Art. 628 – Codice penale – Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , mediante violenza alla persona [581] o minaccia , s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene , è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1];
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613];
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16931/2025
Integra il delitto di rapina impropria la condotta chi, dopo essersi rifornito di carburante presso un distributore con l'ausilio dell'addetto alla erogazione, si allontani senza corrispondere il prezzo e minacciando quest'ultimo, posto che la sottrazione, in quanto condotta a forma libera, può realizzarsi in esito ad una proposta di acquisto apparentemente lecita, ma viziata da riserva mentale, ed essere seguita, poi, dall'uso della minaccia o della violenza, finalizzate a consolidare il possesso del bene sottratto.
Cass. civ. n. 9599/2025
Il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito.
Cass. civ. n. 7663/2025
In tema di rapina, le diverse condotte di violenza o minaccia finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto mediante impossessamento di cose mobili altrui, con sottrazione ai rispettivi detentori, dànno luogo ad autonomi tentativi di rapina, unificabili sotto il vincolo della continuazione, nel caso in cui, singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in specie, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, siano dotate di una propria completa individualità, integrando, invece, un unico tentativo di rapina nel diverso caso in cui risultino animate da un'unica volontà e dalla continua determinazione, priva di interruzioni o di desistenze, sì da costituire singoli momenti di una sola azione. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la pluralità di autonomi delitti tentati in relazione a quattro accessi degli imputati alla medesima abitazione, effettuati nell'arco temporale di oltre una settimana, in esito al compimento di plurimi sopralluoghi, al reperimento di armi, di arnesi da scasso e di telefoni cellulari, alla dettagliata pianificazione delle modalità esecutive dell'azione predatoria e alla ripartizione dei ruoli, senza che l'illecito fosse portato a compimento per cause sempre indipendenti dalla volontà dei soggetti agenti).
Cass. civ. n. 28061/2024
In tema di rapina, l'agire professionale, violento e organizzato non è sufficiente "ex se" per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso. (In motivazione, la Corte ha individuato gli indici idonei ad ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso nella consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, negli espliciti richiami all'appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere).
Cass. civ. n. 25445/2024
In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).
Cass. civ. n. 24553/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.
Cass. civ. n. 23395/2024
In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile - sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto -, e non può automaticamente farsi coincidere con una rapina, ove le circostanze di tempo e di luogo in cui quest'ultima si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la rapina subita dal sub-vettore inidonea ad integrare il caso fortuito ex art. 1693 c.c., in considerazione del fatto che era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un'altra partita di merce da parte dello stesso vettore).
Cass. civ. n. 21616/2024
In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non è associato.
Cass. civ. n. 20320/2024
In tema di estorsione, l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., può concorrere con quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., posto che la prima presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, mentre la seconda postula la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento delle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate mercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa.
Cass. civ. n. 19938/2024
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio la nullità della sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norma riguardante la determinazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo nel caso in cui, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità).
Cass. civ. n. 18883/2024
Il delitto di pirateria, alla luce del combinato disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. nav. e della definizione contenuta nell'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689, è integrato da atti di depredazione, le cui connotazioni sono ricavabili dalle condotte descritte agli artt. 628 e 629 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di pirateria della condotta estrinsecatasi nella sottrazione del motore di un barchino, effettuata, con manovra di abbordaggio, da membri dell'equipaggio di un motopeschereccio che navigava in acque internazionali contigue al mare territoriale italiano).
Cass. civ. n. 15429/2024
In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato.
Cass. civ. n. 14655/2024
Le attenuanti che concorrono sia con aggravanti soggette a giudizio di comparazione che con un'aggravante che non lo consente in modo assoluto (circostanza "privilegiata" o a blindatura forte) devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, ove questo si concluda con valutazione di equivalenza, trova applicazione la pena comminata per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata".
Cass. civ. n. 14652/2024
In tema di rapina, il giudice, nel caso in cui due o più aggravanti speciali, di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., concorrono con una o più aggravanti comuni, determina la pena base all'interno della cornice edittale prevista dall'art. 628, comma quarto, cod. pen. ed opera successivamente gli aumenti obbligatori per le ulteriori aggravanti comuni, entro i limiti di cui agli artt. 63 e 66 cod. pen.
