Art. 630 – Codice penale – Sequestro di persona a scopo di estorsione
Chiunque sequestra [605] una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1675/2024
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini del riconoscimento della diminuente speciale prevista per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi concretamente per evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori o che collabori in modo decisivo per l'individuazione o la cattura dei complici, è necessario che il contributo offerto abbia consentito il raggiungimento di tali esiti, non essendo sufficiente che esso sia stato utile al raggiungimento della verità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo la cattura dei correi e la liberazione della vittima, si era limitato a chiarire l'esatto movente del rapimento).
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 20610/2021
Il delitto di sequestro di persona è reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel caso di sequestro di un componente di un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti al fine di ottenere la consegna di una partita di droga già pagata).
Cass. civ. n. 34539/2021
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso.
Cass. civ. n. 37446/2020
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la liberazione del sequestrato a fronte dell'impegno di provvedere successivamente al pagamento del riscatto, esclude l'applicabilità della attenuante di cui all'art. 630, comma quarto, cod. pen., in quanto, per aversi dissociazione, non è sufficiente la liberazione dell'ostaggio, ma è necessario l'abbandono incondizionato dell'intenzione di protrarre la durata del sequestro e la rinuncia definitiva a conseguire il risultato economico o l'utile che ci si era prefissi di ricavare dal reato. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che il sequestratore, al momento del rilascio, nutrisse fondati dubbi in ordine al mantenimento dell'impegno di pagare il riscatto assunto dalla vittima, in quanto tale obbligazione, per quanto difficilmente esigibile, costituiva ugualmente una utilità derivante dalla commissione del reato).
Cass. civ. n. 39807/2019
Il reato di sequestro di persona non richiede necessariamente la privazione in senso assoluto della libertà di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche come limitazione di tale libertà di azione, finalizzata ad inibire le relazioni interpersonali del soggetto stesso, sottraendolo al suo abituale contesto abitativo. (Fattispecie relativa al sequestro a scopo di estorsione di un minore, sottratto alla madre al fine di costringerla ad onorare un debito correlato allo spaccio di stupefacenti, senza che al predetto fosse tuttavia impedito di uscire dall'abitazione ove era custodito).
Cass. civ. n. 36404/2015
Ai fini della configurabilità del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, è sufficiente anche la sola promessa di pagamento di una somma di denaro da parte della vittima, a condizione che tale impegno si ponga in relazione causale rispetto al raggiungimento della libertà, in quanto il conseguimento del profitto non rappresenta l'evento naturalistico della fattispecie. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 630 cod. pen. di una fattispecie in cui la vittima si era determinata a promettere il pagamento di 50.000 euro ai suoi sequestratori dopo essere stata chiusa per un'ora nel bagagliaio di un'auto, legata mani e piedi).
Cass. civ. n. 6427/2015
Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la limitazione della libertà personale della vittima può realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno, sempre che questo sia idoneo a creare nel soggetto passivo l'apparenza di un pericolo, per la sua incolumità o per il suo patrimonio, tale da indurlo ad autolimitarsi.
Cass. civ. n. 13388/2013
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto, che caratterizza il dolo specifico del delitto, può essere costituito dai proventi del meretricio della persona offesa purché costituiscano il prezzo della liberazione della medesima dalla limitazione nella libertà di movimento. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del Tribunale della libertà ritenendo non configurabile il sequestro di persona in relazione al caso di una prostituta ridotta in stato di schiavitù e costretta ad esercitare il meretricio nella prospettiva di affermarsi, ma non direttamente privata della libertà personale).
Cass. civ. n. 28016/2013
In tema di delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in ipotesi di morte del sequestrato non è sufficiente la sussistenza di un mero nesso di causalità materiale tra il sequestro e la morte dell'ostaggio, essendo necessaria l'esistenza di un coefficiente psicologico tale da rendere addebitabile all'agente, quanto meno per colpevole inerzia, l'evento morte.
Cass. civ. n. 30852/2013
La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, comma quarto, c.p. non si comunica ai concorrenti non utilmente attivi nella liberazione dell'ostaggio. (Fattispecie nella quale è stata negata la comunicabilità della circostanza al concorrente che - a liberazione dell'ostaggio già avvenuta, e nell'ignoranza dell'iniziativa già efficacemente e conclusivamente assunta dai complici - aveva condiviso la decisione di porre fine al sequestro, adoperandosi per la liberazione).
Cass. civ. n. 14802/2012
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la deroga, prevista dal comma sesto dell'art. 630 c.p., alla regola generale della comparazione di circostanze, disciplinata dall'art. 69 c.p., riguarda le sole fattispecie criminose regolate dai commi secondo e terzo del medesimo art. 630 e non si applica, al riconoscimento di circostanze attenuanti con riferimento all'ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 630, per la quale, quindi, si osservano le regole ordinarie.
