Art. 659 – Codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici , è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 24397/2022
Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., la condotta del gestore di un pubblico esercizio (nella specie, di un bar) che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso all'Autorità od allo "ius excludendi", che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.
Cass. civ. n. 14750/2020
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo "ius excludendi" o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.
Cass. civ. n. 31279/2017
In tema di immissioni sonore, deve ritenersi sussistere l'illecito amministrativo ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali; è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 1, quando il fatto costitutivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al mero superamento di limiti di rumore; deve poi ritenersi integrata la contravvenzione ex art. 659 c.p., comma 2, qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse, però, da quelle impositive di limiti di immissione acustica (riconosciuta, nella specie, la responsabilità ex art. 659, 1 comma, per il gestore i un locale il cui impianto di aereazione superava i limiti di normale tollerabilità).
Cass. civ. n. 34920/2015
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'attività di un bar regolarmente autorizzato dall'autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte ed all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un "mestiere rumoroso", in quanto l'uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all'esercizio dell'attività autorizzata, con la conseguenza che il superamento, mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Cass. civ. n. 5735/2015
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, c.p., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 c.p., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.
Cass. civ. n. 8351/2015
La contravvenzione di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'insistente abbaiare di un cane per una notte intera, sebbene ad intervalli).
Cass. civ. n. 13015/2014
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 659, comma secondo, cod. pen., ma l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), in applicazione del principio di specialità contenuto nell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Cass. civ. n. 23529/2014
Integra il reato previsto dall'art. 659, comma primo, c.p., l'esercizio di una discoteca i cui rumori, in ora notturna, provocano disturbo al riposo delle sole persone abitanti nell'edificio in cui è ubicato il locale, se il fastidio non è limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, in quanto la propagazione delle emissioni sonore estesa all'intero fabbricato è sintomatica di una diffusa attitudine offensiva e della idoneità a turbare la pubblica quiete.
Cass. civ. n. 20954/2011
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità. (Fattispecie relativa all'accertamento della natura molesta della musica riprodotta ad alto volume e di notte in un "disco pub", nonché degli schiamazzi degli avventori dello stesso, mediante la testimonianza resa dagli inquilini dello stabile in cui era sito il locale).
Cass. civ. n. 47298/2011
La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.
Cass. civ. n. 18517/2010
Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone l'organizzazione di feste e cerimonie all'interno di uno scantinato di edificio condominiale che si protraggano per ore con schiamazzi, rumori e abuso di strumenti sonori, idonei a diffondersi all'interno e all'esterno dello stabile con pregiudizio della tranquillità di un numero indeterminato di persone. (Nella specie, il frastuono determinato dalle feste, che avevano frequenza bisettimanale, era tale da far vibrare le strutture murarie del fabbricato e da impedire di tenere conversazioni normali o di ascoltare la televisione negli altri appartamenti di esso).
Cass. civ. n. 9414/2010
La fattispecie contravvenzionale di esercizio di una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità, non può essere integrata dall'emissione di vibrazioni non produttive di rumore.
Cass. civ. n. 13000/2009
Integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'art. 659, comma primo, c.p., il fatto di colui che, per più giorni, si dia a schiamazzi e grida notturne, alla guida di una autovettura i cui pneumatici faccia reiteratamente stridere, percorrendo in un senso e in quello opposto le strade di un centro abitato.
Cass. civ. n. 23866/2009
Nell'ipotesi di esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità, la carica di lesività del bene giuridico protetto sia dall'art. 659, comma secondo, c.p., sia dall'art. 10, comma secondo, della L. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), consistente nella quiete e tranquillità pubblica, è presunta "ope legis" ed è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall'art. 10 citato, qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia.
Cass. civ. n. 29375/2009
Integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone la gestione, sia pure per motivi di cinofilia e senza fine di lucro od organizzazione imprenditoriale, di un canile ubicato in zona agricola e regolarmente autorizzato, esercitata in modo da non impedire la diffusione in una vasta area circostante di non tollerabili rumori dovuti al continuo abbaiare degli animali.
Cass. civ. n. 1466/2008
Integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 659, comma primo, c.p. la condotta idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, realizzata nell'esercizio dell'attività di un «pub» che risulti rumorosa per effetto di un uso smodato dei mezzi tipici della stessa ovvero perché svolta senza l'adozione delle cautele necessarie ad evitare la diffusione delle emissioni di rumore.
Cass. civ. n. 10296/2007
È integrato il reato previsto dall'art. 659, comma primo, c.p., nel caso in cui gli imputati abusino degli strumenti vocali, eccedenti la normale tollerabilità, consistenti in esercitazioni di canto, impedendo lo studio di ragazzi in età scolare ed in genere il riposo delle persone, nonostante le segnalazioni, le denunce, la sentenza interdittiva del giudice di pace e la diffida inviata dall'amministratore dello stabile.
