Cass. pen. n. 4996 del 22 aprile 1988

Testo massima n. 1


Il delitto di violenza privata è di natura sussidiaria nel senso che esso è ravvisabile ogni qual volta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica e si consuma quando l'altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l'azione abbia un effetto continuativo, vertendosi in materia di delitto istantaneo.

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