Art. 185 – Codice penale – Restituzioni e risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni , a norma delle leggi civili [1168-1169].
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale [2059], obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui [2043-2054].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35857/2024
La violazione del divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina, stante il radicale difetto di capacità del magistrato onorario, la nullità assoluta della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati, anche quelli connessi estranei a tale elenco.
Cass. civ. n. 34232/2024
Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 31108/2024
In tema di rifiuti, il disposto di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, si riferisce ai soli materiali agricoli bruciati come tali e non anche al combustibile liquido e alla carta, posto che la combustione di quest'ultimi determina, per l'ambiente, un pregiudizio superiore rispetto a quello generato dai rifiuti vegetali.
Cass. civ. n. 30615/2024
È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, pur se non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoria assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacrato nello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazione medesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardante il decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Cass. civ. n. 28060/2024
In tema di prove, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da indagato in procedimento connesso, senza che gli siano stati rivolti i prescritti avvisi ed in assenza del difensore, non si estende al successivo rituale interrogatorio del predetto, effettuato mediante richiamo alle prime propalazioni, non operando in tale materia il principio, valevole per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo.
Cass. civ. n. 25243/2024
In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.
Cass. civ. n. 21868/2024
Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, non essendo l'istituto contemplato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'omissione è frutto di una consapevole scelta legislativa).
Cass. civ. n. 21049/2024
La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).
Cass. civ. n. 20905/2024
In tema di IVA, la distruzione di un bene strumentale e soggetto a risarcimento assicurativo - idonea ad interrompere, in linea di principio, il rapporto tra il diritto alla detrazione dell'Iva versata a monte e l'utilizzazione del bene - non comporta il venir meno del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sui canoni di locazione finanziaria pagati successivamente alla sua distruzione, poiché la perdita fiscale del bene non si aggiunge alla sua perdita economica, rientrando la distruzione del bene nel novero degli eventi in cui si declina la normale attività di impresa, ove essa sia debitamente provata o giustificata, risultando irrilevante il rimborso assicurativo in ragione della estraneità del rapporto contrattuale stipulato fra l'utilizzatore del bene, poi distrutto, e il terzo assicuratore, ponendosi su un piano distinto rispetto a quello relativo al contratto di leasing in essere con il concedente.
Cass. civ. n. 20269/2024
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia "successiva" (coniuge e figli) e "originaria" (genitori e fratelli), non é in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito. (Nella fattispecie in esame, nella quale l'attore aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla diffusione, nel corso di una trasmissione radiofonica, di notizie diffamatorie nei riguardi del fratello, deceduto sei anni prima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che non vi fosse prova del danno conseguenza, in termini di rapporto tra soggetto asseritamente diffamato e deducente, senza allegazione e dimostrazione, cioè, di circostanze atte a qualificare la detta relazione tra i congiunti, in modo da poter ipotizzare un effettivo pregiudizio, neppure dal punto di vista del danno morale da sofferenza, tenuto conto del fatto che i due fratelli avevano una differenza di età di quasi vent'anni ed erano vissuti in diverse realtà geografiche, tanto far presumere un'autonomia delle rispettive sfere di vita).
Cass. civ. n. 20028/2024
In tema di discarica abusiva, i residui di lavorazione della pietra di ardesia provenienti dall'attività secondaria di taglio e spacco, effettuata, presso uno stabilimento esterno alla cava, da soggetto autorizzato alla sua coltivazione, non rientrano nel regime derogatorio dei "rifiuti di estrazione" di cui agli artt. 185, comma 2, lett. d), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, ma devono ritenersi rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., come tali sottoposti alla disciplina generale e, pertanto, non abbancabili presso le apposite discariche autorizzate al deposito dei residui litoidi derivanti dall'attività estrattiva.
Cass. civ. n. 16604/2024
In materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi.
Cass. civ. n. 11735/2024
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale; che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile).
Cass. civ. n. 11016/2024
In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto.
