Cass. pen. n. 1909 del 9 febbraio 1989
Testo massima n. 1
Il delitto di simulazione si consuma allorché sono iniziate le indagini a seguito della denuncia sporta. Ne consegue che la resipiscenza del denunciante può assurgere ad evento impeditivo del delitto quando sia piena, spontanea ed immediata e sia posta in essere prima che inizino le indagini dirette ad accertare il fatto nella sua materialità e a ricercare i suoi autori.