Art. 630 – Codice penale – Sequestro di persona a scopo di estorsione
Chiunque sequestra [605] una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31531/2025
Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base all'intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volto al conseguimento di un profitto ingiusto e, nell'altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile.
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 3158/1992
L'esclusione oggettiva dall'indulto per le pene inflitte per i reati di cui all'art. «630, primo, secondo e terzo comma» c.p. prevista dall'art. 8, primo comma, lettera a), n. 38, D.P.R. n. 865 del 1986, analogamente a quelle previste dall'art. 8, D.P.R. n. 744 del 1981 e dall'art. 3, primo comma, lettera a), n. 4, D.P.R. n. 394 del 1990, non esclude l'applicabilità del condono allorché sia stata applicata taluna delle attenuanti speciali previste dal quarto e quinto comma dell'art. 630 c.p. (La Cassazione ha altresì evidenziato che l'indulto deve ritenersi invece inapplicabile quando ricorrano attenuanti diverse da quelle suindicate, ancorché le stesse rendano operante il sesto comma dell'art. 630 c.p., giacché esse non escludono che la condanna debba considerarsi inflitta per l'una o per l'altra delle fattispecie criminose previste dai primi tre commi del suddetto articolo, mentre, d'altro canto, diversamente opinando, si perverrebbe all'assurda conseguenza che le attenuanti di tipo comune, genericamente richiamate dal sesto comma dell'art. 630 c.p., renderebbero applicabile l'indulto solo alle più gravi ipotesi previste dal secondo e terzo comma di tale articolo, alle quali esclusivamente si riferisce il succitato sesto comma, e non anche a quella meno grave di cui al primo comma del medesimo articolo).
Cass. civ. n. 11407/1991
Il disposto del secondo comma dell'art. 630 c.p. trova applicazione tutte le volte in cui la morte non sia voluta né conosciuta dall'agente, ma sia comunque derivata dal sequestro e ciò perché l'ulteriore evento è pur sempre ricollegabile alla condotta criminosa tipica del sequestro di persona a scopo di estorsione. Invero nel momento in cui il legislatore ha recepito un dato sociale, quale la frequenza, nei sequestri, della morte del sequestrato, ha anche ritenuto di considerare la morte di costui come conseguenza possibile del sequestro, sicché questa, alla stregua degli attuali normali accadimenti, è legata al sequestro sotto il profilo del nesso causale e, per tale ragione, va sempre imputata al reo, anche se non voluta, essendo irrilevante ogni atteggiamento psichico di inerzia (o di comodo agnosticismo) al cospetto di una realtà, normativa sì ma desunta da un'esperienza condotta su elementi effettuali, che conferisce al fatto iniziale (sequestro) la potenziale produttività dell'ulteriore evento; una forza cioè che rientra nella normale prevedibilità da parte dell'agente, quale elemento soggettivo sufficiente ad integrare in concreto la fattispecie in discorso. (La Cassazione ha altresì evidenziato che, stante la congiunzione «comunque» che figura nel suddetto comma, la rilevanza della morte può essere esclusa solo se l'evento sia totalmente al di fuori del nesso causale col sequestro, come quando ad es. il rapito venga ucciso da persone e per ragioni totalmente estranei al sequestro e senza che i sequestratori abbiano potuto evitarla pur avendo posto in essere tutte le difese a loro disposizione).
Cass. civ. n. 7961/1991
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non ricorre l'attenuante ex art. 630 comma quinto, c.p. nel caso in cui un imputato in piena autonomia ed ignorando le confessioni altrui, abbia collaborato in modo rilevante, ma non decisivo con gli inquirenti, che avevano già individuato e catturato i concorrenti.
Cass. civ. n. 2445/1991
In tema di concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione, coloro che — pur non avendo partecipato al sequestro — intervengono successivamente con attività dirette al conseguimento del prezzo della liberazione quando l'evento del reato-fine non siasi ancora realizzato, rispondono di concorso nella intera attività criminosa non per fatto altrui, in violazione del principio della responsabilità personale penale, bensì in base al principio, costituzionalmente legittimo, sancito dall'art. 116 c.p., in virtù del quale la partecipazione al reato concordato comporta la consapevole accettazione e, quindi, la responsabilità di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell'azione. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il concorrente, intervenendo successivamente nell'attività delittuosa, con una attività diretta al conseguimento del prezzo della liberazione, avendo saputo dell'avvenuto sequestro, ne accettò la responsabilità anche per le prevedibili conseguenze verificatesi e da verificarsi).