Cass. civ. n. 10202/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa per la quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, una volta disposta la trasmissione degli atti, il pubblico ministero diviene nuovamente "dominus" dell'azione penale con la conseguente facoltà di contestare ulteriori aggravanti, essendogli precluso il solo esercizio dell'azione penale per il reato come originariamente qualificato).
Cass. civ. n. 8012/2024
E'affetto da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottato in carenza di potere ed idoneo a cagionare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento, emesso fuori udienza, con cui il presidente di sezione del tribunale, senza essersi pronunziato sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza e di giudizio direttissimo, restituisce gli atti al pubblico ministero sul rilievo che non era stato previsto un turno per la celebrazione collegiale del richiesto giudizio direttissimo.
Cass. civ. n. 6225/2024
La richiesta di rideterminazione "in executivis" della pena applicata con sentenza irrevocabile di patteggiamento, presentata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale, diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, deve rispettare lo schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., e, in caso di mancato accordo tra le parti, il giudice dell'esecuzione può provvedere "ex officio" alla rideterminazione solo nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità abbia determinato di per sé l'illegalità della pena, e non anche nel caso in cui essa possa conseguire a valutazioni discrezionali, eventuali ed incerte. (Fattispecie relativa a richiesta di rideterminazione della pena patteggiata per il delitto di tentata rapina impropria, presentata - all'indomani della sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale - nelle forme ordinarie di cui all'art. 666 cod. proc. pen., nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione, rilevando che la pronuncia di incostituzionalità non aveva reso la pena illegale in astratto, ma avrebbe potuto renderla tale in concreto solo all'esito di valutazioni discrezionali sulla sussistenza della attenuante della lieve entità e sul suo bilanciamento con le circostanze aggravanti).
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 51673/2023
In tema di rapina, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. sussiste anche nel caso in cui lo stato di incapacità di agire, procurato alla vittima, perduri per il solo tempo strettamente necessario a consentire all'agente di impossessarsi dei beni, non rilevando la successiva reazione della persona offesa. (Conf.: n. 14937 del 1977,
Cass. civ. n. 51324/2023
In tema di estorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi.
Cass. civ. n. 49940/2023
Il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in "malam partem" al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione).
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 46221/2023
L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).
Cass. civ. n. 46210/2023
In caso di concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l'aggravante ad effetto speciale più grave, opera, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale e, all'esito, effettua gli eventuali aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti di cui all'art. 66 cod. pen. (Fattispecie in tema di rapina pluriaggravata, commessa anteriormente alla modifica dell'art. 628 cod. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).
Cass. civ. n. 46208/2023
In tema di rapina, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.3-bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta sia tenuta all'interno di un capannone adibito a rimessa di automezzi aziendali o del titolare dell'azienda.
Cass. civ. n. 43364/2023
Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale sia strumentale anche al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza sia nota all'agente.
Cass. civ. n. 39836/2023
In tema di estorsione, nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., la cui configurabilità è correlata alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria, ma non quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, che postula un'ulteriore esternazione, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato.
Cass. civ. n. 38288/2023
L'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. sussiste nel caso in cui il fatto sia commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa senza necessariamente impedirla, essendo sufficiente che questa sia anche solo ostacolata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la mancata consumazione della rapina conseguente alla pronta reazione della persona offesa non è idonea a provocare un'automatica esclusione dell'aggravante in oggetto).
Cass. civ. n. 37070/2023
In tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità.
Cass. civ. n. 30775/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità.
Cass. civ. n. 25274/2023
In tema di rapina, è legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma primo, cod. pen., posto che la prima punisce più severamente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di una pluralità di persone, idonea a determinare una più incisiva capacità criminale del gruppo, mentre la seconda sanziona più gravemente la maggiore forza intimidatrice derivante dalla violenza o della minaccia promanante simultaneamente da più persone compresenti all'azione predatoria, cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima.
Cass. civ. n. 29044/2023
Integra il delitto di rapina impropria la condotta di colui che, non avendo partecipato alla sottrazione della cosa mobile altrui, riceva immediatamente dopo dall'agente il provento della sottrazione e ponga in essere violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità, sempre che sia consapevole dell'illecita sottrazione del bene consegnatogli.
Cass. civ. n. 37861/2023
Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene.
