Cass. pen. n. 2664 del 7 aprile 1986
Testo massima n. 1
Presupposto del reato di violenza privata è che il fatto di violenza o minaccia non sia specificamente preveduto come reato o aggravante di reato da un'altra disposizione di legge. In tale ipotesi il titolo speciale di violenza privata viene assorbito senza riguardo per la sua maggiore o minore gravità, e prevale il reato-fine.
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