Cass. civ. n. 12507 del 17 dicembre 1993

Testo massima n. 1


In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, l'obbligo del venditore di fare ottenere al compratore il certificato di abitabilità, avendo ad oggetto il fatto del terzo (autorità comunale) ed inquadrandosi quindi nella previsione dell'art. 1381 c.c. è un obbligo incoercibile, sicché il venditore, in caso di inadempimento, può bensì essere tenuto ad indennizzare il compratore, ma non può essere condannato all'adempimento dell'impegno assunto.

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