Cass. civ. n. 11014/2024
In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
Cass. civ. n. 10065/2024
La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
Cass. civ. n. 9199/2024
All'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione non consegue, in via automatica, la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che tale cessazione deve essere ordinata solo con riguardo alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi in cui l'annullamento della sentenza di appello sia disposto senza rinvio, purché, in tale eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento e una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 8898/2024
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichè l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.
Cass. civ. n. 5277/2024
In tema di diffamazione, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell'eventuale riconducibilità delle stesse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev'essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all'accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all'art. 598 c.p. (Nella specie, la S.C., con riferimento alle dichiarazioni rese, in un procedimento disciplinare, da due commercialisti nei riguardi di un collega che aveva presentato un esposto nei loro confronti, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione, senza verificare se le stesse si fossero mantenute nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria, in considerazione della mancanza di allegazione e prova della diffusione delle suddette dichiarazioni al di fuori del procedimento in questione).
Cass. civ. n. 4252/2024
In tema di valutazione della prova, l'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa che non si sia costituita parte civile non ne mina la credibilità come testimone, trovandosi altrimenti la predetta nell'anomala condizione di dover rinunciare all'esercizio del diritto riconosciutole dall'ordinamento in conseguenza dell'illecito subito per poter essere creduta. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non è offerta al giudice alcuna prova della penale responsabilità in conseguenza dell'avvenuto risarcimento del danno, essendo questo un istituto privatistico, non suscettibile di essere inteso come una confessione tacita, giudiziale o extragiudiziale).
Cass. civ. n. 2360/2024
Il verbale di conciliazione giudiziale non è idoneo a fungere da valido contenitore di una donazione, in quanto privo del necessario rispetto dei requisiti di forma previsti dall'art. 782 c.c.
Cass. civ. n. 48467/2023
In tema di estradizione per l'estero, il difetto di rituale emissione e notificazione all'estradando del decreto di citazione previsto dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen., concernendo l'omessa citazione in giudizio del soggetto nei cui confronti è in corso la procedura, determina una nullità assoluta incidente sul diritto di difesa, non sanabile dalla conoscenza "aliunde" acquisita della data d'udienza, né dalla comparizione della parte. (Fattispecie in cui l'estradando aveva ricevuto solo un avviso di cancelleria per l'udienza fissata per deliberare sulla richiesta di estradizione).
Cass. civ. n. 39119/2023
Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata da nullità derivata ex art. 185 cod. proc. pen. la decisione della corte di appello, in ragione della nullità di quella di primo grado).
Cass. civ. n. 34424/2023
Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale, che aveva rigettato la domanda di accertamento della legittimità della compensazione attuata da un istituto bancario, tra il debito da restituzione al fallimento del saldo attivo di conto corrente ed il credito vantato dalla banca verso la fallita, sull'erroneo assunto che quest'ultimo dovesse essere accertato esclusivamente nelle forme previste per la verifica dello stato passivo).
Cass. civ. n. 34290/2023
In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.
Cass. civ. n. 31867/2023
In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dal convivente della madre del deceduto, il quale si era limitato a dichiararsi convivente della vittima senza nemmeno addurre l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale).
Cass. civ. n. 28352/2023
In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse della parte civile a interloquire nel giudizio di rinvio sulla ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a carico dell'imputato, anche ove non ne venga in discussione la responsabilità penale per il fatto di reato, in quanto si tratta di aspetti suscettibili di incidere sull'entità del risarcimento del danno. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto il conseguente diritto della parte civile a ottenere, secondo il generale criterio della soccombenza, la rifusione della spese di lite sostenute).
Cass. civ. n. 26805/2023
In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina derogatoria sulle terre e rocce da scavo di cui all'art. 185, comma 1, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui le sottrae al regime dei rifiuti, richiede che esse siano riutilizzate a fini costruttivi come sottoprodotto nel medesimo sito nel quale sono state estratte ovvero in un sito diverso, purché, in tal caso, utilizzate in conformità alla disciplina di cui d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, dovendosi intendere per "stesso sito" un'unica area o porzione di terreno, geograficamente definita e determinata ovvero perimetrata, nella quale non ricadono quelle porzioni di territorio distinte e autonome, che non siano in continuità e che abbiano diversa destinazione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la decisione che aveva escluso l'applicazione della disciplina derogatoria sul rilievo che i materiali estratti erano stati riutilizzati in un sito diverso da quello di produzione, senza rispettare la disciplina regolamentare di cui al citato d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120).
