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Art. 628 — Rapina

Art. 628 — Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [ 581 2 ] o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 927 euro a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

  1. 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [ 585 2 ], o da persona travisata, o da più persone riunite [ 112 n. 1 ];
  2. 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire [ 605, 613; c. nav. 1137 ];
  3. 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis;
  4. 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
  5. 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
  6. 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
  7. 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

  1. 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [ 585 2 ], o da persona travisata, o da più persone riunite [ 112 n. 1 ];
  2. 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire [ 605, 613; c. nav. 1137 ];
  3. 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis;
  4. 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
  5. 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
  6. 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
  7. 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 49490/2017

In tema di rapina, si configura la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-quater, cod. pen., nell’ipotesi in cui il reato venga commesso nei confronti di persona che, dopo aver compiuto un’operazione bancaria ed essersi allontanata dall’istituto di credito, abbia fatto ingresso nella vettura. (In motivazione la S.C. ha aggiunto che la sussistenza dell’aggravante prescinde dal fatto che la vittima nel fruire dei servizi bancari abbia materialmente prelevato del denaro contante).

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Cass. pen. n. 14305/2017

Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l’intervento dell’avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell’imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest’ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato).

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Cass. pen. n. 12597/2017

È configurabile il reato di rapina impropria nel caso in cui sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l’impunità. (Fattispecie in cui l’imputato aveva, per assicurarsi l’impunità, aggredito e usato violenza nei confronti di agenti di polizia giudiziaria che lo avevano sorpreso in flagranza a impossessarsi della cosa altrui).

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Cass. pen. n. 47905/2016

In tema di delitto di rapina, nell’ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l’estremo della minaccia, come modalità dell’azione della sottrazione è “in re ipsa”, senza che vi sia bisogno di un’ulteriore attività minacciosa da parte dell’agente, direttamente collegata all’azione di apprensione del bene. (La S.C., in motivazione, ha precisato che, in tal caso, deve aversi riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell’assistere impotente all’apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell’agente).

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Cass. pen. n. 33775/2016

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario che l’appartenenza dell’agente a un’associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante.

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Cass. pen. n. 27619/2016

In tema di rapina, è configurabile l’aggravante della minaccia commessa con armi, prevista dall’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., nel caso in cui venga utilizzata una siringa con ago innestato per minacciare la vittima. (In motivazione la Corte ha affermato la natura di arma impropria di una siringa completa di ago, presentando essa evidenti caratteristiche che, in un contesto aggressivo, la rendono utilizzabile per l’offesa alla persona).

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