Art. 628 – Codice penale – Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , mediante violenza alla persona [581] o minaccia , s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene , è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1];
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613];
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 27040/2025
L'aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., ritenuta configurabile in relazione al delitto di lesioni personali, non rimane assorbita nel delitto di rapina, del pari contestato, nel caso in cui la violenza esercitata dal soggetto agente sia esorbitante rispetto a quella necessaria a integrare tale più grave fattispecie delittuosa. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, per la configurabilità di tale circostanza, è sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del delitto–fine e che, a tale scopo, il predetto si sia avvalso del delitto-mezzo).
Cass. civ. n. 9599/2025
Il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito.
Cass. civ. n. 7663/2025
In tema di rapina, le diverse condotte di violenza o minaccia finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto mediante impossessamento di cose mobili altrui, con sottrazione ai rispettivi detentori, dànno luogo ad autonomi tentativi di rapina, unificabili sotto il vincolo della continuazione, nel caso in cui, singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in specie, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, siano dotate di una propria completa individualità, integrando, invece, un unico tentativo di rapina nel diverso caso in cui risultino animate da un'unica volontà e dalla continua determinazione, priva di interruzioni o di desistenze, sì da costituire singoli momenti di una sola azione. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la pluralità di autonomi delitti tentati in relazione a quattro accessi degli imputati alla medesima abitazione, effettuati nell'arco temporale di oltre una settimana, in esito al compimento di plurimi sopralluoghi, al reperimento di armi, di arnesi da scasso e di telefoni cellulari, alla dettagliata pianificazione delle modalità esecutive dell'azione predatoria e alla ripartizione dei ruoli, senza che l'illecito fosse portato a compimento per cause sempre indipendenti dalla volontà dei soggetti agenti).
Cass. civ. n. 28061/2024
In tema di rapina, l'agire professionale, violento e organizzato non è sufficiente "ex se" per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso. (In motivazione, la Corte ha individuato gli indici idonei ad ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso nella consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, negli espliciti richiami all'appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere).
Cass. civ. n. 25445/2024
In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).
Cass. civ. n. 19938/2024
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio la nullità della sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norma riguardante la determinazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo nel caso in cui, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità).
Cass. civ. n. 18883/2024
Il delitto di pirateria, alla luce del combinato disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. nav. e della definizione contenuta nell'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689, è integrato da atti di depredazione, le cui connotazioni sono ricavabili dalle condotte descritte agli artt. 628 e 629 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di pirateria della condotta estrinsecatasi nella sottrazione del motore di un barchino, effettuata, con manovra di abbordaggio, da membri dell'equipaggio di un motopeschereccio che navigava in acque internazionali contigue al mare territoriale italiano).
Cass. civ. n. 14652/2024
In tema di rapina, il giudice, nel caso in cui due o più aggravanti speciali, di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., concorrono con una o più aggravanti comuni, determina la pena base all'interno della cornice edittale prevista dall'art. 628, comma quarto, cod. pen. ed opera successivamente gli aumenti obbligatori per le ulteriori aggravanti comuni, entro i limiti di cui agli artt. 63 e 66 cod. pen.
Cass. civ. n. 10202/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa per la quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, una volta disposta la trasmissione degli atti, il pubblico ministero diviene nuovamente "dominus" dell'azione penale con la conseguente facoltà di contestare ulteriori aggravanti, essendogli precluso il solo esercizio dell'azione penale per il reato come originariamente qualificato).
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 49940/2023
Il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in "malam partem" al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione).
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 46210/2023
In caso di concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l'aggravante ad effetto speciale più grave, opera, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale e, all'esito, effettua gli eventuali aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti di cui all'art. 66 cod. pen. (Fattispecie in tema di rapina pluriaggravata, commessa anteriormente alla modifica dell'art. 628 cod. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).
Cass. civ. n. 23931/2023
In tema di competenza per territorio relativa a delitto tentato, l'ultimo atto diretto a commettere il reato, cui è necessario far riferimento ex art. 8, comma 4, cod. proc. pen., deve essere inteso nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o l'evento non si è verificato, restando indifferente la circostanza che esso sia astrattamente riconducibile ad un'autonoma figura di reato. (Fattispecie in tema di tentata rapina, in cui l'ultimo atto diretto alla sua commissione integrava, "ex se", il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo).
Cass. civ. n. 22906/2023
concorso di persone nel reato continuato - Prova dell'associazione anche attraverso i reati scopo - Fattispecie. Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, in cui la Corte ha ritenuto carente la motivazione della decisione di condanna per non aver individuato, con specificità, né gli indicatori dell'autonomia dell'associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie, nè il ruolo dei singoli partecipi al sodalizio).
