Cass. pen. n. 275 del 14 gennaio 1986
Testo massima n. 1
Il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile un'ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina.
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