Cass. pen. n. 9714 del 18 settembre 1991
Testo massima n. 1
In mancanza di un esplicito e specifico divieto da parte dell'assemblea di una società di capitali, l'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra tra i compiti dell'amministratore delegato o rappresentante legale e non richiede un apposito e specifico mandato.