Cass. pen. n. 11029 del 15 ottobre 1986
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di falso giuramento, di cui all'art. 371 c.p., il giudice penale deve limitarsi ad accertare se la parte aveva giurato il falso su uno o più punti della formula deferitagli, prescindendo da qualsiasi indagine circa la rilevanza e decisorietà, per il giudizio civile, dei fatti e delle circostanze dedotte nella formula.