Cass. civ. n. 25059/2023
È legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno derivante da lesione alla reputazione veicolata attraverso mezzi diffusivi dei contenuti diffamatori, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro e che il relativo nesso causale sia, in tal caso, di tale evidenza da far sì che l'onere di motivazione da parte del giudice riguardo alla sussistenza del danno morale risarcibile possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive.
Cass. civ. n. 24492/2023
In tema di intercettazioni telefoniche, l'eventuale illegittimità delle operazioni di acquisizione delle utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati, in assenza di una espressa previsione di legge, non determina l'inutilizzabilità delle successive attività di captazione effettuate in base ad autonomi decreti di intercettazione privi di qualsiasi vizio, non sussistendo un principio generale di invalidità derivata riferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità.
Cass. civ. n. 22290/2023
In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
Cass. civ. n. 19611/2023
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. "giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili.
Cass. civ. n. 17358/2023
In caso di annullamento della sentenza di appello per intervenuta prescrizione del reato con rinvio ai soli effetti civili, il giudice civile del rinvio provvede all'accertamento dell'illecito in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni del giudizio civile.
Cass. civ. n. 17169/2023
In tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, l'ordinanza di esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme in quanto è assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il danneggiato che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile).
Cass. civ. n. 14644/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da più reati avvinti dal vincolo della continuazione decorre dalla data di cessazione della continuazione e non già da quella di consumazione degli stessi.
Cass. civ. n. 10898/2023
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.
Cass. civ. n. 7869/2023
In tema di confisca obbligatoria ex art. 644, ultimo comma, cod. pen., la parte civile che ha ottenuto il risarcimento del danno è legittimata, nonostante l'avvenuta costituzione nel processo di cognizione e l'intervenuta statuizione risarcitoria in suo favore, a proporre incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., onde ottenere, in presenza delle condizioni di permanente validità del diritto alla restituzione, la revoca della confisca dell'immobile costituente profitto del delitto di usura, per il quale è stata pronunciata la condanna definitiva, a condizione che dimostri l'esistenza di un fatto nuovo, successivo al giudicato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto nuovo allegato equipara la parte civile al terzo in buona fede, rimasto estraneo al processo).
Cass. civ. n. 7721/2023
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 2363/2023
In tema di confisca di azioni di società di capitali ex art. 187, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'applicazione del disposto di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 2021, n. 238, che limita l'obbligatorietà della misura ai soli beni costituenti profitto del reato, è preclusa dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'ablazione che, consolidando il passaggio della titolarità del bene, costituisce il momento esecutivo della misura di sicurezza.
Cass. civ. n. 1474/2023
In tema di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, il genitore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente è legittimato a costituirsi parte civile "iure proprio" nel processo a carico dell'ex coniuge, in quanto, sopportando l'onere del mantenimento di un soggetto incapace economicamente di farvi fronte da sé, è titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente, al risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 4/2023
In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile.
Cass. pen. n. 42127/2021
La legittimazione passiva del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale sia presente un imputato del cui operato egli debba rispondere per legge, a norma dell'art. 185 cod. pen.
Cass. pen. n. 22780/2021
In tema di risarcimento del danno, le vicende modificative dell'imputazione incidono sul "quantum" della tutela risarcitoria solo quando il fatto subisca modificazioni tali da determinare "ex se" un danno oggettivamente diverso alla persona offesa, assumendo rilievo, per la natura riparatoria e non punitiva di siffatto risarcimento, il pregiudizio oggettivo subito dal danneggiato e non le componenti soggettive inerenti alla persona del danneggiante.
Cass. pen. n. 1997/2020
In tema di danno ambientale, il privato cittadino abitante in zone circostanti al luogo in cui è stato effettuato un deposito incontrollato di rifiuti non è legittimato a costituirsi parte civile per far valere la violazione del diritto al godimento di una natura libera e incontaminata e alla visuale del paesaggio, che comporta un danno risarcibile solo per lo Stato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna risarcitoria in favore della costituita parte civile, rilevando che non risultava provato che essa avesse subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti con conseguenti limitazioni al normale svolgimento della vita).
