Art. 319 – Codice penale – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Il pubblico ufficiale , che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio , riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32quater].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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