Cass. civ. n. 8903/2011
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'attenuante della dissociazione prevista dall'art. 630, comma quinto, c.p., deve ritenersi applicabile anche quando vi sia un unico agente.
Cass. civ. n. 41312/2010
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non è configurabile l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 630 c.p., qualora la condotta, pur collaborativa ai fini dell'individuazione dei correi tenuta dal concorrente, non possa ritenersi indicativa dell'effettiva dissociazione dai medesimi. (Fattispecie in cui è stato escluso che l'imputato avesse dimostrato di aver preso le distanze dai complici avendo omesso di informare gli inquirenti dei fondati dubbi nutriti sull'effettiva sopravvivenza dell'ostaggio in ragione dei quali si era rifiutato di effettuare la telefonata finalizzata alla richiesta del riscatto).
Cass. civ. n. 12762/2006
Integra gli estremi del delitto di sequestro di persona (art. 630 c.p.) — e non quelli del delitto di estorsione (art. 629 c.p.) — la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'art. 630 c.p. è un reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti.
Cass. civ. n. 46963/2003
In tema di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni, la speciale disciplina dettata dall'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, derogatoria delle disposizioni di cui all'art. 267 c.p.p., si applica anche al sequestro di persona a scopo di estorsione. Ed infatti, a parte che il delitto anzidetto è, ormai da tempo, ritenuto un tipico reato di criminalità organizzata, anche nella generale considerazione del legislatore (come si rileva, tra l'altro, dall'art. 51, comma terzo bis, c.p.p., che attribuisce la competenza per tale reato al procuratore distrettuale) e che un'eventuale sua realizzazione in forma monosoggettiva — in contrasto con un'iniziale imputazione ad organizzazione delittuosa — sarebbe, comunque, accertabile solo ex post ad indagini concluse, è sufficiente, ai fini dell'applicabilità della normativa in questione, il mero riferimento alle modalità di esecuzione della richiesta estorsiva che, di norma, è realizzata mediante telefono. Ed infatti, il menzionato art. 13 si riferisce sia ai delitti di criminalità organizzata che a quelli di minaccia posta in essere con il mezzo telefonico.
Cass. civ. n. 5850/2001
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la speciale attenuante prevista dall'art. 6 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991, n. 82, a favore del concorrente dissociatosi dagli altri il quale, nell'ambito delle ipotesi già previste dai commi 4 e 5 dell'art. 630 c.p., abbia fornito un contributo di «eccezionale rilevanza», richiede, per la sua configurabilità, che detto contributo sia «eccezionale» nel suo complesso, e debba quindi anche concorrere, in una qualche misura, pur non necessariamente determinante, ad assicurare l'integrità personale dell'ostaggio e ad abbreviare la privazione della libertà. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della circostanza in questione in un caso in cui l'apporto del dissociato, pur definito di determinante importanza, si era limitato alla sola fase delle indagini successive alla conclusione dell'attività criminosa).
Cass. civ. n. 321/2000
Non è configurabile il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) quando il sequestro e il profitto siano direttamente ricollegabili a una causa preesistente, ancorché illecita, come nel caso di rapimento e di sottoposizione a violenze di una persona da parte dei correi nel reato di illecita importazione di sostanze stupefacenti in Italia, i quali sequestrino l'ostaggio intendendo conoscere il luogo ove la vittima del sequestro abbia nascosto la sostanza, o in caso di intervenuta vendita, ottenere il suo controvalore. In tal caso, lo scopo degli agenti non è quello di conseguire il denaro quale prezzo della liberazione dell'ostaggio, in modo che ricorrono gli estremi dei reati di sequestro di persona e di tentata estorsione (artt. 605 e 56 - 628 c.p.). Alla corretta qualificazione giuridica può pervenire anche il tribunale nell'ambito del procedimento di riesame, fermo restando che la nuova qualificazione non ha effetto oltre il procedimento incidentale.
Cass. civ. n. 8375/1998
Perché si configuri il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà personale, quali ne siano il grado e la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per imporla, potendo il sequestro realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficiano la volontà di autodeterminarsi.
Cass. civ. n. 7962/1995
La fattispecie penale prevista dall'art. 630, comma 2, c.p. nel testo modificato dall'art. 5 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, delinea un reato complesso, integrato dal delitto di sequestro di persona, quale elemento costitutivo, e dal delitto di estorsione in funzione di circostanza aggravante, nei cui confronti è quindi consentito il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'art. 69 c.p.
