Cass. pen. n. 1392 del 5 giugno 1990

Testo massima n. 1


Al fine della concessione della liberazione condizionale, il ravvedimento del condannato non può ritenersi escluso per il solo fatto che quest'ultimo continui a proclamare la sua estraneità ai fatti, qualora risulti che egli, oltre a mantenere una normale buona condotta, abbia tenuto comportamenti positivi e sintomatici, in riferimento ai quali sono orientativi, quelli indicati nell'art. 71 del regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario).

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