Cass. pen. n. 9552 del 3 luglio 1990
Testo massima n. 1
Il sequestro di persona a scopo di estorsione è configurato come una figura autonoma di reato e quindi non si pone né come ipotesi aggravata dell'estorsione, dalla quale si distingue per il mezzo usato ed anche per la consumazione, che è indipendente dal conseguimento del profitto; né può considerarsi come ipotesi aggravata di sequestro (disciplinato dall'art. 605 c.p.), dal quale si differenzia per il dolo specifico, costituito dallo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
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