Cass. civ. n. 5721 del 04 marzo 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Natura - Efficacia dichiarativa e non certificativa - Conseguenze - Contestazione del contenuto mediante querela di falso - Esclusione - Impugnazione dinanzi al giudice tributario - Necessità.


L'avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo, espressione della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, ed il suo contenuto non dev'essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso, di cui all'art. 221 c.p.c., dinnanzi al giudice ordinario, bensì, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente nell'atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4824 del 2023

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 221

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