Cass. pen. n. 1909 del 9 febbraio 1989

Testo massima n. 1


Il delitto di simulazione si consuma allorché sono iniziate le indagini a seguito della denuncia sporta. Ne consegue che la resipiscenza del denunciante può assurgere ad evento impeditivo del delitto quando sia piena, spontanea ed immediata e sia posta in essere prima che inizino le indagini dirette ad accertare il fatto nella sua materialità e a ricercare i suoi autori.

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