Cass. pen. n. 9814 del 24 settembre 1986

Testo massima n. 1


Per l'applicazione della attenuante speciale della dissociazione (ex art. 630, quarto comma, c.p.) occorre una scissione del concorrente dalla condotta dei correi con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio. È necessario, cioè, che il comportamento del detto concorrente sia oggettivamente rilevante e soggettivamente volontario, pur se non spontaneo, e non determinato da fattori esterni.

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