Cass. civ. n. 21089/2023
La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel quale l'imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all'azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale).
Cass. civ. n. 4244/2023
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-octies, cod. pen. non è necessario che la condotta del soggetto agente sia determinata da motivi attinenti all'esercizio dell'attività professionale del sanitario o presupponga un rapporto tra quest'ultimo e il paziente, essendo sufficiente che l'aggressione violenta o minacciosa sia realizzata contestualmente all'esercizio in atto dell'anzidetta attività. (Fattispecie relativa a rapina commessa in danni di due farmaciste durante lo svolgimento della loro attività professionale).
Cass. civ. n. 30488/2022
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.
Cass. civ. n. 12597/2017
È configurabile il reato di rapina impropria nel caso in cui sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità. (Fattispecie in cui l'imputato aveva, per assicurarsi l'impunità, aggredito e usato violenza nei confronti di agenti di polizia giudiziaria che lo avevano sorpreso in flagranza a impossessarsi della cosa altrui).
Cass. civ. n. 49490/2017
In tema di rapina, si configura la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quater, cod. pen., nell'ipotesi in cui il reato venga commesso nei confronti di persona che, dopo aver compiuto un'operazione bancaria ed essersi allontanata dall'istituto di credito, abbia fatto ingresso nella vettura. (In motivazione la S.C. ha aggiunto che la sussistenza dell'aggravante prescinde dal fatto che la vittima nel fruire dei servizi bancari abbia materialmente prelevato del denaro contante).
Cass. civ. n. 14305/2017
Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato).
Cass. civ. n. 27619/2016
In tema di rapina, è configurabile l'aggravante della minaccia commessa con armi, prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., nel caso in cui venga utilizzata una siringa con ago innestato per minacciare la vittima. (In motivazione la Corte ha affermato la natura di arma impropria di una siringa completa di ago, presentando essa evidenti caratteristiche che, in un contesto aggressivo, la rendono utilizzabile per l'offesa alla persona).
Cass. civ. n. 11357/1987
Ricorrono gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di rapina qualora la violenza, consistente nel buttare una persona giù dal letto, sia finalizzata all'impossessamento del denaro che la stessa tenga sotto il materasso.
Cass. civ. n. 10086/1987
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'azione compiuta da più persone riunite, prevista per il delitto di rapina dall'art. 628, terzo comma, n. 1 c.p., ha rilevanza la simultanea ed effettiva presenza di una pluralità di soggetti che valga da sostegno ed incoraggiamento all'opera dell'autore materiale nel luogo e nel momento della consumazione della rapina, con effetti fisici e psicologici sulla vittima, di cui viene eliminata o diminuita la forza di reazione. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza dell'aggravante, l'imputato era riuscito nell'intento di perquisire la vittima ed impossessarsi del danaro grazie al concorrente atteggiamento del suo complice, il quale mostrò di tenere nascosta nel giubbotto una pistola).
Cass. civ. n. 10075/1987
Sussiste il delitto di rapina aggravata, di cui all'art. 628, terzo comma n. 2 c.p., qualora la violenza, che caratterizza tale reato e lo differenzia da quello di furto, consista nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire, che può essere procurata anche mediante l'uso di sostanze stupefacenti o con qualsiasi altro mezzo.
Cass. civ. n. 4744/1987
In tema di azioni delittuose che si concretino in sequestro di persona e rapina, qualora la privazione della libertà personale si protragga per un lungo spazio di tempo (come sono le dieci ore), oltre il momento nel quale siano state consumate distinte ed autonome rapine in danno della vittima, sia pure in conseguenza di un identico e costante disegno criminoso, la condotta posta in essere, successivamente alla rapina, ha una propria autonomia e concorre materialmente con la rapina stessa.
Cass. civ. n. 4137/1987
Il delitto di rapina si consuma nel momento in cui la cosa, pur rimanendo nella sfera di vigilanza del soggetto passivo, entra nell'orbita della disponibilità dell'agente, non avendo giuridica rilevanza né il criterio spaziale inerente al luogo entro il quale opera il dominio del rapinato, né il criterio temporale relativo alla durata del possesso da parte dell'agente. (Nella fattispecie l'imputato fu sorpreso dalle forze dell'ordine mentre, dopo aver conseguito l'impossessamento violento della refurtiva, teneva a bada le parti lese sotto la minaccia di una pistola).
Cass. civ. n. 1587/1987
Nel reato di rapina aggravata il sequestro di persona costituisce modalità di esecuzione della rapina stessa quando la privazione della libertà personale è limitata al tempo strettamente necessario per la consumazione del reato; se altrimenti detta privazione si protrae per un tempo apprezzabile dopo la consumazione della rapina, costituisce reato autonomo.