Cass. civ. n. 9552/1990
Il sequestro di persona a scopo di estorsione è configurato come una figura autonoma di reato e quindi non si pone né come ipotesi aggravata dell'estorsione, dalla quale si distingue per il mezzo usato ed anche per la consumazione, che è indipendente dal conseguimento del profitto; né può considerarsi come ipotesi aggravata di sequestro (disciplinato dall'art. 605 c.p.), dal quale si differenzia per il dolo specifico, costituito dallo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Cass. civ. n. 9084/1990
L'ipotesi prevista dall'art. 630, terzo comma, c.p. integra gli estremi del reato complesso perché l'omicidio volontario costituisce una circostanza aggravante del sequestro e dà luogo ad un'unica fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 84 c.p.; di conseguenza è necessario, perché si renda applicabile il terzo comma dell'art. 630 c.p., che sia stata raggiunta la prova del dolo, che caratterizza la figura criminosa dell'art. 575 c.p.
Cass. civ. n. 12260/1989
I due elementi costitutivi — sequestro di persona ed estorsione — del reato complesso di cui all'art. 630 c.p. si realizzano non appena l'agente ha privato la vittima della sua libertà personale al fine di ottenere il prezzo della sua liberazione, non essendo richiesto anche il pagamento del riscatto. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto che l'omicidio aveva conservato la propria autonomia e non aveva assunto il ruolo di circostanza aggravante sì da far scattare la competenza della corte di assise in quanto il reato estorsivo non era stato consumato a causa dell'uccisione del sequestrato).
Cass. civ. n. 12164/1989
Per configurare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione di libertà personale, quale ne sia il grado e la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per imporla, potendosi il sequestro realizzare, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficiano la volontà di autodeterminarsi. Ai fini della consumazione del reato deve aversi riguardo al momento della privazione di fatto della libertà di movimento del soggetto passivo, anche se avvenuta con mezzi ingannevoli e senza violenza o minaccia, se attraverso essi si è voluto conseguire l'ingiusto profitto, come mezzo della liberazione. Una volta accertato il momento della privazione di fatto della libertà di locomozione è irrilevante che il soggetto passivo abbia preso coscienza dell'avvenuto sequestro solo successivamente.
Cass. civ. n. 625/1989
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto, cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente si identifica in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che abbia rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella ipotesi in cui imputati detenuti avevano sequestrato agenti di custodia per ottenere in cambio della liberazione un atto amministrativo — sospensione dell'ordine di trasferimento — pur soggetto ad immediata revoca).
Cass. civ. n. 11011/1988
Il semplice possesso di banconote provenienti dal pagamento di somme versate per ottenere la liberazione del sequestrato, in uno alle contraddizioni incorse nel tentativo di giustificarne la provenienza, pur essendo chiaramente indicativo di violazione della legge penale, non è sufficiente, in assenza di altri elementi almeno indiziari e sintomatici, a configurare la ricorrenza del concorso del possessore in sequestro a scopo di estorsione, ma integra la fattispecie di particolare ricettazione prevista dall'art. 648 bis c.p.
Cass. civ. n. 10426/1988
Non è applicabile la diminuzione di pena prevista dall'art. 630, quarto comma c.p. per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, qualora la liberazione della vittima, pur non preceduta dal pagamento del prezzo, sia stata sottoposta alla espressa condizione di tale pagamento sia pure in un momento successivo.
Cass. civ. n. 922/1988
Nel caso di successione di leggi penali nel tempo, una volta stabilito, tenendo conto della disciplina complessiva risultante dalle norme precettive e sanzionatorie che la legge successiva è sfavorevole, quest'ultima deve essere applicata nella sua interezza senza che possa tenersi conto di disposizioni singolarmente più favorevoli. Pertanto nel vigore dell'art. 630 c.p. nel testo della L. 14 ottobre 1974, n. 497, più favorevole di quello di cui alla legge modificatrice 18 maggio 1978, n. 191, non è applicabile l'attenuante della liberazione del sequestrato senza il pagamento del riscatto introdotto con tale legge successiva.
