Cass. pen. n. 10788 del 27 luglio 1990

Testo massima n. 1


Il delitto di sequestro di persona concorre con quello di rapina quando la privazione della libertà personale della vittima di quest'ultimo reato si sia protratta anche dopo l'avvenuto impossessamento, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione del delitto di rapina.

Testo massima n. 2


Il delitto di sequestro di persona concorre con quello di rapina quando la privazione della libertà personale della vittima di quest'ultimo reato si sia protratta anche dopo l'avvenuto impossessamento, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione del delitto di rapina.

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