Cass. pen. n. 922 del 29 gennaio 1988

Testo massima n. 1


Nel caso di successione di leggi penali nel tempo, una volta stabilito, tenendo conto della disciplina complessiva risultante dalle norme precettive e sanzionatorie che la legge successiva è sfavorevole, quest'ultima deve essere applicata nella sua interezza senza che possa tenersi conto di disposizioni singolarmente più favorevoli. Pertanto nel vigore dell'art. 630 c.p. nel testo della L. 14 ottobre 1974, n. 497, più favorevole di quello di cui alla legge modificatrice 18 maggio 1978, n. 191, non è applicabile l'attenuante della liberazione del sequestrato senza il pagamento del riscatto introdotto con tale legge successiva.

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