Art. 1381 – Codice civile – Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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