Cass. pen. n. 1845 del 4 febbraio 1992
Testo massima n. 1
L'ambito di applicabilità dell'art. 3 c.p.p. (Questioni pregiudiziali) è più limitato rispetto a quello del corrispondente art. 19 del codice abrogato, restringendo la pregiudizialità ai soli casi di controversie «sullo stato di famiglia o di cittadinanza», con esclusione di quelle riguardanti lo status di fallito. La sospensione, sia secondo il citato art. 3 che secondo l'art. 479 del nuovo codice di rito, che disciplina i casi di controversie civili e amministrative pregiudiziali, è prevista non come un obbligo, ma come una semplice facoltà.
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