Cass. pen. n. 3926 del 17 marzo 1989

Testo massima n. 1


Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 comma secondo, c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), occorre che esista uno specifico precetto contenuto in una legge ordinaria o in un regolamento o in un'ordinanza amministrativa prescriventi le modalità per l'esercizio delle attività di lavoro particolarmente rumoroso, per cui, in mancanza di tale precetto, l'esercizio dell'attività lavorativa rumorosa deve ritenersi legittimo.

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