Cass. civ. n. 16305 del 10 luglio 2009
Testo massima n. 1
La promessa, da parte del venditore di quote sociali, delle dimissioni volontarie di un dipendente della società, qualora comporti le dimissioni nel periodo compreso tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il decorso di un anno dalla celebrazione dello stesso, si configura come promessa del fatto del terzo nulla per contrarietà a norme imperative poste a tutela della donna in osservanza dei principi costituzionali (art. 37 Cost.), atteso che l'art. 1 della L. 9 gennaio 1963, n. 7 (ora art. 35 del D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198) prevede la nullità sia del licenziamento che delle dimissioni volontarie nel periodo di riferimento; né vale ad escludere la nullità la previsione della possibilità di conferma delle dimissioni da parte della lavoratrice all'ufficio del lavoro (quarto comma dell'art. 1 suddetto), in quanto quest'ultima disposizione è volta ad evitare che un divieto posto a tutela della lavoratrice si traduca in un danno per la stessa, e non attribuisce, pertanto, alcuna aspettativa a favore del datore di lavoro o di terzi. Ne consegue la non indennizzabilità, ai sensi dell'art. 1381 c.c., del promissario per la mancata verificazione del fatto del terzo. (Nella specie, alle dimissioni non era seguita la conferma e le stesse erano state dichiarate nulle dal giudice del lavoro).
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