Cass. pen. n. 7400 del 11 luglio 1986

Testo massima n. 1


La sottrazione, con violenza o minaccia, di denaro o altra cosa mobile alla vittima, costituisce rapina e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, quando la pretesa nasca da un fatto illecito e non possa, quindi, assumere la consistenza di un diritto e ricevere, come tale, alcuna tutela davanti al giudice. (Fattispecie relativa ad impossessamento di un motociclo, mediante violenza e minaccia esercitate sul proprietario, allo scopo di conseguire il prezzo dello smercio di sostanza stupefacente).

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