Cass. civ. n. 5027/1995
L'indulto di cui ai decreti 18 dicembre 1981, n. 744, 16 dicembre 1986, n. 865 e 22 dicembre 1990, n. 394, non si applica, in virtù delle esclusioni oggettive ivi previste, al delitto di cui all'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione) quando sia stata concessa l'attenuante di cui al comma 4, prima ipotesi, del medesimo art. 630 nel testo introdotto dalla L. 18 maggio 1978, n. 191, e rimasto in vigore fino alle modifiche apportate alla stessa disposizione della L. 30 dicembre 1980, n. 894; gli indicati provvedimenti di clemenza, infatti, contemplano, ai fini dell'operatività dell'indulto, solo la concessione delle attenuanti ad effetto speciale, relative alla dissociazione operosa del concorrente nel reato, previste dai commi quarto e quinto dell'attuale testo dell'art. 630 c.p., il quale più non riproduce la disposizione, contenuta nel suddetto previgente dai commi quarto e quinto, prima ipotesi, dell'art. 630 c.p., che dava luogo ad una normale diminuzione di pena (nei limiti fissati dall'art. 65 c.p.) per il fatto oggettivo della liberazione dell'ostaggio senza il pagamento del riscatto indipendentemente dall'adozione di un determinato comportamento da parte del reo.
Cass. civ. n. 4682/1995
L'indulto introdotto col D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, al pari di quello di cui al D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 e di quello previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, non può, ai sensi delle relative disposizioni (artt. 8 e 3 lett. a, n. 4) essere applicato al delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ad eccezione delle speciali ipotesi attenuate di cui all'art. 630 commi 4 e 5 c.p. (dissociazione operosa), in particolare la suddetta causa estintiva della pena non può operare con riferimento ad ipotesi di applicazione di circostanze attenuanti comuni diverse da quelle di cui sopra, anche se le stesse rendono operante il comma 6 dell'art. 630 c.p. che prevede autonomi limiti edittali di pena: tale disposizione infatti lascia inalterato il dato positivo di una condanna inflitta per una delle fattispecie delittuose riconducibili alle previsioni dei primi tre commi dell'art. 630, per le quali opera l'espressa previsione ostativa all'indulto.
Cass. civ. n. 7504/1994
La diminuente speciale prevista in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l'individuazione o la cattura dei complici postula non già un qualsiasi contributo utile al raggiungimento della verità, ma un aiuto determinante all'orientamento delle indagini verso i veri colpevoli; conseguentemente restano esclusi dalla medesima quei comportamenti successivi che, in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato, possono contribuire, attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova, all'accertamento delle singole responsabilità.
Cass. civ. n. 9189/1993
Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. sussiste soltanto se l'autore del sequestro abbia agito — in assenza di una causa preesistente — al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; non è configurabile invece, mancando tale specifico fine, quando il sequestro ed il perseguimento del profitto siano direttamente collegabili ad una precedente causa, ancorché illecita. (Nella fattispecie gli imputati avevano commesso il sequestro di persona per soddisfare una loro pretesa, inerente ad un preesistente rapporto con il sequestrato, ma giudizialmente non tutelabile, in quanto derivante da causa illecita, trattandosi del pagamento di una somma di danaro quale importo di una partita di sostanza stupefacente; la Suprema Corte, nell'escludere la sussistenza del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall'art. 630 c.p., ha ritenuto configurabili quelli, aggravati, di sequestro di persona ed estorsione).
Cass. civ. n. 8659/1993
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 630 c.p. è applicabile solo quando il concorrente offra un aiuto concreto, sostanziale e determinante per l'individuazione e la cattura dei correi, e sempre che l'associazione criminosa sia ancora in atto; l'attenuante in questione non può, pertanto, essere concessa a colui che si limiti a fornire informazioni atte solo a rafforzare il quadro probatorio nei confronti degli altri correi già individuati ed indagati, se non addirittura tratti in arresto.
Cass. civ. n. 3158/1992
L'esclusione oggettiva dall'indulto per le pene inflitte per i reati di cui all'art. «630, primo, secondo e terzo comma» c.p. prevista dall'art. 8, primo comma, lettera a), n. 38, D.P.R. n. 865 del 1986, analogamente a quelle previste dall'art. 8, D.P.R. n. 744 del 1981 e dall'art. 3, primo comma, lettera a), n. 4, D.P.R. n. 394 del 1990, non esclude l'applicabilità del condono allorché sia stata applicata taluna delle attenuanti speciali previste dal quarto e quinto comma dell'art. 630 c.p. (La Cassazione ha altresì evidenziato che l'indulto deve ritenersi invece inapplicabile quando ricorrano attenuanti diverse da quelle suindicate, ancorché le stesse rendano operante il sesto comma dell'art. 630 c.p., giacché esse non escludono che la condanna debba considerarsi inflitta per l'una o per l'altra delle fattispecie criminose previste dai primi tre commi del suddetto articolo, mentre, d'altro canto, diversamente opinando, si perverrebbe all'assurda conseguenza che le attenuanti di tipo comune, genericamente richiamate dal sesto comma dell'art. 630 c.p., renderebbero applicabile l'indulto solo alle più gravi ipotesi previste dal secondo e terzo comma di tale articolo, alle quali esclusivamente si riferisce il succitato sesto comma, e non anche a quella meno grave di cui al primo comma del medesimo articolo).
