Cass. pen. n. 12168 del 6 settembre 1990

Testo massima n. 1


Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o del servizio sussiste tutte le volte che l'atto d'ufficio compiuto dal pubblico ufficiale violi uno qualsiasi dei doveri connessi all'esercizio delle funzioni svolte dal pubblico ufficiale medesimo. È sufficiente pertanto che la scelta discrezionale sia determinata non dalla convenienza ed opportunità della pubblica amministrazione per il miglior raggiungimento dei suoi fini istituzionali ma dall'interesse del privato corruttore.

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