personale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso di avvenuto abbandono, in luogo di pubblico transito, di una donna privata degli abiti e del telefono cellulare, in tal modo limitata nella libertà di movimento ed esposta ad un apprezzabile pericolo per la propria incolumità).
Cass. civ. n. 409/2005
Integra gli estremi del delitto di sequestro di persona la condotta del titolare e gestore di un presidio per anziani autosufficienti, il quale, al di fuori di qualsiasi potere-dovere di custodia e di sorveglianza e di un'azione repressiva della libertà di movimento imposta ed attuata nei limiti strettamente indispensabili allo scopo nell'esercizio di «potestà disciplinari» (quali, ad esempio, attività di custodia di alienati, assistenza di interdetti per incapacità di intendere o di volere affidata ai tutori, vigilanza di infermi soggetti ad imprevedibili reazioni o movimenti), leghi per diverse ore della giornata alle poltrone e alle sedie e alle sbarre del letto alcuni pazienti non autosufficienti.
Cass. civ. n. 37880/2004
Il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina nel caso in cui la privazione della libertà personale non si esaurisce nel tempo occorrente a commettere i delitti stessi: per la precisione, relativamente al delitto contro la libertà sessuale, quando detta privazione si è protratta prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e relativamente al delitto di rapina, quando la privazione stessa si sia protratta anche dopo l'avvenuto impossessamento della res ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina.
Cass. civ. n. 962/2004
La condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 stesso codice).
Cass. civ. n. 1808/2003
Il reato di sequestro di persona richiede, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittima privazione della libertà personale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità del suddetto reato allorché la privazione della libertà costituisca il risultato di una condotta che, sebbene oggettivamente illegittima, sia contrassegnata soggettivamente dalla finalità di realizzare l'esercizio di un potere del quale l'agente sia legittimamente investito e non si caratterizzi come comportamento privo di ogni legame con l'attività istituzionale.
Cass. civ. n. 3421/2003
L'esercizio di poteri da parte delle forze di polizia, sia di natura preventiva che preprocessuale, invasivi della libertà personale al di fuori dell'ambito di “eccezionali” fattispecie procedimentali — i cui parametri di eccezionalità ed urgenza, che ne giustificano la compatibilità con l'art. 13 della Costituzione, ne impongono una ristretta e rigorosa applicazione — è astrattamente inquadrabile nel reato di sequestro di persona e non in diverse norme incriminatrici quali quelle racchiuse negli artt. 606 o 609 c.p. che postulano l'esistenza di un legittimo intervento degli organi di polizia attuato, però, con modalità abusive e non conformi alle disposizioni che li prevedono.
Cass. civ. n. 43713/2002
Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 c.p. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, tale da privarlo della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve. (La Corte ha escluso che nel caso di specie, in cui la vittima, che era stata legata, era riuscita a liberarsi da sola in pochi minuti, fosse configurabile il delitto di violenza privata, ritenendo che nel breve periodo di privazione della libertà si fosse consumata la tipica condotta del delitto di sequestro di persona).
Cass. civ. n. 11638/2001
In tema di sequestro di persona, la norma incriminatrice sanziona qualsiasi condotta che produca l'effetto di escludere o limitare la libertà di movimento della persona offesa, anche se tale evento costrittivo sia solo indirettamente voluto. Ne deriva che si ravvisa anche il delitto di cui all'art. 605 c.p. nel caso in cui l'agente contestualmente commetta con violenza e minaccia anche un altro reato che rappresenta lo scopo della privazione della libertà altrui, purché questa duri più del tempo occorrente alla sua commissione. (Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il concorso fra il reato di sequestro di persona e le lesioni personali nella condotta del soggetto che aveva fatto salire sulla vettura l'offeso con l'inganno impedendogli poi di allontanarsi al fine di percuoterlo in luogo appartato, sottolineando che la privazione della libertà era iniziata prima del tempo strettamente necessario a cagionargli le lesioni).
Cass. civ. n. 12394/2000
La condotta consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione integra il delitto previsto dall'art. 630 c.p. solo allorché manchi un preesistente rapporto, quantunque illecito, con la vittima del reato, che abbia dato causa a quella privazione, mentre, quando quel rapporto sussista e ad esso siano collegabili il sequestro e il conseguimento del profitto, ricorre un'ipotesi di concorso tra il reato previsto dall'art. 605 c.p. e quello di estorsione. (Nella specie, in riferimento a un'associazione criminale dedita a favorire l'immigrazione clandestina nel nostro Paese, la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, che aveva qualificato come sequestro di persona ex art. 630 c.p. la privazione della libertà di un immigrato finalizzata al recupero della perdita economica sofferta dall'associazione a causa della fuga di altri suoi compagni, mentre aveva ritenuto la sussistenza del concorso tra sequestro di persona ex art. 605 c.p. ed estorsione la privazione della libertà di immigrati mirante ad ottenere da questi il prezzo dell'illecito loro ingresso nel territorio dello Stato.
Cass. civ. n. 5443/2000
Ai fini della configurabilità del reato di sequestro di persona, non ha alcuna rilevanza lo scopo perseguito dall'agente, con la conseguenza che il fine di esercitare un preteso diritto non esclude l'elemento soggettivo del sequestro di persona che, peraltro, ricorrendone i presupposti, può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Cass. civ. n. 9387/2000
La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in esso assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina.
Cass. civ. n. 4265/1997
Se il sequestro di persona viene eseguito per ottenere l'adempimento di una pretesa legittima, deve essere esclusa la sussistenza del reato previsto dall'art. 630 c.p., ossia del sequestro a scopo di estorsione, mentre si pone l'alternativa tra la configurabilità del solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p. ovvero del concorso di detto reato con il sequestro di persona previsto dall'art. 605 c.p. Se, per contro, il profitto perseguito è ingiusto, deve escludersi la sussistenza del reato di cui all'art. 393 c.p., che si applica ai casi in cui l'agente potrebbe ricorrere al giudice, e sussiste solo il reato di cui all'art. 630 c.p.
Cass. civ. n. 8048/1997
Nel sequestro di persona a scopo di estorsione, la cui tipicità è data dal dolo specifico, la persona è mercificata, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè il prezzo della liberazione. La persona è strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell'agente, e la sua liberazione potrà dirsi attuata quando sia fisicamente libera da interventi coattivi “sul corpo” che impediscano o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale, che non è solo quella di locomozione, ma comprende tutte le sue possibili estrinsecazioni, quali, ad esempio, le relazioni interpersonali. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte di merito aveva escluso che gli imputati volessero considerare gli introiti della prostituzione come prezzo della liberazione, perché non avevano l'intenzione di liberare la donna nel senso precisato, ma di asservirla alla propria organizzazione, sicché, mancando il dolo specifico dell'ingiusto profitto come prezzo della liberazione, correttamente il fatto era stato qualificato sequestro di persona comune).