Cass. civ. n. 11407/1991
Il disposto del secondo comma dell'art. 630 c.p. trova applicazione tutte le volte in cui la morte non sia voluta né conosciuta dall'agente, ma sia comunque derivata dal sequestro e ciò perché l'ulteriore evento è pur sempre ricollegabile alla condotta criminosa tipica del sequestro di persona a scopo di estorsione. Invero nel momento in cui il legislatore ha recepito un dato sociale, quale la frequenza, nei sequestri, della morte del sequestrato, ha anche ritenuto di considerare la morte di costui come conseguenza possibile del sequestro, sicché questa, alla stregua degli attuali normali accadimenti, è legata al sequestro sotto il profilo del nesso causale e, per tale ragione, va sempre imputata al reo, anche se non voluta, essendo irrilevante ogni atteggiamento psichico di inerzia (o di comodo agnosticismo) al cospetto di una realtà, normativa sì ma desunta da un'esperienza condotta su elementi effettuali, che conferisce al fatto iniziale (sequestro) la potenziale produttività dell'ulteriore evento; una forza cioè che rientra nella normale prevedibilità da parte dell'agente, quale elemento soggettivo sufficiente ad integrare in concreto la fattispecie in discorso. (La Cassazione ha altresì evidenziato che, stante la congiunzione «comunque» che figura nel suddetto comma, la rilevanza della morte può essere esclusa solo se l'evento sia totalmente al di fuori del nesso causale col sequestro, come quando ad es. il rapito venga ucciso da persone e per ragioni totalmente estranei al sequestro e senza che i sequestratori abbiano potuto evitarla pur avendo posto in essere tutte le difese a loro disposizione).
Cass. civ. n. 7961/1991
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non ricorre l'attenuante ex art. 630 comma quinto, c.p. nel caso in cui un imputato in piena autonomia ed ignorando le confessioni altrui, abbia collaborato in modo rilevante, ma non decisivo con gli inquirenti, che avevano già individuato e catturato i concorrenti.
Cass. civ. n. 2445/1991
In tema di concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione, coloro che — pur non avendo partecipato al sequestro — intervengono successivamente con attività dirette al conseguimento del prezzo della liberazione quando l'evento del reato-fine non siasi ancora realizzato, rispondono di concorso nella intera attività criminosa non per fatto altrui, in violazione del principio della responsabilità personale penale, bensì in base al principio, costituzionalmente legittimo, sancito dall'art. 116 c.p., in virtù del quale la partecipazione al reato concordato comporta la consapevole accettazione e, quindi, la responsabilità di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell'azione. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il concorrente, intervenendo successivamente nell'attività delittuosa, con una attività diretta al conseguimento del prezzo della liberazione, avendo saputo dell'avvenuto sequestro, ne accettò la responsabilità anche per le prevedibili conseguenze verificatesi e da verificarsi).
Cass. civ. n. 9552/1990
Il sequestro di persona a scopo di estorsione è configurato come una figura autonoma di reato e quindi non si pone né come ipotesi aggravata dell'estorsione, dalla quale si distingue per il mezzo usato ed anche per la consumazione, che è indipendente dal conseguimento del profitto; né può considerarsi come ipotesi aggravata di sequestro (disciplinato dall'art. 605 c.p.), dal quale si differenzia per il dolo specifico, costituito dallo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Cass. civ. n. 9084/1990
L'ipotesi prevista dall'art. 630, terzo comma, c.p. integra gli estremi del reato complesso perché l'omicidio volontario costituisce una circostanza aggravante del sequestro e dà luogo ad un'unica fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 84 c.p.; di conseguenza è necessario, perché si renda applicabile il terzo comma dell'art. 630 c.p., che sia stata raggiunta la prova del dolo, che caratterizza la figura criminosa dell'art. 575 c.p.
Cass. civ. n. 12260/1989
I due elementi costitutivi — sequestro di persona ed estorsione — del reato complesso di cui all'art. 630 c.p. si realizzano non appena l'agente ha privato la vittima della sua libertà personale al fine di ottenere il prezzo della sua liberazione, non essendo richiesto anche il pagamento del riscatto. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto che l'omicidio aveva conservato la propria autonomia e non aveva assunto il ruolo di circostanza aggravante sì da far scattare la competenza della corte di assise in quanto il reato estorsivo non era stato consumato a causa dell'uccisione del sequestrato).