Cass. pen. n. 4821/2019
Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte civile, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti che caratterizzano la gravità del reato compiuto, ivi compreso il fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 62, n. 5 cod. pen., rileva sul piano oggettivo creando l'occasione o determinando l'insorgere del movente dell'azione delittuosa commessa nei suoi confronti. (Fattispecie di omicidio commesso dal proprietario di un fondo ai danni di soggetto ivi introdottosi nottetempo al fine di perpetrare un furto, in tal modo dando origine allo scontro con l'imputato).
Cass. pen. n. 48086/2018
In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento.
Cass. pen. n. 27045/2016
Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, nel conseguente giudizio di rinvio, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità commissiva, il giudice civile è tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non quelle del diritto civile, essendo in questione, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., innanzi al giudice penale.
Cass. pen. n. 7124/2016
In tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l'agente operava nell'ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell'organizzazione dell'impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati).
Cass. pen. n. 33001/2015
Il danno da reato, patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile ex art. 185 cod. pen. non può essere identificato nel mero fatto nell'avvenuta integrazione dell'illecito previsto dalla fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che il giudice penale, quando afferma la effettiva sussistenza del danno, non può motivare la condanna, anche generica, al risarcimento con affermazioni da cui è desumibile che il pregiudizio è ravvisato "in re ipsa".
Cass. pen. n. 18099/2015
La liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento.
Cass. pen. n. 48461/2013
In tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie relativa al risarcimento disposto in favore di un Comune per effetto di un reato di abuso di ufficio).
Cass. pen. n. 32462/2013
Ai fini della sussistenza della responsabilità civile dell'imprenditore per fatto illecito commesso dal dipendente, non è necessaria l'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro subordinato essendo sufficiente che l'autore del fatto illecito sia legato all'imprenditore temporaneamente od occasionalmente e che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto civilmente responsabile del reato di lesioni volontarie aggravate una società che gestiva una casa di riposo per anziani presso la quale l'imputata svolgeva mansioni di assistente).
Cass. pen. n. 20231/2012
È legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la vittima del reato (nella specie figlio della moglie di quest'ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, considerato che la definitiva perdita di un rapporto di "affectio familiaris" può comportare l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 Cost., sub specie di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la riparazione ex art. 2059 c.c., mentre è, in tal caso, escluso il risarcimento dei danni patrimoniali. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ammesso la costituzione di parte civile del figlio non convivente della moglie della vittima di un incidente stradale).
Cass. pen. n. 32137/2011
In caso di uccisione di un familiare, ai congiunti superstiti spettano "iure proprio" il risarcimento dei danni patrimoniali e morali (essendovi reato), ed "iure successionis" il risarcimento del danno biologico cosiddetto terminale spettante al soggetto deceduto, nei casi in cui il decesso sia intervenuto al termine di una agonia e non sia stato istantaneo o quasi.
Cass. pen. n. 8350/2011
In caso di condanna per il reato di falsa testimonianza, il risarcimento disposto in favore della parte civile non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti per la sottoposizione al procedimento penale, ma solo del danno effettivamente derivatole dal mendacio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno determinato dall'instaurazione del processo nei confronti della parte lesa)
Cass. pen. n. 11203/2010
Ai prossimi congiunti della persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali.
Cass. pen. n. 5471/2009
I familiari del cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato hanno diritto ad agire costituendosi parte civile nel giudizio per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'omicidio colposo del loro congiunto, anche se residenti all'estero.
Cass. pen. n. 47374/2008
In caso d'esercizio dell'azione penale per i reati d'omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l'INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato. (In motivazione la Corte ha chiarito che la legittimazione dell'ente in tal senso discende dall'art. 2 della L. n. 123 del 2007, che ha imposto al pubblico ministero di informare a tal fine l'INAIL dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per i reati menzionati).
Cass. pen. n. 12738/2008
In tema di reati sessuali, le organizzazioni sindacali rappresentative degli iscritti vittime di violenza sessuale commessa sul luogo di lavoro possono costituirsi parte civile ed ottenere il risarcimento del danno, in quanto tale delitto lede l'integrità psico-fisica del lavoratore e provoca un grave turbamento che viola la personalità morale e la salute della vittima, compromettendone la stabilità psicologica ed il rapporto con la realtà lavorativa e la percezione del luogo.
Cass. pen. n. 4060/2008
I danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa, anche qualora taluno di tali enti sia stato costituito in epoca successiva alla consumazione del fatto di reato. (Nel caso di specie, relativo alla strage di Sant'Anna di Stazzema, commessa il 12 agosto 1944, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità della costituzione di parte civile della Regione Toscana - ente costituito successivamente alla consumazione del fatto di reato -, della Provincia di Lucca, del Comune di Stazzema e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che il crimine di guerra in esame, «commesso con lo sterminio di buona parte della popolazione di Sant'Anna di Stazzema, composta prevalentemente da vecchi, donne e bambini, ed attuato con modalità efferate, in totale dispregio del più elementare senso di umanità e dei valori comunemente accolti in ogni società civile, anche in tempo di guerra» ha «provocato dolore, sofferenze, sbigottimento nella collettività di cui le parti civili costituiscono enti esponenziali, creando nella memoria collettiva - per l'inimmaginabile livello di spietatezza e di crudeltà - una ferita non rimarginata, che ancora oggi è fonte di indelebile turbamento ed è produttiva di danno non patrimoniale risarcibile»).
Cass. pen. n. 20681/2007
Le associazioni ambientaliste sono legittimate alla costituzione di parte civile iure proprio nel processo per reati ambientali, dal momento che l'espressa previsione legislativa della possibilità di costituzione di parte civile per lo Stato e per gli enti pubblici territoriali non esclude l'applicabilità delle regole generali in materia di risarcimento del danno e di costituzione di parte civile.
Nei procedimenti penali per reati ambientali è legittima la costituzione di parte civile di più associazioni ambientaliste, ciascuna con un proprio difensore, per l'esercizio dell'azione risarcitoria spettante al Comune e alla Provincia, sicché a ciascuna di dette associazioni va riconosciuto il diritto di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato e il diritto alla rifusione delle spese processuali.
In tema di reati di inquinamento ambientale, l'obbligazione risarcitoria per il danno da reato consistente nella situazione di degrado di un fiume non viene meno nel caso in cui un successivo fatto alluvionale determini l'irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, facendo venire meno addirittura la traccia del danno stesso. (La Corte ha precisato che in tal caso, data l'impossibilità di una puntuale quantificazione del danno, può procedersi ad una determinazione equitativa del risarcimento).
Cass. pen. n. 13408/2005
Il danneggiato dal reato è legittimato a proporre l'azione civile nel processo penale per il risarcimento dei danni che assume aver subito, indipendentemente dalle azioni proposte o proponibili dalla persona offesa, che restano autonome e distinte. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato insussistente il conflitto sollevato, ex art. 28 c.p.p., in una fattispecie in cui, con riferimento al reato di lesioni colpose, la persona offesa e il danneggiato dal reato avevano proposto distinte azioni civili, la prima davanti al giudice civile per il risarcimento dei danni derivanti direttamente dalla condotta illecita, e il secondo in sede penale, costituendosi parte civile, per i danni patrimoniali e morali dallo stesso subiti in conseguenza delle lesioni riportate dal coniuge-persona offesa, incidenti sulla sua vita familiare e sulla sua persona).
Cass. pen. n. 10081/2005
In tema di obbligazioni nascenti dal reato, poichè l'ordinamento prevede specifici rimedi sia in sede penale (art. 630, comma primo lett. d) c.p.p.) che civile (art. 395, comma primo n. 2 c.p.c.) nel caso in cui la falsa testimonianza abbia determinato un effettivo sviamento dell'attività giudiziaria, il danno derivante dal reato di cui all'art. 372 c.p. non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti dal privato per l'effetto del mendacio. (In applicazione di tale principio la Corte, con riferimento alla falsa testimonianza resa in un procedimento civile per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente, ha ritenuto corretta la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto alla parte civile i danni provati dal patema d'animo, dall'aver inutilmente interessato il giudice civile con le conseguenti spese di soccombenza, dagli aumentati tempi necessari per ottenere ragione, con esclusione del danno fisico e biologico subito a seguito dell'incidente stesso).
Cass. pen. n. 21677/2004
La risarcibilità del danno non patrimoniale è concepibile anche a favore di un ente pubblico.
Cass. pen. n. 37812/2003
In tema di favoreggiamento, la persona che abbia denunziato la condotta di intralcio alle investigazioni dell'autorità non è legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento, poichè non è titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo al regolare andamento dell'amministrazione della giustizia (nel che si identifica il bene offeso dal reato, riferibile in via esclusiva allo Stato), e dunque di una posizione soggettiva rilevante ai sensi dell'art. 185 c.p. (Fattispecie relativa alla costituzione di parte civile di un agente di polizia, nei cui confronti un superiore gerarchico aveva esercitato pressioni affinchè omettesse indagini e denunzie nei confronti di terze persone).
Cass. pen. n. 33562/2003
La P.A. dev'essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta «occasionalità necessaria», degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi. (Nella specie, trattandosi di atti di violenza sessuale posti in essere da un'insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità attinenti alla sfera dell'igiene sessuale, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la concorrente responsabilità civile della P.A., considerando che tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell'igiene personale).
Cass. pen. n. 29214/2003
In tema di gestione dei rifiuti è ipotizzabile anche per l'ente locale comunale un danno sostanziale che lo renda portatore dell'interesse a costituirsi parte civile, atteso che il danno ai terreni privati va tenuto distinto dal danno al territorio ed all'ambiente ex artt. 2043 c.c. e 18 della legge n. 349 del 1986.
Cass. pen. n. 14760/2003
Il delitto di disobbedienza, previsto dall'art. 173 c.p.m.p., è reato monoffensivo contro la disciplina militare ed è diretto a tutelare in via esclusiva la lesione di detta disciplina e, quindi, del vincolo gerarchico e non anche il prestigio del superiore e il rispetto che gli è dovuto; ne consegue che, con riferimento ad esso, non è configurabile un danno civilisticamente apprezzabile in capo al superiore gerarchico il cui ordine sia stato disatteso.
Cass. pen. n. 12731/2003
La responsabilità civile dello Stato per l'attività del pubblico dipendente che abbia arrecato pregiudizio ai terzi è esclusa allorché questa trovi nell'esplicazione della pubblica funzione solo l'occasione del suo manifestarsi per finalità estranee o addirittura contrarie a quelle della P.A., ma non quando si tratti di attività ricollegabile, pur nella concomitanza di interessi personali o di abusi del dipendente, al perseguimento di quelle finalità. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità civile del Ministero dell'interno per i danni cagionati, al di fuori dell'orario di servizio, da un agente della polizia di Stato a una persona al cui indirizzo egli aveva esploso colpi di arma da fuoco ferendola, nel convincimento — non cervellotico, quantunque poco meditato — che si trattasse di un rapinatore, sul rilievo che l'agente anche fuori del servizio è tenuto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a provvedere alla prevenzione e repressione dei reati).
Cass. pen. n. 1031/2003
In tema di obbligazioni nascenti dal reato, la morte di una persona causata dall'altrui fatto illecito non fa acquistare al defunto - e quindi agli eredi - né il diritto al risarcimento del danno biologico né quello al risarcimento del danno per la perdita della vita; nel caso invece in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte dalle stesse causata, essendo configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, il diritto al risarcimento è trasmissibile agli eredi che possono quindi agire nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
Cass. pen. n. 33305/2002
In tema di costituzione di parte civile, la lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità tale da fondare una ragionevole aspettativa di un futuro apporto economico, rappresenta legittima causa petendi di un'azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice penale competente per l'illecito che ha causato detta lesione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile dei genitori conviventi della persona offesa in un caso di lesioni personali colpose).
Cass. pen. n. 22539/2002
Il diritto al risarcimento per danno ambientale va riconosciuto anche alle associazioni di protezione ambientale non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ma stabilmente insediate in una zona determinata, atteso che tali associazioni possono subire, ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p., sia un danno diretto patrimoniale sia un danno non patrimoniale in termini di lesione delle finalità statutarie.
Cass. pen. n. 2119/2002
In tema di patteggiamento, benché debbano essere ricomprese nel concetto di danno derivante dal reato anche le spese sostenute dalle parti per far valere le proprie ragioni, il giudice può pronunziare condanna alle spese sostenute dalla parte civile solo nei confronti dell'imputato, dovendosi escludere che tale statuizione possa essere emessa anche nei confronti del responsabile civile, il quale rimane estraneo all'accordo definitorio della vicenda processuale.
Cass. pen. n. 35135/2001
In tema di risarcimento del danno cagionato dal reato, gli affidatari di un minore rimasto vittima di un incidente stradale sono legittimati a costituirsi parte civile nel procedimento penale allorché il rapporto di affidamento, al momento del fatto, sia già consolidato e prolungato nel tempo, e si manifesti con caratteristiche di stabilità e tendenziale definitività in modo tale da rendere evidente la sussistenza di una relazione affettiva interpersonale fondata su una duratura comunanza di vita e di interessi, assimilabile nei fatti ad un vero e proprio rapporto familiare, nel quale il minore abbia ricevuto costante ed affettuosa assistenza da parte dell'adulto.
Cass. pen. n. 13048/2000
Ai fini dell'affermazione della responsabilità civile della P.A. per reato commesso dal dipendente, deve essere accertata l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento doloso posto in essere dall'agente e le incombenze affidategli, verificando che la condotta si innesti nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente e che l'espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato abbia costituito conditio sine qua non del fatto produttivo del danno per averne in modo decisivo agevolato la realizzazione. (Nella fattispecie, relativa ad una serie di reati commessi da agenti di polizia, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità civile del Ministero degli interni senza accertare la contestualità tra svolgimento delle mansioni e comportamento criminoso, nonché le relative specifiche connessioni e l'eventuale condotta (anche omissiva) di altri dipendenti dell'amministrazione che avrebbero potuto agevolare la commissione dei reati, e, in particolare, senza valutare se il comportamento degli imputati, ancorché deviato, risultasse in ogni caso inquadrabile nel meccanismo delle attività complessive dell'ente e delle correlative finalità, o, viceversa, avesse determinato una completa responsabilità per la P.A.).
Cass. pen. n. 12505/2000
In tema di risarcimento dei danni derivanti da reato, è irrilevante la mancata citazione di uno tra i responsabili civili, atteso che la scelta del soggetto al quale richiedere il predetto risarcimento spetta alla parte danneggiata e che, trattandosi di obbligazioni ex illicito, vige la regola della solidarietà passiva, sicché il danneggiato può rivolgersi ad uno qualsiasi tra i soggetti obbligati.
Cass. pen. n. 9574/1999
Il Ministro della giustizia non è legittimato ad agire in giudizio per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, cagionati dal reato di corruzione commesso da un magistrato, in quanto organo estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale ed al quale spetta, invece, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia. Ne consegue che l'interesse della collettività all'esercizio imparziale ed indipendente della funzione giurisdizionale non può essere rappresentato da un'entità organizzativa dello stato apparato, quale il Ministro della giustizia, ma solamente dal soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello stato-comunità ovvero del presidente del Consiglio dei ministri. Consegue, altresì, che al Ministro della giustizia spetta la legittimazione all'azione di risarcimento per quei danni che offendono la propria sfera istituzionale e che concernono il funzionamento dei servizi e dell'organizzazione comprensiva del personale ausiliario.
Cass. civ. n. 1479/1997
In base al terzo comma dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievi eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale. Tale disposizione va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato.
Cass. pen. n. 9642/1996
Il danno non patrimoniale — quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente sulla sfera psichica e morale della persona — si realizza nel momento stesso in cui si verifica l'evento dannoso; pertanto è con riferimento a tale momento (qualora non si tratti di illecito permanente) che il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti ed avvenimenti successivi — quale la morte del soggetto leso — che non possono incidere sulla sua determinazione; ne consegue che qualora i congiunti succedano alla persona offesa iure hereditario, hanno diritto alla medesima liquidazione del danno non patrimoniale che spettava al loro dante causa.
Cass. pen. n. 2837/1996
Per l'applicabilità della circostanza attenuante della riparazione del danno contemplata dall'art. 62 n. 6 c.p. è indispensabile che la riparazione stessa, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva. Ne consegue che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 185 comma 2 c.p.) deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta. Tale risultato può essere ottenuto — salva la valutazione di congruità rimessa al giudice e fuori del caso di versamento diretto del danaro nelle mani di colui cui spetta — solo con l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona con effetto liberatorio per il debitore al momento del deposito della somma presso la cassa deposito e prestiti o presso un istituto bancario. Il rispetto di tali prescrizioni integra l'estremo dell'effettività delle riparazioni ed è altresì rivelatore della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso.
Cass. pen. n. 6904/1994
Poiché il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all'attività imprenditoriale del datore di lavoro ed a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti con esclusione del danneggiato, quest'ultimo che deriva i suoi diritti dalla parte lesa, non ha, in sede civilistica, azione diretta nei confronti dell'assicuratore il quale deve tenere indenne, per i danni patrimoniali e non patrimoniali, soltanto il suo assicurato, Ne consegue che non è possibile condannare l'ente assicuratore, in solido con l'imputato danneggiante, al risarcimento nei confronti del terzo danneggiato, costituitosi parte civile nel procedimento penale. Legittima, pertanto, è l'estromissione dal giudizio della società assicuratrice, citata come responsabile civile, non rivestendo essa tale qualità.
Cass. pen. n. 1503/1993
L'estinzione del reato non fa venir meno l'obbligo del risarcimento del danno, in quanto non si tratta di un effetto automatico, essendo in ogni caso necessario l'intervento di una pronuncia giurisdizionale che dichiari prescritto il corrispondente diritto.
Cass. pen. n. 1048/1992
L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6, prima parte, c.p. va intesa in funzione dell'art. 185 c.p. Pertanto essa è applicabile a qualsiasi reato e, quindi, anche a quello di concussione ogni qualvolta ne sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di riparazione a norma delle leggi civili nelle forme delle restituzioni o del risarcimento.
Cass. pen. n. 10605/1991
La condanna al risarcimento del danno pronunciata in sede penale soltanto a carico dell'imputato e non anche del responsabile civile, regolarmente citato, non inficia la decisione agli effetti civili, poiché il vincolo di solidarietà tra imputato e responsabile civile ha efficacia ope legis, indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile in sede penale. (Nella specie, relativa ad inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte ha osservato che l'imputato non aveva interesse a dolersi per avere il tribunale omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile).
Cass. pen. n. 5554/1991
Il danno derivante da reato tributario, di cui l'amministrazione finanziaria può chiedere il risarcimento mediante la costituzione di parte civile, non coincide con l'importo del tributo evaso, che tutt'al più può costituire la base per la concreta valutazione del danno stesso. Il danno risarcibile è infatti costituito dallo sviamento e turbamento dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'accertamento tributario.
Cass. pen. n. 6183/1990
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, trattandosi di debito di valore che si trasforma in debito di valuta, il giudice di appello deve adeguare il quantum alla svalutazione monetaria verificatasi, anche se il danno sia stato liquidato con criteri equitativi.
Cass. pen. n. 4169/1990
L'obbligo di restituzione, di cui al primo comma dell'art. 185, c.p., comporta a carico dell'autore del reato non solo l'obbligo della riconsegna delle cose sottratte, ma anche quello della restitutio in integrum, ossia il ripristino della situazione preesistente al reato. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato ex art. 392 c.p., condannato anche alla remissione in pristino della conduttura, di cui aveva tagliato il tubo, che immetteva acqua potabile in un immobile di proprietà della parte civile, aveva sostenuto che tale provvedimento, per essere di natura possessoria e non risarcitoria, non rientrava nella competenza del giudice penale).