Cass. civ. n. 5577/1987
Per l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 630, quinto comma c.p., in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non è necessario che l'atteggiamento di collaborazione con la polizia o con l'autorità giudiziaria del concorrente dissociato consegua ad un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza, ben potendo l'agente essere determinato a collaborare per motivi di tornaconto personale o per conseguire una qualsiasi utilità giuridicamente rilevante. La ragione d'essere della norma predetta, infatti, è quella di predisporre una attenuazione di pena nei confronti di chi, muovendosi al di fuori della logica di quell'associazionismo che rende particolarmente pericoloso il reato e particolarmente difficili e complesse le indagini della polizia e dell'autorità giudiziaria si adoperi concretamente per facilitare con il proprio aiuto la raccolta delle prove per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
Cass. civ. n. 3583/1987
L'ipotesi di sequestro di persona seguito dalla morte del sequestrato non configura un concorso di reati ma un unico reato complesso che rientra, pertanto, nella competenza del tribunale e non in quella della corte d'assise.
Cass. civ. n. 2029/1987
La condizione posta dal quarto comma dell'art. 630 c.p., relativa all'applicabilità della diminuente per il concorrente che abbia tenuto un comportamento dal quale sia derivata la liberazione del sequestrato senza il versamento del riscatto, non può rimanere soddisfatta in caso di parziale pagamento del riscatto medesimo.
Cass. civ. n. 13374/1986
Con le modifiche apportate all'originario testo dell'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), divenuto reato tipico della criminalità organizzata, si è cercato di minare alla base le associazioni criminali attraverso la collaborazione di quei concorrenti che, nella prospettiva di una diminuzione di pena, fornissero alla giustizia le notizie utili per un intervento disgregativo dell'organizzazione stessa. Pertanto, ai fini della applicabilità della circostanza attenuante prevista dalla seconda ipotesi del quinto comma dell'art. 630 c.p., che prevede la diminuzione della pena da un terzo a due terzi nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei correi, è necessario non solo che sussista un'associazione criminale, ma anche che tale associazione sia ancora in atto, per cui torni utile agli organi giudiziari o di polizia l'«adoperarsi» del dissociato in relazione all'interruzione dell'attività delittuosa ovvero alla raccolta delle prove decisive per l'individuazione dei concorrenti. (Fattispecie relativa a diniego dell'attenuante a concorrente di associazione già sciolta).
Cass. civ. n. 9814/1986
Per l'applicazione della attenuante speciale della dissociazione (ex art. 630, quarto comma, c.p.) occorre una scissione del concorrente dalla condotta dei correi con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio. È necessario, cioè, che il comportamento del detto concorrente sia oggettivamente rilevante e soggettivamente volontario, pur se non spontaneo, e non determinato da fattori esterni.
Cass. civ. n. 6432/1986
La condizione comune ed imprescindibile posta dalla legge per riconoscere le attenuanti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 630 c.p. è la «dissociazione dagli altri». Ciò sta a significare, anzitutto, che si presuppone che si versi in un'ipotesi di reato associativo o, comunque, plurisoggettivo (non interessa qui il caso dell'unico agente o di più agenti che rinneghino, tutti, l'azione delittuosa), e che uno o più concorrenti — volontariamente anche se non spontaneamente — receda, o recedano, dal pactum sceleris che lo vincola, o li vincola, agli altri. Nel caso del quarto comma, la dissociazione deve estrinsecarsi in concreto nella liberazione dell'ostaggio, non determinata dal conseguimento del prezzo del riscatto, e deve, quindi, esser tale da vincere la resistenza, attiva o tacita, dei correi o da neutralizzarla in qualsiasi modo. Quindi la semplice restituzione alla libertà dell'ostaggio, dopo il pagamento del prezzo della liberazione, non è indice di dissociazione, perché tale non può considerarsi l'adempimento della obbligazione contratta dai sequestratori.
