Cass. civ. n. 19472 del 19 dicembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di promessa del fatto del terzo, ai sensi dell'art. 1381 c.c., le conseguenze derivanti dal mancato compimento del fatto promesso, per il rifiuto del terzo di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto delle promessa, devono essere graduate sulla base della condotta in concreto mantenuta dal promittente, nel senso che questi è tenuto al mero indennizzo nel caso in cui sia stato diligente nell'attivarsi presso il terzo onde soddisfare l'interesse del promissario ed è obbligato, invece, a risarcire i danni secondo le generali regole risarcitorie allorquando siano ravvisabili colpa o negligenza e il promissario dia la prova degli effettivi danni subiti in conseguenza dell'inadempimento. (Nella specie, relativa ad accordo sindacale con cui un'azienda si era obbligata nei confronti di un lavoratore licenziato a ricollocarlo presso altre aziende del medesimo gruppo industriale, la sentenza di merito, confermata dalla S.C. in base all'enunciato principio, aveva ritenuto la configurabilità di un indennizzo, e non di un risarcimento, a seguito della mancata assunzione del lavoratore da parte di aziende terze).
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