Cass. pen. n. 6262 del 26 giugno 1986

Testo massima n. 1


In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione il concetto espressamente indicato dal legislatore di «dissociazione» dai correi deve intendersi come atteggiamento privo di riserve mentali e volto in maniera diretta ad una completa, chiara e concreta indicazione della attività delittuosa commessa e dei suoi autori.

Testo massima n. 2


In tema di dissociazione nel reato di sequestro a scopo di estorsione, nessun valore, ai fini della operatività della attenuante, deve attribuirsi, sul piano soggettivo, alla ragione della collaborazione del concorrente. Invero il legislatore ha inteso unicamente creare uno strumento idoneo a provocare una frattura fra i correi con conseguente disfacimento del vincolo delinquenziale.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE