Cass. pen. n. 3705 del 26 marzo 1987

Testo massima n. 1


La distinzione tra l'ipotesi delittuosa di deviazione di acque, di cui all'art. 632 c.p. e quella di furto di acqua va individuato nel fatto che forma oggetto della prima ipotesi consistente nella deviazione dell'intero complesso delle acque, mentre si ha furto nel caso in cui il prelievo concerne una sola porzione o quantità dell'acqua mobilizzata mediante il parziale distacco dalla massa complessiva, senza una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico da quello preesistente.

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