Cass. pen. n. 10227 del 19 ottobre 1988

Testo massima n. 1


Deve considerarsi sufficiente, perché un furto possa qualificarsi consumato e non tentato (non avendo rilevanza alcuna l'elemento spaziale e quello temporale ai fini della distinzione) che la cosa sottratta sia passata nell'esclusivo dominio dell'agente anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore; tale evento non può essere configurato diversamente nell'ipotesi in cui un intervento successivo alla sottrazione, pur nell'immediatezza di essa, abbia impedito al ladro di assicurarsi il profitto.

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