Cass. civ. n. 14489/2022
In tema di rapina, benché l'ambito di operatività dell'art. 61, n. 5, cod. pen., di portata più ampia, coincida con quello dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis) cod. pen. allorché la condotta avvenga in un «luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa», l'aggravante prevista dall'art. 628 prevale, in quanto speciale, su quella comune di cui all'art. 61, n. 5, avendo inteso il legislatore, per il delitto di rapina, sanzionare più gravemente una condotta ritenuta particolarmente negativa.
Cass. civ. n. 17320/2022
La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen.
Cass. civ. n. 36178/2021
In tema di rapina, l'elemento oggettivo del reato può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una cosa qualora questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggio minatorio nei confronti della persona al fine di annnullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. (Fattispecie in cui l'azione violenta era consistita nella contemporanea rottura dei vetri delle portiere anteriori di vettura ferma al semaforo da parte di due persone travisate).
Cass. civ. n. 1009/2021
La circostanza aggravante di cui all'art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (già prevista dall'art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575) si applica anche ai reati che, contemplati nella menzionata disposizione, siano rimasti allo stadio del tentativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che la norma deve essere interpretata secondo l'intenzione del legislatore, identificabile nella volontà di contrastare più efficacemente le condotte di chi, colpito da una misura di prevenzione, commetta taluni reati, a prescindere dunque dall'essere consumati o solo tentati).
Cass. civ. n. 37919/2020
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, 3-ter) cod. pen. nell'ipotesi di rapina commessa all'interno di un taxi, da considerarsi mezzo di trasporto pubblico, atteso che il servizio si rivolge ad un'utenza indifferenziata previo stazionamento in luogo pubblico, è regolamentato con tariffe amministrativamente predeterminate e sussiste obbligo a contrarre in caso di richiesta.
Cass. civ. n. 29215/2020
In tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente - al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità - anche in epoca anteriore all'impossessamento, che si risolva, comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi (nelle specie, le forze dell'ordine) conseguentemente indotti, contro la propria volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa. (Fattispecie in cui gli imputati avevano strategicamente predisposto nelle vicinanze dell'istituto di credito assaltato numerosi veicoli abbandonati di traverso, così creando un cordone di accesso invalicabile, che aveva ostacolato l'intervento difensivo e facilitato la fuga).
Cass. civ. n. 33482/2019
Ricorre il delitto di tentata rapina aggravata dalle "più persone riunite", ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., allorché un soggetto abbia fatto temporaneo ingresso, a fini di sopralluogo, all'interno di un istituto bancario, uscendo contestualmente all'arrivo del correo autore dell'attività esecutiva e trattenendosi all'esterno per offrire copertura a quest'ultimo in prossimità del veicolo utilizzato per la fuga dopo l'intervento del personale di vigilanza.
Cass. civ. n. 21988/2019
Nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che questa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza da parte di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante in esame in un caso di rapina tentata in cui uno dei due complici, durante l'azione, si era nascosto alla vista della persona offesa ed aveva poi aiutato l'autore della condotta esecutiva a darsi alla fuga).
Cass. civ. n. 36431/2019
La contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. (Fattispecie relativa a rapina ai danni di un furgone portavalori in cui l'aggravante è stata ravvisata nel tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, nella attenta pianificazione dello stesso, nelle modalità brutali di realizzazione, nell'impiego di uomini e mezzi, nell'uso di armi con esplosione di colpi e nel compimento dell'atto in pochi minuti, comprovanti una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti nel luogo di commissione del reato, sia stato autorizzato).
Cass. civ. n. 16819/2019
È configurabile il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene, anche per un uso meramente momentaneo, e ne perda il controllo durante l'utilizzo da parte dell'agente, il quale, in tal modo, consegue l'autonoma disponibilità della cosa. (Fattispecie in cui l'imputato non si era limitato a richiedere un passaggio alla persona offesa, ma l'aveva percossa e si era impossessato del suo ciclomotore, allontanandosi).
Cass. civ. n. 39711/2018
Integra il delitto di rapina anche la condotta di sottrazione di un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottratta .
Cass. civ. n. 34056/2018
Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità.
Cass. civ. n. 36926/2018
In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto.