Cass. civ. n. 764/1987
Il cliente di una prostituta che, a fronte della prestazione mercenaria effettuata, ottenga la restituzione della somma di danaro versata per essa, con violenza o minaccia, commette il delitto di rapina in quanto, trattandosi di negozio nullo per illiceità della causa, il pagamento effettuato non è ripetibile e il profitto conseguito dall'agente con la sua azione è, quindi, ingiusto, così come ingiusto è il danno per la vittima.
Cass. civ. n. 752/1987
In tema di rapina, la consumazione del delitto si realizza non appena l'agente si sia impossessato, con violenza o minaccia, della cosa, e cioè allorché la cosa sottratta passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima del relativo potere di dominio o di vigilanza. Ne consegue che anche un possesso temporaneo della cosa vale ad integrare il momento consumativo, in quanto anche in tal caso le possibilità di recupero della refurtiva potrebbero avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa pienamente realizzatasi. (Nella specie, la merce fu recuperata dagli agenti di polizia solo dopo la cessazione del conflitto a fuoco ingaggiato dai malviventi).
Cass. civ. n. 226/1987
Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, non è necessario che l'ingiusto profitto sia costituito da una utilità di natura patrimoniale, ma è sufficiente anche la sola finalità di umiliare la persona offesa. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la rapina, derubricandola in danneggiamento aggravato, poiché gli imputati avevano gettato subito in mare l'orologio violentemente sottratto alla vittima al fine di danneggiarlo o disperderlo).
Cass. civ. n. 14458/1986
In tema di rapina aggravata dal numero delle persone, la suddetta aggravante è configurabile anche se la violenza o la minaccia, commessa materialmente da uno solo dei concorrenti, è, comunque, esercitata in maniera indiretta anche dagli altri compartecipi presenti nel luogo e nel momento in cui essa viene posta in essere. Infatti, la ragione dell'aggravamento deriva non già dalla maggiore pericolosità insita nella partecipazione di più soggetti nel medesimo reato, ma dal maggiore effetto intimidatorio che la presenza di più persone esercita sull'animo o sulla volontà della vittima.
Cass. civ. n. 12855/1986
Si configura il delitto di rapina anche quando la derelizione della cosa da parte della vittima avvenga ad opera della stessa purché essa vittima si trovi nella piena soggezione del suo oppressore. Infatti, in tal caso, si è in presenza di un atto puramente materiale cui non può attribuirsi rilevanza alcuna, posto che manca ogni possibilità di scelta tra il male minacciato e la consegna della cosa.
Cass. civ. n. 10138/1986
Il reato di sequestro di persona è assorbito dal reato di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, n. 2 c.p.) soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifichi e si esaurisca col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non, invece, quando ne precede l'attuazione, con carattere di reato assolutamente autonomo, anche se finalisticamente collegato con quello successivo (come la rapina), ancora da porre in esecuzione.
Cass. civ. n. 7400/1986
La sottrazione, con violenza o minaccia, di denaro o altra cosa mobile alla vittima, costituisce rapina e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, quando la pretesa nasca da un fatto illecito e non possa, quindi, assumere la consistenza di un diritto e ricevere, come tale, alcuna tutela davanti al giudice. (Fattispecie relativa ad impossessamento di un motociclo, mediante violenza e minaccia esercitate sul proprietario, allo scopo di conseguire il prezzo dello smercio di sostanza stupefacente).
Cass. civ. n. 7062/1986
Per configurarsi il tentativo di rapina, non è sufficiente che l'attività dell'agente sia virtualmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia e che la direzione degli atti sia univoca, ma è necessario, altresì, che sussista la prova manifesta della volontà di conseguire l'intento criminoso in relazione ad un fatto non astrattamente considerato, sebbene concretamente delineato con la contestazione accusatoria, pur potendo, l'intenzione criminosa, essere desunta anche da comportamenti esteriori dell'agente che non abbiano, comunque, un incerto significato. (Fattispecie in tema di assoluzione per insufficienza di prove dal reato di tentata rapina contestata ad un imputato che si era fermato ad una certa distanza — 200 metri — da un casello autostradale, possibile obiettivo della rapina, e trovato in possesso di un'arma e di oggetti di travisamento).
Cass. civ. n. 3154/1986
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non è concedibile in astratto per il delitto di tentata rapina, poiché — anche a voler optare per la tesi della compatibilità della predetta attenuante col delitto tentato — le modalità del fatto criminoso non sono tali da fornire la certezza che il danno (che si sarebbe verificato) sarebbe stato di speciale tenuità e cioè «lievissimo».