Cass. civ. n. 6262/1986
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione il concetto espressamente indicato dal legislatore di «dissociazione» dai correi deve intendersi come atteggiamento privo di riserve mentali e volto in maniera diretta ad una completa, chiara e concreta indicazione della attività delittuosa commessa e dei suoi autori.
Cass. civ. n. 1553/1986
La previsione del quarto comma dell'art. 630 c.p. (applicazione delle minori pene previste dall'art. 605 c.p. al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione) costituisce una circostanza attenuante in senso tecnico in relazione alla quale va effettuato il giudizio di comparazione fra circostanze di cui all'art. 69 c.p. La circostanza attenuante della liberazione dell'ostaggio senza pagamento del prezzo del riscatto è compatibile con quella concernente la collaborazione del concorrente che offra un aiuto concreto e decisivo al fine di individuare e catturare i complici, trattandosi di attività aventi oggetto diverso in quanto la prima tende a consentire che il sequestro di persona cessi prima del conseguimento del provento del delitto e l'altra a porre lo Stato in grado di realizzare la propria pretesa punitiva. L'elemento rilevante ai fini del cumulo non è dunque la differenza materiale dei comportamenti, ma il diverso oggetto giuridico delle due previsioni.
Cass. civ. n. 1030/1986
Il delitto di sequestro di persona, che è un delitto contro la libertà personale, sussiste allorché si ha la privazione della libertà di agire, intesa come libertà di locomozione, di movimento nello spazio, di libertà di scelta del luogo ove restare. Ne consegue che oltre il delitto di rapina, commette il delitto di sequestro di persona l'agente che limiti la libertà personale della vittima protraendola ben oltre il tempo necessario per la consumazione del reato contro il patrimonio, commesso ed esauritosi nel corso di una mattinata con la riscossione di un assegno estorto alla parte offesa, che aveva attirato e rinchiuso in una mansarda per tutta la giornata.
Cass. civ. n. 11970/1985
La diminuente di cui all'art. 630, quinto comma, c.p. in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, per essere applicata, richiede che si verifichino da parte dell'eventuale beneficiario quei comportamenti di dissociazione che consentono di pervenire, in via prioritaria o su basi di attendibilità, all'individuazione e alla cattura dei concorrenti nel reato. Ne restano esclusi, pertanto, quei contributi successivi che, in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato, confluiscano, attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova, all'accertamento giudiziale delle singole responsabilità. Ne consegue che non è applicabile la circostanza in esame all'imputato che solo al secondo interrogatorio, seguito a distanza di quindici giorni dal primo, assolutamente negativo, si decide a rendere esauriente confessione con il coinvolgimento dei correi già stati individuati, catturati e raggiunti da elementi di responsabilità.
Cass. civ. n. 11878/1985
In tema di sequestro a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., la speciale attenuante della dissociazione, prevista nel quinto comma di detta norma non può essere invocata dal coimputato per il solo fatto di aver collaborato con gli inquirenti, mentre è necessario un suo apporto decisivo per l'individuazione e per la cattura dei concorrenti.
Cass. civ. n. 9549/1985
L'ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione, cui segua, cagionata volontariamente dal colpevole, la morte del sequestrato, ha natura di reato complesso e l'evento di omicidio volontario del sequestrato costituisce aggravante oggettiva da valutarsi — seppure non conosciuta — a carico di tutti i consociati ai sensi dell'art. 118 c.p. In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, il concorrente risponde dell'ipotesi di reato aggravato dalla morte dell'ostaggio anche se non abbia direttamente partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato è conseguenza prevedibile e possibile del sequestro stesso.
Cass. civ. n. 8658/1985
Il sequestro di persona a scopo di estorsione è reato permanente a consumazione anticipata, nel senso che per la sua consumazione è sufficiente che la vittima sia privata della sua libertà di locomozione, non essendo richiesto né che cessi la permanenza né che sia pagato il riscatto. Pertanto, il tentativo è ipotizzabile solo nei limiti in cui non sia iniziata la privazione della libertà dell'ostaggio, pur essendo stati posti in essere atti idonei inequivocabilmente diretti a tal fine.
