Cass. pen. n. 4474 del 29 marzo 1989
Testo massima n. 1
Il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, e che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento.