Cass. pen. n. 5554 del 22 maggio 1991

Testo massima n. 1


Il danno derivante da reato tributario, di cui l'amministrazione finanziaria può chiedere il risarcimento mediante la costituzione di parte civile, non coincide con l'importo del tributo evaso, che tutt'al più può costituire la base per la concreta valutazione del danno stesso. Il danno risarcibile è infatti costituito dallo sviamento e turbamento dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'accertamento tributario.

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