Art. 659 – Codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici , è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 31279/2017

In tema di immissioni sonore, deve ritenersi sussistere l'illecito amministrativo ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali; è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 1, quando il fatto costitutivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al mero superamento di limiti di rumore; deve poi ritenersi integrata la contravvenzione ex art. 659 c.p., comma 2, qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse, però, da quelle impositive di limiti di immissione acustica (riconosciuta, nella specie, la responsabilità ex art. 659, 1 comma, per il gestore i un locale il cui impianto di aereazione superava i limiti di normale tollerabilità).

Cass. civ. n. 6986/1993

Il non impedire gli strepitii di un merlo indiano esposto sulla pubblica via, esclusa al traffico, integra, per le caratteristiche dei suoni emessi dal volatile, il reato di cui all'art. 659 c.p.

Cass. civ. n. 6349/1993

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 659 c.p. occorre distinguere l'ipotesi del mestiere rumoroso per sé stesso da quella dell'uso, nel corso dell'esercizio di una qualsiasi attività, di mezzi rumorosi, e ciò perché se il mestiere non è, di per sé stesso, rumoroso, ma comporta soltanto l'uso di mezzi rumorosi, trova applicazione non il secondo bensì il primo comma, dell'art. 659 c.p., sempreché vi sia concreto disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. (Con riferimento al caso di specie la Cassazione ha escluso che tra le attività «necessariamente» rumorose non rientrano quelle agricole).

Cass. civ. n. 4140/1993

Il reato previsto dall'art. 659, comma primo, c.p. è un reato di pericolo. Pertanto, per la sua configurazione, non è necessaria la prova del reale disturbo provocato al riposo ed alle occupazioni delle persone, ma è necessario che gli schiamazzi o i rumori superino i limiti della normale tollerabilità e siano obiettivamente idonei a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone.

Cass. civ. n. 2486/1993

La contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), è configurabile non solo quando (attesa la sua natura di reato di pericolo), la condotta posta in essere sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone e purtuttavia una sola di queste si sia, in concreto, lamentata, ma anche quando sia leso semplicemente l'interesse di una singola persona, atteso che, pur avendo la norma specificamente ad oggetto la tutela dell'ordine pubblico, tale tutela ben può estendersi anche alla tranquillità del privato, dal momento che la violazione di questa ultima non può avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica.

Cass. civ. n. 712/1993

In tema di applicabilità dell'art. 659 c.p., deve escludersi che nella eventualità nella quale il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone sia conseguenza di attività rumorosa esercitata dalla stessa pubblica amministrazione, si versi in ipotesi di discrezionalità di questa e perciò in campo che sarebbe sottratto al sindacato del giudice ordinario. Ciò perché non viene in questione la valutazione dell'uso del potere discrezionale della amministrazione pubblica in relazione al pubblico interesse, trattandosi, invece, di accertare se la persona fisica che rappresenta l'organo, nell'esercitare il suo potere, anche se conformemente alle prescrizioni dell'amministrazione di appartenenza, abbia o meno improntato il suo comportamento alle prescrizioni dettate a protezione dell'interesse protetto dalla norma penale.

Cass. civ. n. 319/1993

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659, comma secondo, c.p. la rumorosità non va valutata in astratto, sulla base di specifiche disposizioni di legge, bensì in concreto, tanto che qualsiasi attività lavorativa può essere qualificata «mestiere rumoroso» allorquando, per le modalità di esecuzione e per i mezzi di cui si avvale, sia produttiva di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità, a nulla rilevando che tale attività sia o meno contemplata come mestiere rumoroso dalla autorità amministrativa. Da ciò discende la irrilevanza della origine e della natura del rumore prodotto, che può derivare dalle caratteristiche proprie della attività esercitata, o dalle specifiche apparecchiature occorrenti all'esercizio normale del ciclo lavorativo, ovvero anche da una singola apparecchiatura o da un solo apparato pure non indispensabile, il cui uso sia però ritenuto utile ai fini di assicurare il ciclo della lavorazione come da orientamento di questa Corte. (Fattispecie relativa all'esercizio di locale di ballo).

Cass. civ. n. 7954/1992

Una volta accertati, da un lato, la natura obiettivamente rumorosa di una determinata attività lavorativa e, dall'altra, la inosservanza delle prescrizioni che ne regolano l'esercizio, è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 comma secondo c.p., l'indagine circa l'intensità e la tollerabilità o meno, in concreto, dei rumori. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, è stata affermata la sussistenza del reato con riguardo all'esercizio, in ora non consentita, di un frantoio oleario funzionante con motore elettrico che muoveva la macina e il nastro trasportatore).

Cass. civ. n. 6928/1992

Tra le due distinte ipotesi contravvenzionali previste dall'art. 659 c.p. è ammissibile il concorso; tuttavia perché l'esercizio di una professione o di un mestiere, rumoroso per sé stesso, possa configurare il reato di disturbo arrecato con mezzi non aventi riferimento all'esercizio di professioni o mestieri, deve essere realizzato con abuso dell'agente. Solo l'abuso, e cioè l'aggiunta di rumori che siano eccedenti quelli che sono propri dell'ordinario esercizio della professione o del mestiere, è punibile a norma della prima parte del suddetto art. 659 c.p., ma non il disturbo causato dall'esercizio di un'attività atta di per sé a disturbare, perché questa è illegittima solo in quanto esercitata contro le disposizioni di legge o le prescrizioni amministrative.

Cass. civ. n. 6211/1992

L'art. 6 del regolamento della L. 25 marzo 1985, n. 106, emanato con D.P.R. 1 agosto 1988, n. 404, vieta anche il sorvolo con deltaplano di agglomerati di case. Tale divieto è relativo alla circolazione aerea di deltaplani e pertanto la sua inosservanza, sanzionata amministrativamente, non esclude il concorso con il reato contravvenzionale di cui all'art. 659 c.p. attesa la diversità dei beni giuridici tutelati (in particolare la quiete pubblica nella contravvenzione).

Cass. civ. n. 2908/1992

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 comma secondo c.p., la rumorosità non va valutata in astratto, bensì in concreto, tanto che qualsiasi attività lavorativa può essere qualificata mestiere rumoroso allorquando, per le modalità di esecuzione e per i mezzi di cui si avvale, sia produttiva di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità, a nulla rilevando né l'origine e la natura del rumore, né che l'attività espletata sia, o non, contemplata come mestiere rumoroso dall'Autorità amministrativa.

Cass. civ. n. 300/1992

Il crinale che separa le due autonome fattispecie criminose configurate nell'art. 659 c.p. è costituito dalla fonte, o tipo, del rumore prodotto, poiché, ove esso provenga dall'esercizio di una professione o mestiere rumoroso, ossia quando le vibrazioni acustiche siano connaturate all'esercizio di una attività lavorativa in genere, la condotta di chi le produce deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 659 comma secondo c.p. per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o di prescrizioni della autorità, a prescindere dall'intensità del rumore e dalla generalità, o meno, delle persone che ne vengono investite, perché la violazione dei limiti imposti da quei provvedimenti normativi postula una presunzione di turbativa della pubblica tranquillità che va ritenuta iuris et de iure per il semplice fatto della violazione delle disposizioni. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa ma siano ad essa estranee, ricorre allora l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 659 c.p. per la quale necessita che i rumori, gli schiamazzi, l'abuso di strumenti o di segnalazioni, il suscitare o non impedire gli strepiti di animali, investano la generalità delle persone e superino la normale tollerabilità in modo da disturbare le occupazioni od il riposo delle persone.

Cass. civ. n. 2530/1990

L'ignoranza della legge penale, considerata con riguardo al nuovo testo dell'art. 5, c.p., come risulta formulato a seguito della decisione della Corte costituzionale del 24 marzo 1988, n. 364, non può essere invocata da chi, professionalmente inserito in un determinato campo di attività, non si informi sullo stato delle norme che disciplinano il campo stesso e che possono agevolmente essere acquisite alla conoscenza del soggetto. (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità dell'esimente nei confronti di imputato, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere eseguito quale operaio attività rumorose, con uso di martello pneumatico, contro le prescrizioni della vigente ordinanza sindacale, il quale aveva preteso di essere assolto per errore o ignoranza scusabile in quanto la qualità di dipendente non gli imponeva di rendersi edotto delle prescrizioni delle autorità in materia).

Cass. civ. n. 13035/1989

In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, il concetto di rumore ha un valore naturalistico e non giuridico: non possono, insomma, considerarsi rumorosi un atto ovvero un'azione soltanto perché producono vibrazioni sonore, senza accertare, in ogni caso, se la frequenza o la potenza delle vibrazioni abbiano superato la soglia delle normale sopportabilità. (Nella specie la corte, dopo aver premesso che anche il rumore prodotto da un autobus può essere eccessivo ed integrare la contravvenzione de qua, ha annullato la decisione dei giudici di merito, ritenendo che sia indispensabile accertare il grado di rumorosità del veicolo al fine di stabilire se il livello sonoro non rientri nell'ambito dei rumori molesti connessi con la circolazione stradale vietati dall'art. 112 ovvero, addirittura, annoverabile nel tollerato contesto del traffico stradale).

Cass. civ. n. 7386/1989

La norma incriminatrice ex art. 659, secondo comma, c.p. è norma incompleta od imperfetta, in quanto il precetto in essa contenuto, non è pienamente formulato ed ha bisogno di integrazione con il richiamo a disposizioni di altre leggi o di provvedimenti amministrativi che debbono essere specificamente diretti a disciplinare e determinare le modalità dell'esercizio dell'attività di lavoro rumoroso. In mancanza di siffatte norme integratrici, l'esercizio di un qualsiasi mestiere rumoroso, anche in ossequio al diritto alla libertà di lavoro, deve considerarsi legittimo, fatta salva, comunque, la tutela in sede civile in favore dei vicini che si ritenessero lesi da rumori, scotimenti od immissioni, esorbitanti la normale tollerabilità. (Fattispecie in cui è stato ritenuto non pertinente il richiamo, contenuto nella sentenza del pretore, al diritto del cittadino al pieno sviluppo della propria personalità ed alla salvaguardia della propria salute ex artt. 3 e 32 Cost., e ritenuta, viceversa, che l'eventuale lesione dei diritti soggettivi o interessi legittimi possano essere tutelati attraverso il ricorso alla giustizia civile ovvero, contro l'inerzia della P.A. all'emanazione di idonei provvedimenti, al giudice amministrativo).

Cass. civ. n. 3926/1989

Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 comma secondo, c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), occorre che esista uno specifico precetto contenuto in una legge ordinaria o in un regolamento o in un'ordinanza amministrativa prescriventi le modalità per l'esercizio delle attività di lavoro particolarmente rumoroso, per cui, in mancanza di tale precetto, l'esercizio dell'attività lavorativa rumorosa deve ritenersi legittimo.

Cass. civ. n. 8694/1988

L'esistenza di un'autorizzazione amministrativa a svolgere un'attività rumorosa non crea, a favore del beneficiario, un diritto oggettivo perfetto, perché l'esercizio dell'attività autorizzata deve pur sempre esplicarsi nell'ambito delle leggi e delle prescrizioni a tutela della quiete, le quali vietano di arrecare disturbo al riposo delle persone.

Cass. civ. n. 9862/1987

L'oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 659 c.p. è, oltre alla pubblica tranquillità la quiete privata da ricomprendere anch'essa nel concetto di ordine pubblico. Conseguentemente il ridotto ambito delle molestie non esclude la configurabilità del reato, potendo la contravvenzione ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l'interesse di una singola persona.

Cass. civ. n. 9811/1987

La previsione normativa del cpv. dell'art. 659 c.p., pur lasciando libero l'esercizio di attività lavorative che producono rumori, colpisce quelle che ne emettano in misura superiore a quella consentita da specifiche disposizioni di legge o da prescrizioni dell'autorità. Il superamento dei limiti così fissati postula una presunzione di turbativa della pubblica tranquillità, che va ritenuta iuris et de iure, per il semplice fatto della violazione delle prescrizioni di legge o della autorità amministrativa, sicché diviene superfluo qualsiasi esame circa l'effettività del disturbo del singolo o della collettività.

Cass. civ. n. 13248/1986

Quando i rumori non sono connaturali all'attività lavorativa, ma intenzionalmente eccessivi, estranei o comunque esorbitanti da tale attività, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 659 c.p., anziché quella prevista dal capoverso.

Cass. civ. n. 10238/1986

La norma, di cui all'art. 659 c.p., ha inteso punire l'abuso di strumenti sonori allorché essi vengano adoperati per petulanza, capriccio ed altro biasimevole motivo, purché ci sia la semplice volontarietà del fatto, a nulla rilevando l'esistenza o meno di un dolo, tanto meno specifico. Infatti, l'abuso, quando sussistente, viene colpito a prescindere dal motivo che lo abbia ispirato, mirandosi a salvaguardare l'interesse della collettività alle occupazioni, al riposo, allo svago, quale prioritario rispetto all'incivile eccesso propagativo di suoni e rumori da parte del singolo cui pure vengono consentite emissioni acustiche, ma nei limiti di una tollerabilità rapportata alla media sensibilità dell'ambito sociale che le percepisce.

Cass. civ. n. 9726/1986

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. la potenzialità lesiva dei rumori non deve incidere su di un numero rilevante di persone, ma è sufficiente che arrechi disturbo alla generalità di coloro che sono o si trovano a diretto contatto con il luogo ove i rumori si verificano, come gli occupanti di tutto un condominio o di parte notevole dello stesso.

Cass. civ. n. 8177/1986

In tema di violazione dell'art. 659, secondo comma, c.p., la legge, l'ordinanza od altro provvedimento amministrativo, che integrano la norma incompleta ed imperfetta e concorrono a determinare l'ambito della condotta penalmente rilevante, debbono essere dirette a disciplinare e determinare specificamente le modalità, spaziali o temporali, dell'esercizio dell'attività di lavoro rumoroso. A tale fine sono irrilevanti le disposizioni dettate ad altri scopi — urbanistici o simili — la cui violazione configurerà, qualora ne ricorrano le condizioni, altri reati od infrazioni amministrative ma non il reato in esame.

Cass. civ. n. 6180/1986

Il reato di cui all'art. 659, secondo comma, c.p. postula la esistenza di uno specifico precetto, contenuto in una legge ordinaria, in un regolamento di polizia o in una ordinanza amministrativa emanata dagli organi competenti in conformità al vigente ordinamento giuridico. Ne consegue che in mancanza di specifiche prescrizioni dettate da simili atti normativi non è punibile per violazione della norma in esame colui che abbia esercitato un'attività (come quella attinente ad un laboratorio di falegnameria), che, in quanto rumorosa, arrechi disturbo alle occupazioni od al riposo delle persone.

Cass. civ. n. 5956/1986

Il reato di cui all'art. 659, secondo comma, c.p. (esercizio di professioni o mestieri rumorosi) deve essere considerato permanente, poiché l'azione o l'omissione può essere ininterrottamente continuativa, con possibilità del soggetto di farla cessare. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato titolare di officina meccanica, aveva dedotto che, trattandosi, di reato istantaneo egli non poteva essere punito per un fatto che, al momento in cui fu commesso, non costituiva reato, essendo il mestiere in argomento, poi disciplinato dalle disposizioni del Regolamento di polizia urbana, rumoroso fin da quando la zona era esclusivamente destinata ad attività industriale e priva di abitazioni. La Suprema Corte, invece, affermata la natura permanente del reato, ha ritenuto irrilevante la liceità del precedente comportamento una volta assoggettata a tutela la zona interessata da parte della pubblica autorità).

Cass. civ. n. 4920/1986

La figura di reato di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) si completa nell'art. 66 T.U. leggi P.S., secondo cui l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco. Ne deriva che per la sussistenza del reato occorre che siano fissate le modalità spaziali e temporali in cui sia vietato l'esercizio dell'attività rumorosa. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il ricorrente, esercente un cantiere navale, aveva sostenuto che il provvedimento amministrativo necessario per completare e perfezionare la norma penale, di cui all'art. 659, secondo comma, avrebbe dovuto essere non «una mera previsione regolamentare, ma un provvedimento amministrativo ad hoc, mancante nella specie». La Suprema Corte ha, invece, ritenuto la possibilità di inquadramento dell'attività in una norma del regolamento di polizia municipale).

Cass. civ. n. 11085/1985

L'esercizio di un'attività professionale rumorosa senza la necessaria licenza dell'autorità comunale, ma osservando tutte le prescrizioni sostanziali imposte a riguardo da detta autorità, costituisce violazione del regolamento comunale e non già dell'art. 659, capoverso, c.p. (Nella specie, nel lanificio erano stati trovati in esercizio 10 telai in più rispetto a quelli per cui era stata concessa licenza a suo tempo, che successivamente fu concessa anche per questo).

Cass. civ. n. 11084/1985

L'esercizio di una attività professionale rumorosa in un edificio sorto in una zona di terreno destinata dagli strumenti urbanistici locali ad uso agricolo costituisce violazione della disciplina edilizia e non già il reato di cui all'art. 659, capoverso, c.p.

Cass. civ. n. 10831/1983

Una volta accertata l'esistenza di prescrizioni e regolamenti dell'autorità stabilenti, fra l'altro, la sospensione, in determinate ore, dell'esercizio di professioni e mestieri rumorosi, fra cui rientrano le attività lavorative organizzate in forma industriale, è irrilevante l'indagine circa l'intensità e la tollerabilità dei rumori. (Fattispecie in cui avendo l'autorità amministrativa emanato specifiche disposizioni regolanti l'attività rumorosa di una centrale del latte, è stata ritenuta superflua la detta indagine).

Cass. civ. n. 11490/1980

Per la sussistenza dell'elemento psicologico nel reato di cui all'art. 659 c.p. è sufficiente la volontarietà della condotta e non occorre l'intenzione dell'agente di recare disturbo alla quiete pubblica.

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