Cass. pen. n. 12928 del 27 settembre 1990

Testo massima n. 1


Il possesso di un'arma clandestina, in mancanza di elementi che possano indurre a ritenere il possessore autore del reato di cui l'arma è oggetto, è fatto in sé idoneo a costituire elemento probatorio preciso del delitto di ricettazione, dato che l'abrasione viene attuata allo scopo di non permetterne l'identificazione e, quindi, di occultare la provenienza illecita delle armi.

Testo massima n. 2


L'acquistare od il ricevere un'arma che sia stata privata dei suoi segni di identificazione, integra il delitto di ricettazione, giacché ai fini dell'identificazione del predetto reato in tema di armi, il reato presupposto può ben concretarsi in quello di cancellazione del numero di matricola dell'arma.

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