Cass. civ. n. 1075/2007
L'esercizio di un mestiere rumoroso in violazione dei limiti stabiliti dalla legge speciale può integrare, oltre che l'illecito amministrativo previsto dalla c.d. legge quadro sull'inquinamento acustico, anche la fattispecie contravvenzionale del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, potendosi accertare in concreto che dall'esercizio del mestiere rumoroso sia derivato, non solo il mero superamento dei limiti di emissioni sonore, ma anche la lesione o la messa in pericolo della quiete pubblica, riferita alla media sensibilità delle persone nell'ambito del quale dette emissioni si verificano.
Cass. civ. n. 1561/2007
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, può integrare la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod.pen, non essendo applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma primo, estraneo all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo della legge n. 447 del 1995, che tutela genericamente la salubrità ambientale. (Fattispecie relativa ad un'orchestrina che si esibiva all'interno di un bar).
Cass. civ. n. 2875/2007
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 c.p., esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge, è riferibile alla sola violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore, atteso che la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, L. n. 447 del 1995.
Cass. civ. n. 7962/2007
Il reato di cui all'art. 659, comma primo, c.p., si realizza quando si sia verificato un disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, indipendentemente dal fatto che i lamentati rumori, che eccedevano la normale tollerabilità, siano stati o meno conseguenza dell'esercizio di una professione o mestiere rumoroso. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza del reato, a seguito dell'attivazione di un rumoroso impianto di condizionamento d'aria utilizzato da un laboratorio di sartoria, sito in un edificio di civile abitazione).
Cass. civ. n. 9835/2007
L'esercizio di un mestiere rumoroso, quale la gestione di un villaggio turistico all'interno del quale si svolge attività di animazione, integra la contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., quando le emissioni sonore, oltre che eccedere i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, superano il limite della normale tollerabilità, a nulla rilevando che la società di animazione fosse gestita da soggetto diverso da colui che gestiva il villaggio turistico, essendo quest'ultimo obbligato a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare che le emissioni sonore provochino il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
Cass. civ. n. 23130/2006
Integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 659, primo comma, c.p. la condotta idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni di in numero indeterminato di persone, che sia posta in essere, seppure non siano superati i limiti di rumorosità di cui all'art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997, nello svolgimento di attività di per sé rumorosa, perché l'agente è comunque tenuto alle cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie relativa alla condotta del responsabile di un ambulatorio medico dai cui impianti di climatizzazione ed elettrogeno provenivano rumori che per intensità e durata superavano i limiti di normale tollerabilità).
Cass. civ. n. 30773/2006
Il reato di cui all'art. 659 comma primo c.p. resta assorbito in quello previsto al comma secondo del medesimo articolo, avente medesima obiettività giuridica e natura di reato di pericolo concreto, se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso come quello di panificatore. Difatti, nel caso dell'esercente il mestiere rumoroso, la fattispecie di cui al primo comma risulta integrata in via autonoma solo se l'attività svolta eccede il normale esercizio della professione o costituisce un uso smodato dei mezzi tipici di essa.
Cass. civ. n. 23072/2005
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone determinato dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi (nella specie rumori causati dal transito dei veicoli su un tronco autostradale), il rispetto dei limiti di tollerabilità, fissati dalla normativa speciale (L. n. 447 del 1995 e successive modifiche introdotte con il D.P.R. n. 142 del 2004 e relativi allegati che stabiliscono limiti diversi per le diverse fasce in considerazione), esclude la sussistenza del primo comma dell'art. 659 c.p.
Cass. civ. n. 530/2005
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi (nella specie, attività industriale) integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, legge n. 447 del 1995, mentre la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 c.p. è circoscritta alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore.
Cass. civ. n. 25103/2004
Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che non è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato da quella concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p.
Cass. civ. n. 32468/2004
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 659 c.p. il superamento dei limiti di immissioni sonore prescritti dalla legge per l'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, sempre che sia in concreto accertata l'offesa del bene tutelato della quiete pubblica, giacché l'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non ha implicitamente abrogato il reato anche se punisce con una sanzione amministrativa il superamento dei limiti delle immissioni sonore. (La Corte ha rilevato che le due disposizioni tutelano due beni giuridici diversi: la quiete pubblica e l'inquinamento acustico).
Cass. civ. n. 16686/2003
Correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, c.p. per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.
Cass. civ. n. 24018/2002
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'ipotesi del mestiere di per sé stesso rumoroso va tenuta distinta da quella dell'uso, nel corso di qualsiasi attività, di mezzi rumorosi, giacché in quest'ultimo caso trova applicazione non il secondo, bensì il primo comma dell'art. 659 c.p., sempre che vi sia stato concreto disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. (Nel caso di specie si è ritenuto che configurasse il reato di cui al primo comma dell'articolo in questione l'uso continuato, per quindici ore al giorno, di «cannoncini spaventapasseri» nell'esercizio di attività agricola, di per sé non rumorosa).