Cass. pen. n. 13324 del 29 novembre 1986

Testo massima n. 1


Il momento consumativo del furto coincide con l'impossessamento della cosa da parte dell'agente e con lo spossessamento del derubato, a nulla rilevando il criterio spaziale, con riferimento al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato, né quello temporale concernente la durata del possesso da parte del ladro. Pertanto, risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve spazio, essendo irrilevante la durata del possesso da parte del ladro.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi