Cass. pen. n. 1553 del 19 febbraio 1986
Testo massima n. 1
La previsione del quarto comma dell'art. 630 c.p. (applicazione delle minori pene previste dall'art. 605 c.p. al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione) costituisce una circostanza attenuante in senso tecnico in relazione alla quale va effettuato il giudizio di comparazione fra circostanze di cui all'art. 69 c.p. La circostanza attenuante della liberazione dell'ostaggio senza pagamento del prezzo del riscatto è compatibile con quella concernente la collaborazione del concorrente che offra un aiuto concreto e decisivo al fine di individuare e catturare i complici, trattandosi di attività aventi oggetto diverso in quanto la prima tende a consentire che il sequestro di persona cessi prima del conseguimento del provento del delitto e l'altra a porre lo Stato in grado di realizzare la propria pretesa punitiva. L'elemento rilevante ai fini del cumulo non è dunque la differenza materiale dei comportamenti, ma il diverso oggetto giuridico delle due previsioni.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi