Cass. pen. n. 4474 del 29 marzo 1989

Testo massima n. 1


Il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, e che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento.

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