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Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [ 32quater ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 46492/2017

Configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – e non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione, di cui all’art. 318 cod. pen. – lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all’obiettivo di realizzare l’interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la qualificazione ai sensi degli artt. 319 e 321 cod. pen. della condotta di un rappresentante farmaceutico che aveva corrisposto denaro ad un primario ospedaliero in cambio dell’impegno di quest’ultimo a prescrivere a tutti i pazienti un determinato farmaco antitumorale, rilevando che la relativa prescrizione doveva essere frutto di un meditato apprezzamento del quadro clinico del paziente nonché di una valutazione comparativa tra i benefici perseguiti ed i rischi connessi alla terapia farmacologica).

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Cass. pen. n. 17586/2017

In tema di delitti di corruzione, l'”atto d’ufficio”non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione propria, in concorso con quello di turbata libertà degli incanti, nella condotta del pubblico ufficiale che, al fine di favorire l’aggiudicazione di una gara di appalto ad una società, in cambio del versamento di importi in denaro già corrisposti e dell’impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità, si era impegnato anche a sostituire fraudolentemente la proposta tecnica presentata da quest’ultima con altra più adeguata agli standard di gara).
È configurabile il concorso formale tra il reato di corruzione e quello di turbata libertà degli incanti atteso che tali fattispecie criminose tutelano differenti beni giuridici: il primo protegge l’interesse dell’Amministrazione alla fedeltà e all’onestà dei funzionari e, dunque, i principi di corretto funzionamento, buon andamento e imparzialità nell’amministrazione della cosa pubblica; il secondo protegge la libertà di partecipazione alla gara e la regolarità formale e sostanziale del suo svolgimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza custodiale, emessa per i reati corruzione e turbata libertà degli incanti, in relazione ad un accordo illecito intercorso tra il pubblico ufficiale ed il legale rappresentante di una società avente ad oggetto la promessa del primo di favorire la seconda, anche attraverso la fraudolenta sostituzione della proposta tecnica presentata da quest’ultima con altra più adeguata agli standard di gara, nell’aggiudicazione di una gara di appalto in cambio del versamento di importi in denaro già corrisposti e dell’impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità).

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Cass. pen. n. 3606/2017

In tema di corruzione, configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – e non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen. – lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell’an, nel quando o nel quomodo, si conformino all’obiettivo di realizzare l’interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.
Risponde del reato di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e non di quello di traffico di influenze illecite il soggetto che ponga in essere un’attività di intermediazione finalizzata a creare un collegamento tra corruttore e corrotto.

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Cass. pen. n. 40237/2016

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d’ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l’unico reato, permanente, previsto dall’art. 319 cod. pen., con assorbimento della meno grave fattispecie di cui all’art. 318 stesso codice.

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Cass. pen. n. 39008/2016

Non integra il reato di corruzione impropria, secondo la previsione dell’art.318 cod.pen. antecedente alla entrata in vigore della legge 11 giugno 2012 n.190, la condotta del pubblico ufficiale consistita in un generico asservimento agli interessi del privato, qualora non siano determinati o determinabili gli atti in concreto posti in essere a fronte della dazione indebita ricevuta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta indicata integra il reato di corruzione impropria attualmente vigente).

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Cass. pen. n. 10371/1995

È configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l’accordo corruttivo non può integrare l’induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all’accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell’ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo.

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