Cass. civ. n. 11407/1985
Nel caso in cui taluno, qualificandosi falsamente come agente di polizia, si introduca nell'abitazione altrui ed effettui una perquisizione, nel corso della quale si impossessa di alcuni oggetti, è configurabile il delitto di rapina, perché la perquisizione costituisce atto di coazione.
Cass. civ. n. 10579/1985
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è assorbito in quello di rapina impropria, ma concorre con esso, poiché, la violenza, pur essendo elemento costitutivo comune dei due reati, quando viene esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale, lede anche l'interesse consistente nel normale funzionamento e nel prestigio della pubblica amministrazione.
Cass. civ. n. 8261/1985
Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, costituisce minaccia idonea anche una pistola giocattolo, impugnata in scarse condizioni di visibilità, poiché essa può avere forza coercitiva e far sorgere ugualmente la rappresentazione di pericolo per effetto del quale è impedita la libera determinazione della volontà della vittima.
Cass. civ. n. 1683/1985
In tema di rapina l'integrità delle riparazioni, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., deve sussistere nei confronti di tutte le persone danneggiate, comprese quelle che hanno subito la violenza o, in alternativa, la minaccia.
Cass. civ. n. 498/1985
Le aggravanti previste dai nn. 1 e 2 dell'ultimo comma dell'art. 628 c.p., come modificato dalla legge n. 497 del 1974 non conservano il carattere di autonomia loro riconosciuto sotto il vigore del testo normativo precedente, onde è escluso l'aumento di pena per ogni singola ipotesi.
Cass. civ. n. 5911/1984
Il sequestro di persona costituisce una semplice modalità di esecuzione della rapina, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 628 comma terzo n. 2 c.p., quando la privazione della libertà personale è limitata al tempo strettamente necessario per la consumazione della rapina. Qualora, invece, la detta privazione si protrae per un tempo apprezzabile dopo la consumazione della rapina, senza necessità ai fini della consumazione stessa, costituisce reato autonomo di sequestro di persona in concorso materiale con la rapina aggravata.
Cass. civ. n. 4230/1984
In tema di rapina, ai fini della minaccia costitutiva del reato anche un'arma scarica o inefficiente può avere forza coercitiva e idoneità a rappresentare il pericolo in vista del quale è impedita la libera determinazione della volontà della vittima.
Cass. civ. n. 6202/1982
Perché si configuri la minaccia che rappresenta l'elemento materiale costitutivo del delitto di cui all'art. 628 c.p., è sufficiente che il pregiudizio minacciato, con parole o con atti, in modo espresso o tacito, sia astrattamente idoneo a produrre di norma l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo. (Nella specie, i giudici di merito con motivazione ritenuta corretta ed esaminata dalla Suprema Corte, avevano posto in evidenza l'atteggiamento arrogante e la iattanza dei ricorrenti, uno dei quali espresse esplicita minaccia di percosse in danno della vittima al momento dell'impossessamento di un ciclomotore).
Cass. civ. n. 1927/1981
Per la sussistenza del delitto di rapina non occorre che vi sia identità tra autore della violenza o della minaccia ed autore dell'impossessamento della cosa mobile altrui, purché il primo abbia agito per rendere possibile la condotta del secondo. Inoltre, il profitto cui tende la condotta delittuosa può anche non essere di natura patrimoniale e proprio del soggetto attivo. Né rileva che l'impossessamento e il profitto siano conseguiti attraverso l'imposizione di un rapporto apparentemente negoziale. (Nella specie gli imputati, previa distribuzione di manifestini e diffusione di slogans a favore della autoriduzione dei prezzi avevano fatto irruzione in un supermercato ed avevano costretto, con violenze fisiche e minacce, il gestore dello stesso ad ordinare agli addetti alla cassa di esigere soltanto la metà del prezzo delle merci esposte in vendita, sia in favore dei partecipanti alla manifestazione contro il carovita, sia di chiunque altro avesse effettuato acquisti).
Cass. civ. n. 10270/1980
Per la configurabilità del delitto di furto e quindi del delitto di rapina, di cui il furto costituisce una componente essenziale, non si richiede lo scopo dell'agente di procurare a sé o ad altri un profitto di natura economica, ma è al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta. (Fattispecie in cui nel ricorso si era prospettata la tesi che si trattasse di violenza privata e non di rapina, avendo i colpevoli agito a scopo di rappresaglia).
Cass. civ. n. 14937/1977
In tema di rapina (consumata o tentata) l'aver messo una persona in stato di incapacità di agire, anche limitatamente al tempo necessario per la commissione del reato, integra l'aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 2, c.p. Perciò l'aggravante sussiste anche se il rapinatore si dà alla fuga, dopo aver cagionato lo stato momentaneo di incapacità.