Cass. civ. n. 7866/1985
L'attenuante della «dissociazione» non si configura allorché l'imputato riveli in udienza alcuni nomi di complici e meglio precisi la sua posizione di correo, in quanto si tratta di elementi che, se non sono seguiti da oggettiva attività di collaborazione con la giustizia, non pongono in essere alcun processo dissociativo. (Nella specie, l'imputato si limitava ad indicare solo alcuni correi, non ne accusava altri, che venivano assolti in primo grado per insufficienza di prove dal delitto di sequestro ma poi condannati in grado di appello senza la «collaborazione» dell'imputato stesso).
Cass. civ. n. 4373/1985
In tema di sequestro di persona, ai fini della concessione della circostanza attenuante della dissociazione diretta a far riacquistare al soggetto passivo la libertà, non è richiesto che la liberazione stessa sia conseguenza di una iniziativa spontanea del dissociato. Occorre invece da un lato che la dissociazione sia volontaria e si realizzi anteriormente alla liberazione dell'ostaggio, prima del pagamento del riscatto, e dall'altro che il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione del sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo.
Cass. civ. n. 1681/1985
Il reato permanente consiste nella protrazione volontaria dell'attività antigiuridica per un tempo più o meno lungo, dopo il momento iniziale della violazione della norma in cui sono stati realizzati condotta ed evento. In detto reato è ravvisabile un duplice precetto e cioè il divieto (o l'obbligo) di una certa attività e l'obbligo di eliminare la situazione illegale. Pur se la consumazione si verifica con la condotta e con l'evento essa continua fino alla cessazione della permanenza per cui può parlarsi di consumazione continuata e di stato di consumazione. Nel sequestro di persona a scopo di estorsione lo stato di consumazione, iniziato con la privazione della libertà personale, si esaurisce normalmente con la riacquistata libertà del sequestrato, con o senza pagamento del riscatto. Tutti i concorrenti rispondono di tale reato fino alla cessazione della permanenza, avendo tutti ideato, programmato, voluto, eseguito il disegno criminoso, consistente nel sequestro di una persona e nella sua liberazione dopo il pagamento del riscatto (salvo diversa decisione successiva alla privazione della libertà personale della stessa), in mancanza di un atteggiamento di recesso dal concorso criminoso, comunque espresso, tanto più necessario alla stregua del richiamato duplice profilo del precetto, comprensivo anche dell'obbligo di far cessare la situazione illegale. Né di tale recesso tiene luogo l'avvenuto arresto di taluno dei concorrenti per altra causa, poiché la circostanza, come non serve a significare che, in mancanza, detti coimputati avrebbero abbandonato il concorso criminoso, non dimostra l'obbligata cessazione della condotta antigiuridica che ben può persistere, sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo morale nello stato di cattività che, peraltro, non vieta nemmeno di concepire, organizzare ed eseguire un delitto operando dall'interno del luogo di custodia o servendosi di altri operatori. La legge applicabile anche a detti concorrenti, in caso di successione di leggi nel tempo è quella vigente al momento della cessazione della permanenza.
Cass. civ. n. 1633/1985
Ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, è irrilevante che il concorrente non abbia partecipato alla ripartizione del riscatto, potendo agire non per un interesse economico proprio, ma per assicurare ad altri l'ingiusto profitto.
Cass. civ. n. 8123/1984
Il delitto previsto dall'art. 630 c.p., si caratterizza come una forma speciale di estorsione qualificata dal fatto che il mezzo intimidatorio usato per commetterla è costituito dal sequestro di persona. Ne deriva che, salvo l'elemento specializzante rappresentato dal sequestro di una persona, tutti gli altri elementi costitutivi del delitto non possono essere che gli stessi, per natura e caratteri, di quelli propri del delitto di estorsione, tra i quali la violenza intesa come generica condizione non incidente su interessi specificamente tutelati e non superiore, in caso di violenza alla persona, alla semplice percossa. (Nella specie, la Suprema Corte ha affermato il concorso col reato di sequestro di persona a scopo di estorsione del delitto di lesioni in danno della vittima).