Cass. civ. n. 41005/2018
L'accertata induzione nel soggetto passivo dello stato di incapacità di volere o di agire al fine di sottrargli cose mobili costituisce circostanza aggravante della rapina che, in tal caso, è da ritenersi reato complesso costituito dalla fusione del reato di furto con quello di procurata incapacità. (Fattispecie relativa alla somministrazione di un medicinale che aveva procurato alla vittima la perdita di conoscenza).
Cass. civ. n. 12597/2017
È configurabile il reato di rapina impropria nel caso in cui sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità. (Fattispecie in cui l'imputato aveva, per assicurarsi l'impunità, aggredito e usato violenza nei confronti di agenti di polizia giudiziaria che lo avevano sorpreso in flagranza a impossessarsi della cosa altrui).
Cass. civ. n. 49490/2017
In tema di rapina, si configura la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quater, cod. pen., nell'ipotesi in cui il reato venga commesso nei confronti di persona che, dopo aver compiuto un'operazione bancaria ed essersi allontanata dall'istituto di credito, abbia fatto ingresso nella vettura. (In motivazione la S.C. ha aggiunto che la sussistenza dell'aggravante prescinde dal fatto che la vittima nel fruire dei servizi bancari abbia materialmente prelevato del denaro contante).
Cass. civ. n. 14305/2017
Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato).
Cass. civ. n. 27619/2016
In tema di rapina, è configurabile l'aggravante della minaccia commessa con armi, prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., nel caso in cui venga utilizzata una siringa con ago innestato per minacciare la vittima. (In motivazione la Corte ha affermato la natura di arma impropria di una siringa completa di ago, presentando essa evidenti caratteristiche che, in un contesto aggressivo, la rendono utilizzabile per l'offesa alla persona).
Cass. civ. n. 33775/2016
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante.
Cass. civ. n. 47905/2016
In tema di delitto di rapina, nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia, come modalità dell'azione della sottrazione è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente, direttamente collegata all'azione di apprensione del bene. (La S.C., in motivazione, ha precisato che, in tal caso, deve aversi riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente).
Cass. civ. n. 11467/2015
Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo).
Cass. civ. n. 22098/2015
In tema di rapina impropria, il reato di cui all'art. 628 c.p. può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa venga sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza del titolare, essendo irrilevante che la refurtiva sia stata abbandonata immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di rapina impropria consumata e non tentata in relazione alla condotta dell'imputata, che, dopo aver conseguito, anche se per breve tempo, il possesso della refurtiva, la abbandonava sulla via della fuga).
Cass. civ. n. 23678/2015
L'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di rapina pronunciata nei confronti di imputato che, vantando un credito riconducibile ad una cessione di stupefacenti, era entrato in casa dei genitori del cessionario, e, aggredito il padre di quest'ultimo, gli aveva strappato di dosso la catenina d'oro).
Cass. civ. n. 2542/2015
In tema di rapina, le diverse condotte di violenza o minaccia finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto mediante impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, costituiscono autonomi tentativi di rapina, unificabili sotto il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di rapina, pur in presenza di molteplici atti di violenza o minaccia, allorché gli stessi siano sorretti da un'unica volontà e continua determinazione, che non registri interruzioni o desistenze in modo da costituire singoli momenti di una sola azione.
Cass. civ. n. 21890/2014
Al fine della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento del delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Nella fattispecie l'aggravante è stata riconosciuta in relazione al travisamento realizzato indossando una leggera calza di seta).
Cass. civ. n. 2907/2014
Il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 c.p. all'ultimo comma dell'art. 628 c.p., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve qualificarsi di natura formale o dinamica, e deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'attuale terzo comma della disposizione normativa prevista per il delitto di rapina. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di mantenimento della coerenza del sistema repressivo, alle quali è funzionale lo strumento del rinvio formale o dinamico, impongono l'adeguamento della disposizione del comma secondo dell'art. 629 c.p. ed il riferimento all'attuale terzo comma dell'art. 628 c.p., norma alla quale "puntava" il testo precedente alla riforma del 2009).
Cass. civ. n. 3604/2014
In tema di rapina, quando la privazione della capacità di agire non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione del delitto, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, è preclusa, in ragione del principio di specialità, la possibilità della applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628 comma terzo n. 2 c.p., che rimane assorbita dal concorrente reato di sequestro di persona.